F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE JUNIORES, ESSEDISPORT VENOSA/SPORTING MARTINA DEL 19.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 693 del 19.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 117/CSA del 29 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 122/CSA del 05 Giugno 2015 e su www.figc.it
5. RICORSO DELL’A.S.D. SPORTING MARTINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A CINQUE JUNIORES, ESSEDISPORT VENOSA/SPORTING MARTINA DEL 19.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 693 del 19.5.2015)
La società A.S.D. Sporting Martina, in persona del Presidente Joao Silva Correia Miguel ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque che ha inflitto (Com. Uff. n. 693) l’ammenda di € 1.000,00 a seguito dell’incontro Essedisport Venosa/Sporting Martina, spareggio valevole per la qualificazione alle Final Eight di categoria juniores Calcio A5 disputata il 18.5.2015, con la seguente motivazione: La società ricorrente chiede la revoca della sanzione pecuniaria in quanto la ricostruzione dei fatti compiuta dall’ufficiale di gara non risponderebbe alla realtà, con particolare riferimento all’ingresso di persone nello spogliatoio arbitrale al quale si può accedere solo aprendo la porta dall’interno essendo questo dotato di porte “tagliafuoco”. La difficoltà di “irrompere” nello spogliatoio arbitrale, per i motivi tecnici accennati, viene confermata dalla testimonianza del Vice Presidente della squadra avversaria Essedisport Venosa Giuseppe Dichirico. Circa gli sputi che gli arbitri avrebbero ricevuto, la società ricorrente ne sottolinea l’impossibilità in quanto “basta guardare l’architettura dell’impianto venosino per capire come sia praticamente impossibile attingere i direttori di gara in qualche modo, dato che la prima fila è stata interamente occupata da sostenitori di casa.” Il ricorso è infondato. Ai sensi dell’art. 35, comma 1.1, C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione di svolgimento di gare. Nella fattispecie, quanto riferito dagli arbitri non è stato contrastato da elementi probatori tali da poter ragionevolmente dubitare della sua veridicità, per cui le doglianze della società ricorrente non sono meritevoli di accoglimento. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società A.S.D. Sporting Martina di Martina Franca (Taranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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