F.I.G.C. – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA – 2014/2015 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CG del 01 Aprile 2015 e su www.figc.it 1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DOMENICO MUSOLINO COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE (nota n. 4702/120pf14- 15/SP/blp).
F.I.G.C. – COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA - 2014/2015 – Motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CG del 01 Aprile 2015 e su www.figc.it
1) DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DOMENICO MUSOLINO COLLABORATORE DELLA PROCURA FEDERALE (nota n. 4702/120pf14- 15/SP/blp).
Fatto e svolgimento del procedimento All'esito delle indagini svolte nel procedimento nr 120/pf 14-15 avente ad oggetto “Presunte violazioni commesse dal Collaboratore della Procura Federale avv. Domenico Musolino, originato da un articolo pubblicato su “TuttoSport Taranto.com” in data 19.7.2014, il Procuratore Federale, in data 5 gennaio 2015 ha deferito (con nota Prot. 4702/120pf14/SP/blp) alla Commissione Federale di Garanzia l'incolpato avv. Musolino, per rispondere della: “Violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva, di cui all'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., con specifico riferimento a quanto disposto dall'art. 2 comma 1, lettere a) e d), del Regolamento di disciplina degli organi della Giustizia sportiva di cui al C.U. N. 110/A pubblicato in Roma il 26 maggio 1908, per avere egli assistito, in qualità di libero professionista e rappresentante legale, in epoca antecedente e prossima all'agosto 2014, in Grottaglie ed altre località, una cordata di imprenditori interessata all'acquisto della società calcistica ASD Grottaglie, tra i quali il Sig. Postiglione Giuseppe, ex Presidente del Potenza Calcio, soggetto già colpito da inibizione per anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, a seguito dell'illecito sportivo Potenza-Salernitana, con ciò tenendo un comportamento contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità che gli incombevano nella sua qualità di Collaboratore della Procura Federale; intrattenendo, altresì, con tesserati rapporti idonei a compromettere l'immagine di imparzialità del predetto organo di giustizia sportiva”. Nel corso delle indagini era stato sentito, in data 30 ottobre 2014, l'incolpato avv. Musolino, il quale aveva confermato l'esistenza di un mandato professionale ricevuto dal Postiglione per l'acquisto della A.S.D. Grottaglie Calcio, ignorando che potesse esserci un contrasto tra tale attività ed il ruolo di componente della giustizia sportiva nazionale, ammettendo la propria leggerezza per non avere chiesto chiarimenti a chi avrebbe potuto fornirgli informazioni. Pur essendosi avveduto che uno degli imprenditori della cordata interessata all'acquisto della società calcistica era un soggetto sottoposto a diverse squalifiche, aveva dato per scontato che quanto andava facendo era relativo solo al suo profilo professionale. Nel trasmettere gli atti, il Procuratore Federale ha segnalato che non aveva avuto corso una richiesta di patteggiamento, avendo la Procura ritenuto che questo istituto, previsto dall'art. 32 sexies del nuovo Codice di giustizia sportiva non fosse applicabile ai procedimenti di competenza della Commissione, aderendo alla interpretazione che la Commissione aveva enunciato in una precedente decisione, pubblicata sul C.U. n. 31 del 4.5.2011. 2 Nella riunione del 17.3.2015 l'incolpato, confermando sostanzialmente le dichiarazioni in precedenza rese, ha sottolineato di avere svolto sempre con impegno e correttezza le sue funzioni, ribadendo che si sarebbe astenuto dall'accettare l'incarico professionale contestato se si fosse reso conto della incompatibilità, che non aveva avvertito per leggerezza e poca informazione. Il Procuratore Federale, pur dando atto della intensa ed apprezzata attività svolta dal Collaboratore incolpato, ha segnalato che l'Ufficio aveva curato una diffusa informazione sulla attenzione da porre nell'evitare situazioni o attività incompatibili con il ruolo ricoperto, ed ha sottolineato la rilevanza disciplinare del comportamento contestato, anche indipendentemente dall'essere coinvolto, quale committente professionale, con una persona sanzionata dalla Federazione, concludendo con la richiesta di applicazione della sanzione della sospensione per mesi sei. Motivi della decisione Preliminarmente è da confermare, in continuità con una precedente decisione (v. Comunicato ufficiale n. 31/CG per i procedimenti esaminati il 12 aprile 2013), che la procedura di patteggiamento non è applicabile nei procedimenti di competenza della Commissione Federale di Garanzia. Questo istituto, riconosciuto dall'art. 23 del Codice di giustizia sportiva nell'ambito delle procedure disciplinari ordinarie, non è invece contemplato dal regolamento disciplinare pubblicato il 26 maggio 2008 con Comunicato ufficiale n. 110/A, che governa con una impostazione propria, autonoma rispetto al sistema generale, i procedimenti disciplinari di competenza della Commissione Federale di Garanzia. Né, in difetto di esplicita menzione dell'istituto e/o di clausole di rinvio, sarebbe corretta un'interpretazione analogica. Il Regolamento disciplinare infatti è stato varato quando già da tempo era stato introdotto il patteggiamento nella normativa processuale generale, ed il mancato richiamo di questo istituto non può essere attribuito a mera dimenticanza, quanto piuttosto fa ritenere che la tutela del prestigio degli organi della Giustizia sportiva richiede una misura di rigore sia nell'accurato accertamento dei fatti che nella valutazione delle eventuali responsabilità. I fatti per i quali la Procura Federale ha deferito alla Commissione Federale di Garanzia l'avv. Domenico Musolino sono provati e dallo stesso ammessi. In un articolo diffuso dal periodico on-line Tutto Sport – Il sito degli sportivi tarantini, l'avv. Musolino, qualificato come noto giurista del foro di Potenza “da quasi un decennio in forza alla Procura Federale della FIGC”, ha rilasciato dichiarazioni quale rappresentante di una cordata lucano-campana di imprenditori interessati all'acquisto del Grottaglie. Questa attività, ammessa dall'incolpato, è palesemente incompatibile con i doveri di correttezza e di probità cui era tenuto per il ruolo ricoperto di Collaboratore della Procura Federale. Né, in proposito, può essere invocata la carenza di adeguata informazione o una leggerezza insuscettibile di sanzione, essendo evidente e da percepire doverosamente la incompatibilità delle funzioni di componente di un organo della giustizia sportiva con l'esercizio di una attività professionale che coinvolge, quali che ne siano le modalità, società sportive nei cui confronti opera il medesimo sistema della giustizia sportiva. Ciò anche indipendentemente dalla circostanza, che rimarca una condotta riprovevole, che l'incarico professionale sia stato affidato da persona colpita da sanzione inibitoria. E' dunque provata la responsabilità disciplinare dell'avv. Musolino, per l'addebito a lui mosso. Tenuto conto del precedente impegno dell'incolpato nello svolgimento delle proprie funzioni, segnalato dal Procuratore Federale, e del leale comportamento nel corso del procedimento, si stima equo irrogare la sanzione della sospensione per mesi due. PER TALI RAGIONI La Commissione Federale di Garanzia dichiara l’avv. Domenico Musolino responsabile delle infrazioni come sopra accertate ed infligge allo stesso, Collaboratore della Procura Federale, la sospensione dalle funzioni per la durata di mesi due dalla data odierna.
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