CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 36 del 07/10/2014 – Novara Calcio S.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Matera Calcio s.r.l.
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 36 del 07/10/2014 – Novara Calcio S.p.a./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Matera Calcio s.r.l.
Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva composta da
dott. Franco Frattini - Presidente
prof. Massimo Zaccheo - Relatore
prof.ssa Virginia Zambrano - Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2014 presentato, in data 20 agosto 2014, ex art. 21 codice ACGS, da parte della società Novara Calcio S.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Cesare di Cintio,
contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. - rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli,
avverso la delibera F.I.G.C. del 18 agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 56/A di pari data, con cui il Consiglio Federale, dando esecuzione all'ordinanza collegiale n. 24/2014, emessa dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva, in funzione di Collegio di Garanzia in data 11 agosto 2014, ha riportato l'organico del campionato di serie B 2014-2015 a 22 squadre, nella parte in cui reintegra l'organico mediante la procedura di ripescaggio già prevista con il C.U. n. 171/A del 27 maggio e dando termine sino al 25 agosto per il deposito delle domande e delle documentazioni richieste; visti il ricorso e gli allegati;
visto l’atto di intervento proposto in data 26 agosto 2014 dalla società Matera Calcio s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Aldo Loiodice, Marco Sabino Loiodice e Michele Di Carlo; uditi, all’udienza pubblica del 28 agosto 2014, l’avv. Cesare Di Cintio per la ricorrente Novara Calcio S.p.a.; per la resistente F.I.G.C., l’avv. Luigi Medugno e l’avv. Letizia Mazzarelli; per la parte intervenuta, società Matera Calcio s.r.l., l’avv. Aldo Loiodice, l’avv. Marco Sabino Loiodice e l’avv. Michele Di Carlo;
visti tutti gli atti e i documenti di causa; udito il relatore, Prof. Massimo Zaccheo.
Ritenuto in fatto
In data 11.8.14, con ordinanza n. 24/2014, il Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva ha disposto l’integrazione dell’organico del campionato di serie B 2014/15 da 20 a 22 squadre, “alla stregua dei principi che la FIGC riterrà di determinare”.
In esecuzione dell’ordinanza n. 24/14, con C.U. n. 56/A del 18 agosto 2014, il Consiglio Federale della FIGC ha deliberato:
i) l’organico del campionato di Serie B 2014/15 in 22 squadre;
ii) l’integrazione dell’organico da 21 a 22 squadre, attraverso l’applicazione di tutti i criteri e le procedure previsti dal C.U. 171/A del maggio 2014, nonché altre prescrizioni contenute nel C.U. n. 56/A.
Con ricorso presentato in data 20.8.14 il Novara Calcio ha domandato l’annullamento della richiamata delibera del Consiglio Federale del 18.8.14, pubblicata con C.U. n. 56/A; con il richiamato ricorso il Novara ha, altresì, proposto in via cautelare di “inibire l'inizio dei campionati di LNP serie B e di Lega Pro o comunque la sospensione dell’inizio dei Campionati Professionistici di LNP serie B e di Lega Pro, girone A; disporre la sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, dell'efficacia del provvedimento impugnato del C.U. 56/A del 18 agosto 2014 sussistendo il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile previsto dal Codice ACGS”.
Nel merito chiedeva di disporre l’abbreviazione dei termini del procedimento al fine di consentire la rapida definizione della controversia prima dell’inizio dei Campionati; in via principale: annullare e/o riformare la delibera del Consiglio Federale del 18 Agosto 2014, pubblicata con C.U. n. 56/A, nella parte in cui “Ai fini del completamento dell’organico del Campionato di Serie B 2014/2015 si applicheranno tutti i criteri e le procedure previste dal C.U. n. 171/A del 27 maggio 2014, per l’integrazione dell’organico del Campionato di Serie B”. Con comparsa di costituzione del 22.8.14 si è ritualmente costituita la FIGC.
Ha spiegato intervento il Matera Calcio s.r.l. 3 A seguito dell’udienza del 28.8.14, il Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di Alta Corte, con ordinanza collegiale resa in pari data, ha respinto la domanda proposta dal Novara Calcio di sospensione della Delibera Federale di cui al C.U. 56/A del 18.8.14 e ha dichiarato inammissibile l’intervento della società Matera Calcio s.r.l.
Considerato in diritto
Il Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte ha già adeguatamente motivato, con ordinanza n. 25 del 28 agosto 2014, le ragioni che conducono al diniego della domanda di sospensione della Delibera Federale, di cui al C.U. 56/A, e che motivano il rigetto della domanda di annullamento proposta dal Novara Calcio. Come è stato già osservato la FIGC, con il C.U. 56/A del 18.8.14, ha colmato il vuoto normativo determinato a seguito della Delibera Federale di cui al C.U. 170/A ed ha proceduto alla prescritta integrazione, fissando i relativi criteri in parte ripetitivi di prescrizioni vigenti anche per il ripescaggio e in parte nuovi e modificativi rispetto alla disciplina prevista per quest’ultimo.
Poiché, peraltro, il C.U. 56/A è la lex specialis regolante l’integrazione a 22 squadre, l’applicazione de relato del C.U. 171/A non determina la pedissequa applicazione delle regole sul ripescaggio, ma l’applicazione dei criteri in quello stabiliti, peraltro, integrati da ulteriori.
Del resto la Delibera di cui al C.U. 56/A non è stata oggetto di una autonoma e libera decisione della FIGC, ma esecutiva di criteri fissati dalla deliberazione di un ordine del Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte e costituisce esercizio di autonomia regolamentare federale eccezionale e doverosa e, non anche, esercizio dell’ordinaria regolamentazione delle “promozioni e retrocessioni sul campo”, ex art. 27 statuto FIGC, con la conseguente applicabilità delle relative prescrizioni.
A ciò va aggiunto che il Collegio non ha titolo per entrare nel merito delle disposizioni assunte dalla FIGC in ossequio all’ordine impartito.
P.Q.M.
Il Collegio di Garanzia, in funzione di Alta Corte, respinge il ricorso proposto dal Novara Calcio S.p.A. avverso la Delibera Federale di cui al C.U. 56/A del 18.8.14.
Dichiara inammissibile l’intervento della società Matera Calcio S.r.l.
Spese compensate.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 28 agosto 2014.
Il Presidente F.to Franco Frattini
Il Relatore F.to Massimo Zaccheo
Depositato in Roma in data 7 ottobre 2014.
Il Segretario F.to Alvio La Face