F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 02 Luglio 2015 (226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FULVIO COLINI (allenatore della Soc. Pescara C/5) e della Società PESCARA C/5 – (nota n. 11630/597pf14-15/GT/dl del 8.6.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001/TFN del 02 Luglio 2015
(226) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FULVIO COLINI (allenatore della Soc. Pescara C/5) e della Società PESCARA C/5 - (nota n. 11630/597pf14-15/GT/dl del 8.6.2015).
La Procura Federale, con atto dell’8 giugno 2015, ha deferito a questa Sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale il Sig. Fulvio Colini, all’epoca del fatto allenatore della squadra dell’ASD Pescara C/5, per violazione dell’art. 1 bis comma 1 CGS, in quanto il predetto nel corso di un time out della gara Pescara C/5 – Asti C/5 dell’1° marzo 2015, valevole come finale di Coppa Italia Nazionale Serie A, rivolto ai propri calciatori aveva pronunciato espressioni definite denigratorie della manifestazione sportiva con allusioni offensive della onorabilità delle istituzioni federali organizzatrici o della direzione arbitrale, il cui audio veniva ascoltato dai telespettatori dell’emittente Rai Sport 1 che trasmetteva la gara. Unitamente al Colini è stata deferita la Società ASD Pescara C/5 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Il Sig. Colini, nel corso della sua personale audizione innanzi l’Organo inquirente, ha ammesso che le espressioni di che trattasi erano state da lui effettivamente pronunciate, ma che esse erano dipese da una sorta di trans agonistica, determinata anche dal suono di una banda musicale, posizionata proprio dietro le sue spalle e dal vociare dei circa tremila tifosi presenti, che gli impedivano di sfruttare i sessanta secondi del time out che aveva a disposizione per scuotere i suoi calciatori, protagonisti in negativo di già quattro falli e che avrebbero subìto un tiro libero se ne avessero commesso un altro. Il Colini non ha fatto pervenire memorie, né è comparso alla riunione odierna, nella quale la Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con l’applicazione delle seguenti sanzioni: ammenda di € 500,00 (cinquecento) a carico del Sig. Fulvio Colini e di € 1.500,00 (euro millecinquecento) a carico della Società ASD Pescara C/5. Il Tribunale Federale Nazionale osserva quanto segue. Le espressioni contestate al deferito, riportate su di un DVD acquisito agli atti, erano state del seguente letterale tenore: “ aho! …. ma vaff….. a! Avete rovinato una finale. Aho! Non facciamo il 5° fallo ….l’assegnano a tavolino questa coppa di mer…, a tavolino la stanno assegnando questa coppa di mer…. Non li tocchiamo, non li tocchiamo c… è una vergogna, prendiamo campo su, così non vengono a similare qui questi fenomeni!” In questo contesto, non smentito dal diretto interessato, appare evidente che l’uso di siffatte espressioni, rivolte in parte verso il pubblico e la banda che suonava ed in parte pronunciate a ridosso dell’arbitro, in parte ancora verso i calciatori che gli erano intorno, integri la violazione del ben noto principio sancito dall’art. 1 bis comma 1 CGS, sicchè il deferimento deve essere accolto, non costituendo circostanza attenuante nè lo stato emozionale del Colini determinato da una gara sentita e delicata quale era la finale della Coppa Italia Nazionale Serie A, né il pentimento dello stesso Colini, che, terminata la gara e stemperata la tensione, era andato a congratularsi con la squadra avversaria risultata vincitrice e con gli arbitri che avevano diretto la gara. Appare equo applicare sanzioni di minore entità rispetto al chiesto, quantificate come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed infligge al Sig. Fulvio Colini, all’epoca del fatto allenatore della Società ASD Pescara C/5, la squalifica di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Pescara C/5 l’ammenda di € 500,00 (euro cinquecento/00).
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