F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 15 Luglio 2015 (178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO TUCCI (Calciatore tesserato per la Società ASD Zane 1931 sino al 10.9.2014, successivamente con la Società Vicenza Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società USD Tor di Quinto), NADIA DI PALMA (tesserata in qualità segretaria con poteri di legale rappresentanza per la Società ASD Zane 1931), GIULIO DI PALMA (soggetto che ha operato nell’interesse della Società Vicenza Calcio Spa), FRANCO BONENTE (tesserato in qualità di Direttore Generale della Società ASD Zane 1931), ANTONIO MANDATO (tesserato in qualità di responsabile del Settore Giovanile con poteri di legale rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa), DARIO CASSINGENA (Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa), Società VICENZA CALCIO Spa e ASD ZANE 1931- (nota n. 9277/125 pf14-15 AM/gb del 20.4.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 009/TFN del 15 Luglio 2015 (178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VALERIO TUCCI (Calciatore tesserato per la Società ASD Zane 1931 sino al 10.9.2014, successivamente con la Società Vicenza Calcio Spa, attualmente tesserato per la Società USD Tor di Quinto), NADIA DI PALMA (tesserata in qualità segretaria con poteri di legale rappresentanza per la Società ASD Zane 1931), GIULIO DI PALMA (soggetto che ha operato nell’interesse della Società Vicenza Calcio Spa), FRANCO BONENTE (tesserato in qualità di Direttore Generale della Società ASD Zane 1931), ANTONIO MANDATO (tesserato in qualità di responsabile del Settore Giovanile con poteri di legale rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa), DARIO CASSINGENA (Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentanza della Società Vicenza Calcio Spa), Società VICENZA CALCIO Spa e ASD ZANE 1931- (nota n. 9277/125 pf14-15 AM/gb del 20.4.2015). Il deferimento Con atto del 20 aprile 2015 la Procura Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: 1) il Sig. Valerio Tucci, tesserato in qualità di calciatore per la ASD Zane 1931 sino al 10 settembre 2014 e successivamente con il Vicenza Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del CGS, e art. 40, comma 3 e 3 bis delle NOIF, e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere sottoscritto in favore della Società ASD Zanè 1931 un primo tesseramento avente n. DL2988512 in data 4 settembre 2014, successivamente revocato in data 27 ottobre 2014 dal Presidente del C.R. Veneto – LND, ed un successivo modulo di variazione di tesseramento n. prot. 2659 in data 10 settembre 2014 in favore della Società Vicenza Calcio Spa, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare nella Regione Veneto da almeno sei mesi prima del citato tesseramento, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione (Lazio) ed in particolare dell’obbligo di ottenere la necessaria deroga Federale; nonché per avere preso parte a provini che si sono svolti a partire dal 25 agosto 2014 a tutto il 8 ottobre 2014 presso il Centro Sportivo di Isola Vicentina sede della Società Vicenza Calcio Spa senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC essendo lo stesso proveniente da altra e diversa Regione, ponendo in essere la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione 2014 – 2015; 2) la Sig.ra Nadia Di Palma tesserata in qualità di segretaria con poteri di legale rappresentanza per la ASD Zane 1931, per rispondere a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS, e art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere nella qualità di segretaria, con poteri di legale rappresentante, della Società ASD Zane 1931 sottoscritto il tesseramento avente n. DL2988512 in data 4 settembre 2014 relativo al giovane calciatore Tucci Valerio, nato a Roma il 14 dicembre 1999, falsificando la firma del Presidente la predetta Società, Sig. Marco Bonente, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Veneto da almeno sei mesi prima dell’operato tesseramento, senza avere richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all’art. 40, comma 3 bis, delle NOIF; b) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS, e art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere nella qualità di segretaria, con poteri di legale rappresentante, della Società ASD Zane 1931 sottoscritto la variazione di tesseramento avente prot. n. 2659 del 10 settembre 2014 e la cessione temporanea in favore della Società Vicenza Calcio Spa del contratto relativo al giovane calciatore Tucci Valerio, nato a Roma il 14 dicembre 1999, falsificando la firma del Presidente la predetta Società, Sig. Marco Bonente; c) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS e degli artt. 7 e 16 dello Statuto in relazione all’art. 96 delle NOIF per avere in concorso con i Signori Di Palma Giulio, Bonente Franco, Mandato Antonio, Margiotta Massimo simulato un fittizio tesseramento del giovane calciatore Tucci Valerio per la Società ASD Zane 1931, in violazione delle suddette norme di cui all’art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF, per poi disporne successivamente la cessione temporanea per la stagione sportiva 2014 – 2015 in favore della Società Vicenza Calcio Spa, al fine di ridurre in danno della Società GSD Nuova Tor Tre Teste la quantificazione del dovuto premio di preparazione e conseguire di contro un ingiusto vantaggio economico per la propria Società in ragione del dovuto premio di preparazione da parte del Vicenza Calcio Spa; 3) il Sig. Giulio Di Palma, nella qualità di soggetto che ha operato nell’interesse del Vicenza Calcio Spa, al fine di fare conseguire a quest’ultima le prestazioni sportive del calciatore Tucci Valerio, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1 e 5, e 10, comma 2 e 4, del CGS e degli artt. 7 e 16 dello Statuto in relazione all’art. 96 delle NOIF, e all’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione 2014 – 2015 per avere operato nell’interesse della Società Vicenza Calcio Spa o comunque svolto attività rilevante per l’ordinamento Federale al fine di far conseguire a quest’ultima Società le prestazioni sportive del giovane calciatore Tucci Valerio, nato a Roma il 14 dicembre 1999, favorendo il trasferimento di quest’ultimo a Vicenza sin dal mese di agosto 2014 per farlo sottoporre ad un periodo di prova da parte dello staff tecnico del Settore Giovanile del Vicenza Calcio Spa, senza le prescritte autorizzazioni previste dalla normativa di settore, nonché per avere in concorso con i Signori Di Palma Nadia, Bonente Franco, Mandato Antonio, Margiotta Massimo simulato un fittizio tesseramento del giovane calciatore Tucci Valerio per la Società ASD Zane 1931, in violazione delle suddette norme di cui all’art. 40, comma 3 e 3 bis delle NOIF, per poi disporne successivamente la cessione temporanea per la stagione sportiva 2014 – 2015 in favore della Società Vicenza Calcio Spa al fine di ridurre in danno della Società GSD Nuova Tor Tre Testa la quantificazione del dovuto premio di preparazione; 4) il Sig. Franco Bonente, tesserato in qualità di Direttore Generale della Società ASD Zane 1931, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS e degli artt. 7 e 16 dello Statuto in relazione all’art. 96 delle NOIF per avere, nella qualità di Direttore Generale della ASD Zane 1931, in concorso con i Signori Di Palma Giulio, Di Palma Nadia, Mandato Antonio e Margiotta Massimo simulato un fittizio tesseramento del giovane calciatore Tucci Valerio per la Società ASD Zane 1931, in violazione delle suddette norme di cui all’art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF, per poi disporne successivamente la cessione temporanea per la stagione sportiva 2014 – 2015 in favore della Società Vicenza Calcio Spa al fine di ridurre in danno della Società GSD Nuova Tor Tre Teste la quantificazione del dovuto premio di preparazione, e conseguire di contro un ingiusto vantaggio economico per la propria Società in ragione del dovuto premio di preparazione da parte del Vicenza Calcio Spa; 5) il Sig. Antonio Mandato, tesserato con funzioni di Responsabile del Settore Giovanile con poteri di legale rappresentante per il Vicenza Calcio Spa, per rispondere a) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS, e art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto, per avere, nella qualità di Responsabile del Settore Giovanile, con poteri di legale rappresentante della Società Vicenza Calcio Spa, sottoscritto la variazione di tesseramento avente prot. n. 2659 del 10 settembre 2014 e la cessione temporanea in favore della propria Società del contratto relativo al giovane calciatore Tucci Valerio, nato a Roma il 14 dicembre 1999, in assenza dei requisiti previsti da tali norme ed in particolare non ricorrendo il requisito della residenza dell’intero nucleo familiare del calciatore nella Regione Veneto da almeno sei mesi prima dell’operato tesseramento, senza aver richiesto alla Presidenza Federale la deroga di cui all’art. 40, comma 3 e 3bis, delle NOIF, nonché per avere sottoposto il predetto giovane calciatore a provini che si sono svolti a partire dal 25 agosto 2014 a tutto il 8 ottobre 2014 presso il Centro Sportivo di Isola Vicentina, sede della Società Vicenza Calcio Spa, senza la preventiva autorizzazione del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, essendo lo stesso proveniente da altra e diversa regione, ponendo in essere la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS e 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico in relazione al C.U. n. 1 del predetto Settore Giovanile e Scolastico stagione 2014 – 2015; b) della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS e degli artt. 7 e 16 dello Statuto in relazione all’art. 96 delle NOIF per avere in concorso con i Signori Di Palma Giulio, Bonente Franco, Di Palma Nadia e Margiotta Massimo simulato un fittizio tesseramento del giovane calciatore Tucci Valerio per la Società ASD Zane 1931, in violazione delle suddette norme di cui all’art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF, per poi disporne successivamente la cessione temporanea per la stagione sportiva 2014 – 2015 in favore della Società Vicenza Calcio Spa al fine di ridurre in danno della Società GSD Nuova Tor Tre Teste la quantificazione del dovuto premio di preparazione e conseguire di contro un ingiusto vantaggio economico per la propria Società in ragione dell’intervenuto accordo con i suddetti soggetti; 6) il Sig. Dario Cassingena, tesserato in qualità di Amministratore Delegato con poteri di legale rappresentante del Vicenza Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2 e 4, del CGS, e art. 40, comma 3 bis, delle NOIF e degli artt. 7 e 16 dello Statuto in relazione ai principi della “Carta dei Diritti dei Bambini – Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20.11.1989” e dalla “Carta dei Diritti dei Ragazzi allo Sport – Ginevra 1992”, richiamati nei Principi Fondamentali del C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico stagione sportiva 2014 – 2015, per avere, nella qualità di Amministratore Delegato, con poteri di legale rappresentante, della Società Vicenza Calcio Spa, formulato in data 19 settembre 2014 istanza di deroga al Presidente Federale relativa al tesseramento del giovane calciatore Tucci Valerio, nato a Roma il 14 dicembre 1999, successivamente alla sottoscrizione della variazione di tesseramento avente prot. n. 2659 del 10 settembre 2014 e la cessione temporanea in favore della propria Società del contratto relativo al predetto giovane calciatore, omettendo di garantire al suddetto giovane calciatore un adeguato sostegno ed assistenza nella cura del tempo libero e nella formazione scolastica nel periodo in cui lo stesso ha soggiornato a Vicenza presso la struttura messa a disposizione dalla citata Società, venendo meno al ruolo di garante per quanto riguarda la crescita culturale e sociale del ragazzo sottratto al proprio nucleo familiare in ragione del predetto tesseramento, atteso il mancato esercizio di ogni forma di controllo sulla condizione scolastica ed educativa del ragazzo sino al 24 ottobre 2014; 7) la Società Vicenza Calcio Spa, per responsabilità diretta, ai senso dell’art. 4, comma 1, del CGS per i comportamento posto in essere dai Signori Mandato Antonio e Cassingena Dario, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento posto in essere dai Signori Tucci Valerio, Di Palma Giulio, Margiotta Massimo e Zanchi Marco; 8) la ASD Zane 1931 per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento posto in essere dalla Sig.ra Di Palma Nadia, e per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per il comportamento posto in essere dai Signori Bonente Franco e Tucci Valerio. Nei termini consentiti dalla normativa sono state depositate memorie difensive dai Signori Dario Cassingena, dal Sig. Antonio Mandato e dalla Società Vicenza Calcio Spa. All’udienza del 28 maggio 2015 il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, vista a) la motivata istanza di differimento della riunione depositata dai deferiti Signori Cassingena e Mandato, oltre che dalla Società Vicenza Calcio e b) l’accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra il deferito Sig. Valerio Tucci e la Procura Federale in merito all’applicazione della sanzione nei confronti dello stesso, ha rinviato alla riunione del 25 giugno 2015. Alla riunione del 25 giugno 2015 il Tribunale Federale, visto l’accordo ex art. 23 CGS raggiunto tra i deferiti Antonio Mandato, Dario Cassingena e Vicenza Calcio Spa con la Procura Federale in merito all’applicazione della sanzione nei loro confronti, ha rinviato alla riunione del 13 luglio 2015. Quindi il procedimento disciplinare veniva definito nei confronti di Valerio Tucci, Antonio Mandato, Dario Cassingena e Vicenza Calcio Spa secondo l’ordinanza che segue. Il patteggiamento “Il Tribunale Federale nazionale, sezione disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Valerio Tucci, Antonio Mandato, Dario Cassingena e la Società Vicenza Calcio Spa hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Valerio Tucci, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2015/2016; pena base per il Sig. Antonio Mandato, sanzione della inibizione di 12 (dodici) mesi, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per il Sig. Dario Cassingena, sanzione della inibizione di 4 (quattro) mesi, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società Vicenza Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 5.000,00 (€ cinquemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione del 13 luglio 2015 il rappresentante della Procura Federale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei deferiti e la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: a) alla Sig.ra Nadia Di Palma l’inibizione per mesi 18 (diciotto); b) al Sig. Giulio Di Palma l’inibizione per mesi 15 (quindici); c) al Sig. Franco Bonente l’inibizione per mesi 12 (dodici); d) alla Società ASD Zane 1931 l’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00). Nessuno è comparso per i deferiti. Motivi della decisione Il deferimento è fondato e pertanto merita di essere accolto. Dall’esame delle carte processuali emerge infatti con solare evidenza la responsabilità dei soggetti deferiti che peraltro non hanno depositato memorie difensive e non hanno ritenuto di presenziare al dibattimento. Le indagini hanno avuto origine da un esposto presentato alla Procura Federale in data 30 ottobre 2014, protocollo n. 2757, con il quale la Società GSD Nuova Tor Tre Teste deduceva che in data 4 settembre 2014 era avvenuto il trasferimento a titolo definitivo del giovane calciatore Valerio Tucci in favore della Società ASD Zane 1931 e che in data successiva, precisamente il 9 ottobre 2014, lo stesso era stato ceduto in prestito al Vicenza Calcio Spa. La Nuova Tor Tre Teste lamentava che il trasferimento fosse fittizio e finalizzato a eludere il premio di preparazione con la Società appartenente alla categoria più elevata. Chiedeva pertanto un intervento da parte della Procura Federale. Dalle indagini è emerso che Il giovane calciatore Valerio Tucci, svincolatosi al termine della stagione sportiva 2013 – 2014 dalla Società dilettantistica romana GSD Nuova Tor Tre Teste, veniva contattato, unitamente ai propri genitori dal Sig. Giulio Di Palma, non tesserato, che si presentava come un intermediario che agiva nell’interesse della Società Vicenza Calcio Spa. Dopo i contatti di cui sopra il giovane Tucci, nel periodo compreso tra il 25 ed il 29 agosto 2014, si sottoponeva a provini per il Vicenza Calcio Spa presso il Centro Sportivo di Isola Vicentina. Detti provini si svolgevano alla presenza dei Signori Antonio Mandato, Massimo Margiotta e Marco Zanchi, rispettivamente dirigenti del Settore Giovanile della Società vicentina e allenatore della categoria “Allievi Nazionali”. Il Tucci rimaneva a Vicenza sino al giorno 23 ottobre 2014. Le dichiarazioni rese da tutti i soggetti ascoltati dalla Procura Federale hanno consentito di appurare come il Tucci non sia mai transitato per la Società dilettantistica ASD Zanè 1931. In considerazione di quanto sopra la richiesta di tesseramento avente n. DL2988512 per la stagione sportiva 2014 – 2015, recante data 4 settembre 2014, deve ritenersi del tutto fittizia, al fine di ridurre il premio di preparazione in danno del sodalizio romano, GSD Nuovo Tor Tre Teste, avvantaggiando in tal modo la Società ASD Zanè 1931 ed il Vicenza Calcio Spa, Società che vantava ottimi rapporti tanto con il Sig. Giulio Di Palma che con il direttore generale della ASD Zanè 1931, Sig. Franco Bonente. Le indagini svolte dalla Procura Federale hanno consentito altresì di accertare il contributo apportato dai Signori Franco Bonente, Nadia Di Palma e Giulio Di Palma per la realizzazione del fittizio tesseramento del giovane calciatore Valerio Tucci nella piena consapevolezza che lo stesso contrastava in toto l’art. 40, comma 3 e 3 bis, delle NOIF. Le firme apposte sul modulo di richiesta di tesseramento e su quello di variazione nello spazio riservato al legale rappresentante della Società di provenienza sono risultate false in quanto apposte dalla Sig.ra Nadia Di Palma, la quale ha ammesso di avere contraffatto la firma del Sig. Franco Bonente, direttore generale della ASD Zanè 1931, anche sul modulo “variazioni organigramma n. 5”. Il Sig. Giulio Di Palma ha dal canto suo ammesso a) di avere escogitato d’intesa con il Sig. Franco Bonente di tesserare il giovane Valerio Tucci dapprima con la Società ASD Zanè 1931 pur consapevoli che lo stesso non era residente nella provincia di Vicenza bensì a Roma con tutto il suo nucleo familiare; b) che l’escamotage del primo tesseramento a favore della Società ASD Zanè 1931 era stato concordato con il Sig. Franco Bonente per far si che con il successivo trasferimento al Vicenza Calcio Spa la Società di provenienza avrebbe ottenuto un lauto compenso attraverso il premio di preparazione; c) di aver fatto apporre alla sorella, Sig.ra Nadia Di Palma, i timbri societari e le firme del presidente, Sig. Marco Bonente, sui documenti necessari per tesserare il giovane Valerio Tucci per il Vicenza Calcio Spa. Quanto al Sig. Franco Bonente ha dichiarato di ricordare con certezza che lo scopo del tesseramento per la ASD Zanè 1931 del Sig. Valerio Tucci quale giovane dilettante era quello di girarlo poi immediatamente al Vicenza Calcio Spa ed ha ammesso di avere dato il proprio consenso affinché si realizzasse detta operazione pur non essendosi interessato dell’iter burocratico. Deve pertanto essere affermata la responsabilità dei deferiti per i quali sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Valerio Tucci, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali nel campionato di competenza della stagione sportiva 2015/2016; - per il Sig. Antonio Mandato, sanzione della inibizione di mesi 8 (otto); - per il Sig. Dario Cassingena, sanzione della inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); - per la Società Vicenza Calcio Spa, sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). In accoglimento del deferimento in questione, infligge altresì le seguenti sanzioni: 1) alla Sig.ra Nadia Di Palma, l’inibizione per mesi 18 (diciotto); 2) al Sig. Giulio Di Palma, l’inibizione per mesi 18 (diciotto); 3) al Sig. Franco Bonente, l’inibizione per mesi 12 (dodici); 4) alla ASD Zanè 1931 l’ammenda di € 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
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