F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 04 Novembre 2015 (51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO TOCCAFONDI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Prato 1908 Spa), Società AC PRATO 1908 Spa – (nota n. 2840/380-456 pf14-15 AM/SP/ma del 25.9.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 033/TFN del 04 Novembre 2015
(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO TOCCAFONDI (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società AC Prato 1908 Spa), Società AC PRATO 1908 Spa - (nota n. 2840/380-456 pf14-15 AM/SP/ma del 25.9.2015).
Il deferimento
Con provvedimento del 25.09.2015, il Procuratore Federale ha deferito avanti a questo Tribunale: - Paolo Toccafondi per “violazione di cui all’art. 1 bis del CGS in relazione agli artt. 29 dello Statuto Federale e 12 dello Statuto della Lega Pro, per non aver dichiarato all'atto della nomina a componente del consiglio direttivo del settore per l'attività Giovanile e Scolastica in data 10 aprile 2014 di essere gravato da una causa di ineleggibilità, avendo riportato la sanzione dell'inibizione per un periodo superiore ad un anno, nonché per non aver dichiarato, al momento dell'elezione a Consigliere del Direttivo della Lega Pro in data 4 agosto 2014, di essere gravato da una causa di ineleggibilità, avendo riportato la sanzione dell'inibizione per un periodo superiore ad un anno e per avere conseguentemente ricoperto il ruolo di componente del consiglio direttivo del settore per l'attività Giovanile e Scolastica e di Consigliere del Consiglio Direttivo della Lega Pro senza avere i previsti requisiti” - AC Prato 1908 Spa “a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante”. Le richieste conclusive delle parti Alla riunione del 29.10.2015, la Procura Federale – rappresentata dall’Avv. Mensitieri (Vice procuratore federale Vicario) e dalla Dr.ssa Rossano - ha concluso per l’accertamento della responsabilità dei deferiti, e la conseguente irrogazione delle seguenti sanzioni: - Paolo Toccafondi: mesi 6 (sei) di inibizione; - AC Prato 1908 Spa: € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda. L’Avv. Di Amato ha illustrato – per conto di entrambi i deferiti - le argomentazioni difensive già svolte nella memoria ritualmente depositata, e concluso per il proscioglimento dei medesimi da ogni addebito. Il Sig. Paolo Toccafondi ha preso, infine, la parola confermando di non aver rammentato - all’atto della elezione qui contestata - la sussistenza di provvedimenti disciplinari emessi a suo carico che lo avrebbero reso ineleggibile. Motivi della decisione 1. - Infondatezza delle eccezioni preliminari di rito 1.1. - La difesa dei deferiti ha ravvisato tre distinti motivi di improcedibilità del giudizio conseguenti a: (i) mancata formale apertura di un autonomo procedimento; (ii) difetto di motivazione delle richieste di proroga del termine per lo svolgimento delle indagini; (iii) conclusione delle indagini in data successiva al termine di scadenza delle medesime. Le tre eccezioni sono connesse, e tra esse interagenti, e sono, dunque, trattate in unico contesto. 1.2. - L’art. 32 quinquies punti 2 e 3 CGS dispone, rispettivamente, che il Procuratore iscriva “nell’apposito registro le notizie di fatti o atti rilevanti”, e che “la durata delle indagini non può superare 40 giorni dall’iscrizione nel registro del fatto o dell’atto rilevante”. La interpretazione logica del combinato disposto delle richiamate disposizioni impone, invero, di ritenere che la iscrizione nel registro – non potendosi connotare, in difetto di espressa previsione in tal senso, come oggetto di un obbligo assoluto, da assolvere a pena di improcedibilità – costituisca un onere in difetto del cui assolvimento l’inizio delle indagini, e, dunque, la scadenza del termine per concluderle diventerebbero incerti e, dunque, liberamente accertabili con specifico riferimento al momento in cui risulti che la notizia sia pervenuta nell’aria di conoscibilità della Procura Federale. In applicazione del principio testé illustrato devesi affermare come, nella specie, l’inizio delle indagini relative ai deferiti – in difetto di formale autonoma iscrizione – non possa, comunque, essere fatto risalire a data anteriore a quella – 9.2.2015 – dell’apertura del procedimento nel quale, proprio secondo la corretta ricostruzione offerta dai medesimi deferiti, è successivamente confluita la denuncia inviata dal Presidente di Lega che ha originato le specifiche indagini in danno del Toccafondi. Da quanto precede discende, quindi, in via ulteriore, che le indagini si sono correttamente svolte sino a tutto l’8.6.2015, che costituisce il giorno di scadenza del termine per la conclusione delle indagini all’esito delle tempestive richieste di proroga trasmesse dalla Procura in data 19.3., e 28.04.2015. 1.3. - La eccezione di preteso difetto di motivazione delle richieste di proroga in esame si appalesa, infatti, inammissibile, essendo evidente che la previsione di “congrua motivazione” delle medesime attenga unicamente ai rapporti tra la Procura della Federazione e la Procura Generale del Coni, e che la valutazione espressa da quest’ultima è insindacabile da entrambe le parti interessate. 1.4. - La mancata conclusione delle indagini entro il termine per esse stabilito determina, infine – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dei deferiti in forza di precedenti decisioni fondate, tuttavia, su un disposto normativo del tutto diverso da quella attuale, e già vigente all’epoca dei fatti oggetto delle invocate decisioni – unicamente la inutilizzabilità degli atti istruttori eventualmente compiuti oltre il cennato termine. Il previgente art. 32 11 CGS - oltre a concedere un termine per lo svolgimento delle indagini assai più ampio (e comunque mai inferiore a sei mesi) di quello attuale – non aveva stabilito gli effetti della mancata conclusione delle indagini, aprendo la strada anche a una interpretazione rigorosa circa una sopravvenuta improcedibilità dell’intero procedimento. L’attuale normativa (art. 32 quinquies 3 CGS), invece – oltre, come detto, a fissare l’assai più breve termine di quaranta giorni per il compimento delle indagini - ha regolamentato gli effetti della loro eventuale intempestività - stabilendo che ciò determina unicamente la “inutilizzabilità” degli “atti compiuti dopo la scadenza del termine”. A corollario di quanto precede devesi precisare come – anche in forza della modifica normativa di cui sopra – la comunicazione di conclusione delle indagini al soggetto “Avvisato” assume rilievo unicamente in ordine alle attività che a essa fanno seguito (audizione personale/deposito memoria), ma non in ordine alla validità degli atti di indagine che sono sempre utilizzabili ove effettivamente esauritisi entro la scadenza del termine per il loro compimento, restando del tutto priva di rilievo la successiva comunicazione della conclusione delle indagini, ancorché essa intervenga dopo la scadenza del termine in questione. Chiarito, in via generale, quanto precede devesi osservare come, nel caso di specie, sia la audizione dell’indagato che tutte le altre attività di indagine - peraltro, essenzialmente documentali - si siano esaurite ben prima della scadenza del termine prorogato di conclusione delle indagini (08.06.2015), con conseguente utilizzabilità di tutti gli atti istruttori in questione 2. - Sussistenza della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1 bis CGS) 2.1. - I deferiti hanno sostenuto – in diritto - la generale inconfigurabilità dell’illecito specificatamente contestato – la mancata dichiarazione della sussistenza di cause di ineleggibilità – in difetto di una norma che imponga espressamente il comportamento che si contesta omesso, e in assenza di qualsivoglia dichiarazione richiesta e falsamente resa. Devesi, anzitutto, chiarire che non è la richiesta di apposita dichiarazione (nella specie non intervenuta) a incardinare il correlato obbligo di comportamento (che a essa, con tutta evidenza, preesiste). Tale meccanismo è, infatti, unicamente volto, a rafforzare la tutela dell’interesse protetto dalla norma attraverso l’acquisizione delle autocertificazioni idonee, in caso di falsità di quanto dichiarato, a determinare autonoma, e ancor più grave, e, quindi, dissuasiva sanzione. Quanto alla prospettazione, giusta la quale, non vi sarebbe illecito in difetto di espresso obbligo della relativa condotta, essa appare priva di fondamento, sotto più profili. Anzitutto, devesi osservare come il comportamento omissivo formalmente contestato, presupponga e naturalmente ricomprenda anche un comportamento commissivo, oggetto di espresso divieto: la contestazione di mancata dichiarazione della sussistenza di una causa di ineleggibilità, infatti, presuppone necessariamente, e ricomprende, la condotta consistente nell’essersi proposto per assumere una carica elettiva senza averne i requisiti. A questo riguardo, devesi anche precisare, per un verso, come la carica di membro del Consiglio Direttivo della Lega Pro è di natura elettiva, e che, dunque, il Toccafondi non si è (diversamente da quanto accaduto per l’incarico ricevuto dalla Federazione per l’attività Giovanile e Scolastica) limitato a non rifiutare una nomina, ma ha posto, volontariamente, la propria candidatura, e, per altro verso, che il fatto che, in precedenza, egli fosse stato direttamente nominato dalla Federazione ad altra carica, non costituisce elemento idoneo ad incidere, né sul piano oggettivo, né su quello soggettivo, sulla esistenza dell’illecito commissivo contestato. 2.2. - Inoltre – e, comunque, in via assorbente – è pacifico che la natura e la qualità dei comportamenti che l’art. 1 bis CGS impone a tutti i tesserati - attraverso il richiamo ai principi di lealtà correttezza e probità - sono ben diverse e più intense di quelle generalmente richieste dagli altri ordinamenti, anche di natura privata, con conseguente elevazione della soglia di rilevanza, e, dunque, di punibilità dei comportamenti dei tesserati FIGC. In questo quadro di doveroso maggior rigore comportamentale, è, poi, altrettanto pacifico che la violazione di obblighi così ampi e “profondi” possa avvenire – e anche con caratteristiche di gravità – anche ad opera di comportamenti meramente omissivi, e/o in assenza di uno specifico precetto che tali comportamenti regoli. 2.3. - in punto di fatto la difesa dei deferiti ha dedotto la totale assenza dell’elemento soggettivo, sostenendo che il Toccafondi sarebbe incorso in un tipico errore sul fatto favorito dal lungo periodo (dieci anni) considerato dalla norma statutaria (art. 29) ai fini del computo della durata complessiva delle sanzioni irrogate e dalla nomina direttamente ricevuta dalla FIGC. Tale tesi è stata ribadita anche dal Toccafondi personalmente. La prospettazione in esame è priva di obiettiva plausibilità. Dall’esame delle sanzioni irrogate al Toccafondi negli ultimi dieci anni, emerge, infatti, un totale di 49 mesi di inibizione, e, in particolare, una singola sanzione di 18 mesi irrogata nella stagione 2005-2006, nonché sanzioni irrogate nella stagione 2012-2013 per un totale complessivo di 27 mesi. Anche ad accordare il beneficio del dubbio, non è dunque possibile presumere che il Toccafondi non abbia conservato il ricordo, e, dunque, avuto piena contezza di provvedimenti così gravi, e, in parte – e per quel che qui interessa, comunque decisivi - anche così recenti. Né, da ultimo, è ragionevole ritenere che la nomina a Dirigente dell’attività Giovanile Scolastica ricevuta dalla FIGC abbia potuto indurre il Toccafondi a ritenere di non essere più gravato da questa automatica conseguenza delle gravi sanzioni ricevute. 2.4.- Quanto alla misura delle sanzioni – considerate, da un lato, sia la circostanza che proporsi come candidato per una carica elettiva, pur essendo ineleggibile, costituisce condotta che può incidere sul corretto funzionamento del meccanismo elettivo, che la qualità (Presidente di società) del tesserato, responsabile del fatto, dall’altro, e in funzione attenuante, le argomentazioni difensive dedotte dai deferiti a titolo di scriminante – appare equo individuarla, rispettivamente, in mesi 2 di inibizione, e in €2.000,00 di ammenda. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, in parziale accoglimento delle richieste della Procura, dichiara i deferiti responsabili delle dichiarazioni loro contestate, e, per l’effetto, infligge le seguenti sanzioni: - Paolo Toccafondi: mesi 2 (due) di inibizione; - AC Prato 1908 Spa: € 2.000,00 (€ duemila/00) di ammenda.
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