F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S. SANCOLOMBANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANCOLOMBANO/OLTREPOVOGHERA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 23.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 3. RICORSO DELL’A.S. SANCOLOMBANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANCOLOMBANO/OLTREPOVOGHERA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 23.3.2015) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale (Com. Uff. n.114 del 23.6.2015) infliggeva all’associazione sportiva Sancolombano l’ammenda di € 3.000,00 e la diffida per fatti avvenuti nella gara Sancolombano/OltrePoVoghera del 23.3.2015. Nel supplemento di rapporto l’arbitro riferisce che un gruppo di circa 15 sostenitori della società Sancolombano, dal quinto minuto del primo tempo (a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore) e fino al termine della gara, rivolgevano allo stesso minacce di morte, insulti ed offese gridandogli continuamente:” sei un pezzo di m…., figlio di t…, non esci vivo da Sancolombano, veniamo fino in aeroporto a spaccarti la faccia, mafioso di m…., tu e tutti i terroni dei tuoi schifosi parenti, siete lo schifo d’Italia, speriamo che l’Etna vi uccida tutti, tornatene con gli ignoranti, schifoso.” A fine primo tempo circa tre sostenitori tentarono di scavalcare la recinzione che delimita l’esterno con lo spazio antistante degli spogliatoi, per introdursi dentro, non riuscendo grazie all’intervento di un terzo estraneo, il quale li invitava a desistere. A fine gara, mentre esso arbitro si accingeva a raggiungere lo spogliatoio, un sostenitore della società Sancolombano gli lanciava uno sputo colpendolo sulla divisa ed un altro quasi contemporaneamente gli lanciava dell’acqua, tramite una bottiglia, colpendolo. Gli stessi continuavano a gridare: bastardo. uomo di m…. ci hai fatto perdere, devi morire, speriamo cada l’aereo.” Sulla base del rapporto il Giudice sportivo così formulava l’incolpazione, infliggendo € 3.000,00 diffida: per avere propri sostenitori, circa 15, dal quinto minuto del primo tempo e fino al termine della gara rivolto espressioni gravemente offensive, triviali, minacciose e comportanti anche denigrazione ed insulto per motivi di origine territoriale. Per avere, al termine della gara, un proprio sostenitore, lanciato uno sputo che colpiva al petto l’arbitro e per avere, altro sostenitore, lanciato dell’acqua che attingeva il medesimo ufficiale di gara. 3 Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la A.S. Sancolombano Calcio, ammettendo le proteste e dichiarando di non avere una tifoseria organizzata e quelli che incitavano e protestavano erano tre o quattro tifosi; un gruppetto di 6/7 tifosi ha lanciato una bottiglietta d’acqua ma non si è avuta percezione dello sputo. La gara era importante ed alla fine c’è stato un atteggiamento responsabile, collaborativo dei dirigenti, giocatori, tecnici addetti alla società. Ci si duole dell’eccessività della sanzione. Il reclamo non è fondato e non merita accoglimento. L’estrema gravità dei fatti commessi dai sostenitori della società Sancolombano giustifica pienamente la sanzione inflitta. La società deve darsi carico all’inizio del campionato di comunicare alla tifoseria quali siano i precisi doveri ed obblighi riferibili all’attività sportiva. La trivialità, l’entità, le minacce, i fatti oggettivi del lancio di una bottiglia d’acqua e dello sputo sono al di fuori di ogni convivenza civile. La giustificazione che si da nel reclamo che alla fine c’è stato un atteggiamento responsabile, collaborativo dei dirigenti, calciatori e tecnici addetti alla società è privo di pregio in quanto doveva essere effettuato in via preventiva. La sanzione è completamente adeguata tenendo conto di tutti gli elementi di cui all’articolo 16 C.G.S.. Il reclamo va pertanto respinto. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Sancolombano di San Colombano al Lambro (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it