F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/GROSSETO DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/GROSSETO DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015) La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Savona/Grosseto del 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015) perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori inneggianti alla discriminazione razziale in occasione delle giocate dei calciatori di colore della squadra avversaria. La ricorrente, quindi, dichiarando preliminarmente il proprio totale dissenso in ordine a fatti di carattere razziale e discriminatorio e scusandosi con i calciatori del Grosseto e la società del Grosseto, descrive i fatti accaduti e l'entità degli stessi in modo diverso rispetto a quanto riportato nel referto arbitrale e più precisamente descrive l'accaduto non nella fattispecie sanzionabile ai sensi dell'art.11, comma 3 C.G.S., ritenendo quindi la squadra non responsabile dei fatti stessi bensì il direttore di gara e gli assistenti "... per non aver posto in essere le procedure prescritte per sedare sul nascere eventuali episodi comunque singoli ed individuali". La Corte, letto il ricorso, rileva che la ricostruzione degli eventi come riportata nel referto arbitrale, la quale ha valore di prova privilegiata rispetto a tutte le altre dichiarazioni, come più volte dichiarato da codesta Corte Sportiva d’Appello, e condannando, come sempre, ogni forma di razzismo e discriminazione, ritiene la sanzione irrogata congrua in ordine ai fatti accaduti. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. S.r.l. di Savona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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