F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. NARCISO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/JUVE STABIA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 089/CSA del 10 Aprile 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CSA del 31 Luglio 2015 e su www.figc.it 5. RICORSO DEL CALC. NARCISO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/JUVE STABIA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015) Con rituale reclamo, il calciatore Antonio Narciso impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 178/DIV in data 30.3.2015, che gli aveva inflitto un doppio turno di squalifica, perché al termine della gara Foggia Calcio S.r.l./S.S. Juve Stabia, rientrando negli spogliatoi, commetteva un atto di violenza nei confronti di un avversario, senza cagionargli conseguenze. Il referto arbitrale resta fonte di prova privilegiata ed i fatti debbono essere letti nei termini ivi descritti, a nulla rilevando il tentativo del reclamante di sminuirli e ricondurli a fatti non violenti. Nello stesso reclamo non è smentito che il Narciso abbia afferrato per il collo il calciatore Francesco Riga e non corrisponde al vero che il fatto sia stato rilevato solo dell’arbitro atteso che anche il Collaboratore Federale ha stigmatizzato il fatto affermando testualmente: “il portiere del Foggia Narciso Antonio, nell’ultima azione di gioco, veniva a colluttazione con il giocatore della Juve Stabia Ripa Francesco”. Orbene il termine colluttazione non può essere ricondotto che ad un fatto violento che merita adeguata sanzione e quella inflitta dal primo Giudice appare congrua ed immeritevole di censura e riforma. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Narciso Antonio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it