F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO DELLA S.S. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BENITEZ MAUDES RAFAEL SEGUITO GARA PARMA/NAPOLI DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 106/CSA del 15 Maggio 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 027/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO DELLA S.S. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BENITEZ MAUDES RAFAEL SEGUITO GARA PARMA/NAPOLI DEL 10.5.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 233 del 12.5.2015)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Parma - Napoli, disputato in data 10.5.2015 e valevole per il Campionato di Serie “A”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A infliggeva al Sig. Rafael Benitez Maudes, allenatore del Napoli, la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara per “aver, al termine della gara, uscendo dal terreno di giuoco, proclamato ad alta voce “questo è il calcio italiano di m …..”. Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S. Napoli S.p.A. (d’ora in avanti, per brevità, “Società”), la quale, precisando che l’espressione oggetto di contestazione sarebbe stata pronunciata in un momento di “grandissima concitazione e tensione emotiva”, derivante dall’esito negativo della gara, precisa come la condotta del Sig. Benitez, mai avvezzo a simili comportamenti rilevanti disciplinarmente, sarebbe irrilevante da un punto di vista disciplinare. Si tratterebbe, invero, di una frase esclusivamente pronunciata ad alta voce e non diretta ad alcuno dei presenti, essendosi trattato di uno sfogo personale, privo di portata offensiva e legato “alle particolarità tecniche-sportive del calcio italiano che, spesso impediscono ai tecnici stranieri di conseguire i successi ottenuti in patria”. La Società, infine, lamenta l’eccessiva entità della sanzione comminata. Alla riunione di questa Corte Sportiva d’Appello, tenutasi in data 15.5.2015, è presente, in sostituzione dell’Avv. Grassani, l’Avv. Vitale, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. Ciò detto, la Corte, esaminati gli atti, rileva come l’espressione pronunciata dal Sig. Benitez, proferita da un importante esponente della classe degli allenatori stranieri, non possa che essere considerata effettivamente come offensiva, visto il contesto pubblico in cui è stata percepita, nei confronti del movimento calcistico italiano ed, in quanto tale, in palese violazione del disposto di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Attesa, pertanto, la natura offensiva di tale frase, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo deve essere ritenuta congrua. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.Calcio Napoli S.p.A. di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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