F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 30 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. CATANESE BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALC. DAVIDE ARDIZZONE SEGUITO GARA CATANZARO B.S./CATANESE B.S. DEL 21.6.2015 – CAMPIONATO SERIE A BEACH SOCCER (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 17 del 23.6.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 133/CSA del 30 Giugno 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 031/CSA del 20 Ottobre 2015 e su www.figc.it 2. RICORSO A.S.D. CATANESE BEACH SOCCER AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA INFLITTA AL CALC. DAVIDE ARDIZZONE SEGUITO GARA CATANZARO B.S./CATANESE B.S. DEL 21.6.2015 – CAMPIONATO SERIE A BEACH SOCCER (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 17 del 23.6.2015) Con reclamo del 24.6.2015 la A.S.D. Catanese Beach Soccer impugnava il provvedimento del Giudice Sortivo presso la Lega Nazionale Dilettanti con il quale era stata inflitta al calciatore Davide Ardizzone la sanzione della squalifica per 1 giornata effettiva a seguito della gara Catanzaro B.S. contro Catanese B.S. del 21.6.015. A sostegno dell’impugnazione si affermava che l’arbitro aveva, in realtà, mostrato il solo cartellino giallo e non già quello rosso attestante una seconda ammonizione e tale circostanza sarebbe stata verificata dalla società dalla visione di immagini registrate. Il ricorso è infondato e va respinto. Il referto arbitrale, che costituisce certamente fonte di prova privilegiata, riporta puntualmente le due ammonizioni inflitte al giocatore Ardizzone nonché la sanzione della espulsione al dodicesimo minuto del terzo tempo per proteste. Non può che ricavarsene, pertanto, la piena legittimità della squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Catanese Beach Soccer di Catania. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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