• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA (Agente di calciatori) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S, IN VIGORE FINO AL 31.7.2014 E DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE FINO AL 31.3.2015- nota n. 2236/759pf13-14 SP/seg. del 4.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 33/TFN del 04.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 057/CFA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA (Agente di calciatori) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S, IN VIGORE FINO AL 31.7.2014 E DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE FINO AL 31.3.2015- nota n. 2236/759pf13-14 SP/seg. del 4.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 33/TFN del 04.11.2015)
Con ricorso in data 6.11.2015, il Sig. Gianluca Fiorini ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 33/TFN del 4.11.2015, con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare gli ha inflitto la sanzione dell’inibizione di giorni 15 (quindici) a svolgere qualsiasi attività in sede federale, a seguito dell’atto di deferimento del Procuratore Federale del 4.9.2015, che l’ha chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in vigore fino al 31.7.2014 e dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente C.G.S., anche in relazione all’art. 19, comma 3 e 5, del Regolamento Agenti, in vigore fino al 31.3.2015, per avere inoltrato dalla propria utenza telefonica, dal 12.2.2014 al 7.4.2014, una serie reiterata di SMS – dal contenuto offensivo e denigratorio riguardanti persone, società ed organismi operanti all’interno dell’ordinamento calcistico – all’utenza telefonica del Sig. Roberto Zanzi, direttore generale del Bologna FC 1909 S.p.A.. All’udienza del 12.11.2015, l’appellante ha illustrato la propria tesi difensiva mentre la Procura Federale ha chiesto confermarsi la decisione di primo grado. La controversia è stata quindi trattenuta in decisione. Il Sig. Fiorini con il ricorso introduttivo del presente giudizio non nega di aver inviato sms (acronimo di Short Message System) all’utenza telefonica del Sig. Roberto Zanzi, Direttore Generale del Bologna FC 1909 S.p.A. ma rileva, come evidenziato in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, di non aver mai ricevuto messaggi da parte del Sig. Zanzi che lo invitassero ad interrompere qualsiasi comunicazione con lui via sms. Egli pertanto, in perfetta buona fede, ha continuato ad inviare i messaggi nella convinzione di non molestare in alcun modo il Sig. Zanzi. A suo dire, sarebbe stata sufficiente una comunicazione del Sig. Zanzi con la quale gli esplicitava di non gradire l’invio degli sms, di talché lui avrebbe immediatamente cessato di inviarli. Il contenuto dei messaggi aveva ad oggetto il mondo del calcio con intento costruttivo e non diffamatorio e denigratorio dei suoi componenti. Il Sig. Fiorini stigmatizza inoltre il comportamento del Sig. Zanzi che, in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale, avrebbe confermato lo scambio di telefonate, e-mail e sms con il ricorrente intercorsi a partire dal mese di agosto 2012, oltre, ad incontri cordiali nel suo ufficio di Bologna, per poi negare la sua conoscenza citando fatti e circostanze, che coinvolgono persone, società e organismi operanti all’interno dell’ordinamento calcistico, che non corrispondono a verità. L’appellante evidenzia inoltre come il suo comportamento riguardante i fatti di cui all’esposto presentato dal Sig. Zanzi in data 1.4.2014, che segue quello dell’11.2.2014, non sia, come sostiene il Tribunale Federale Nazionale, “una coda” del comportamento censurato con il primo deferimento. Infatti, gli sms del 12.2.2014 e del 13.2.2014 rientrerebbero nel patteggiamento conseguente al primo esposto del Sig. Fiorini, avendo quest’ultimo citato e portato detti sms all’attenzione della Procura Federale al momento del suo interrogatorio, mentre gli sms inviati dal 12.2.2014 al 4.4.2014, non possono definirsi “una coda” del suo precedente comportamento censurabile perché egli sarebbe venuto a conoscenza del primo deferimento solo in data 04 aprile 2014. Infatti, da tale data ha cessato l’invio degli sms verso l’utenza telefonica del Sig. Zanzi. Il ricorrente contesta inoltre di non avere inviato all’utenza del Sig. Zanzi un’infinità di sms forniti alla Procura Federale dai Sigg.riBigon e Ausilio, con data successiva al 1.4.2014. Molti di questi sms sarebbero stati addirittura alterati in maniera fraudolenta nel loro contenuto. Il Sig. Fiorini conclude chiedendo il suo completo proscioglimento dalle violazioni a lui ascritte. A parere di questa Corte il ricorso del Sig. Gianluca Fiorini merita parziale accoglimento per i motivi che seguono. E’ fuori di dubbio che, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ogni soggetto che svolge un’attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, è tenuto a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e, dunque, anche nell’ambito delle relazioni interpersonali – siano esse intrattenute direttamente o per il tramite di mezzi di comunicazione individuali o ad uso collettivo o contemporaneo – che interessino soggetti tenuti all’osservanza dei doveri e degli obblighi generali previsti dal citato art. 1 bis C.G.S. laddove abbiano attinenza all’attività sportiva. Alla luce dell’esposto principio ed ai fini della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, come già statuito recentemente da questa Corte, non rileva la natura pubblica o privata delle modalità con le quali s’intrattengono le relazioni ed i rapporti comunque riferibili all’attività sportiva tra i soggetti tenuti all’osservanza dell’art. 1 bis C.G.S.. Ne consegue che il comportamento del Sig. Fiorini, oggetto di deferimento, viola quanto disposto dall’art. 1 bis C.G.S. e pertanto va sanzionato, ma nello stesso tempo occorre tener conto che il Sig. Zanzi ha tollerato per lungo tempo l’invio dei numerosi sms del Sig. Fiorini prima di presentare gli esposti, senza mai esprimere la sua contrarietà al ricevimento dei medesimi. Ciò ha sicuramente ingenerato nel Sig. Fiorini la consapevolezza di non infastidire il suo interlocutore. Infatti, nel momento in cui il Sig. Fiorini è venuto a conoscenza del primo esposto presentato contro di lui dal Sig. Zanzi, che corrisponde al 4.4.2014, ha cessato ogni trasmissione di sms verso l’utenza del Sig. Zanzi. Ad avviso di questa Corte il silenzio e l’inerzia del Sig. Zanzi avvalorano l’elemento della buona fede del comportamento censurato rivendicata dal Sig. Fiorini e, pur non potendo tali circostanze valere come scriminanti sotto il profilo disciplinare, costituiscono, unitamente al breve periodo oggetto d’indagine, elementi che certamente meritano considerazione in punto di valutazione della minor gravità della responsabilità ascritta al ricorrente. Non è condivisibile invece l’affermazione del ricorrente riguardo al fatto che gli episodi di cui all’esposto presentato dal Sig. Zanzi in data 1.4.2014, sarebbero coperti dal giudicato conseguente al patteggiamento del 22.5.2014. Trattasi nella fattispecie di comportamenti successivi all’11.2.2014 (data del deposito del primo esposto presentato dal Sig. Zanzi nei confronti del Sig. Fiorini) che non sono stati oggetto di giudizio da parte, sia della Procura Federale, sia del Tribunale Federale Nazionale che correttamente li ha considerati “una coda”, una continuazione della medesima condotta censurabile posta in atto dall’odierno appellante. A niente rileva che in sede d’interrogatorio dinanzi alla Procura Federale, nell’ambito del primo procedimento a carico del ricorrente, il Sig. Zanzi abbia portato all’attenzione degli inquirenti il contenuto di messaggi a lui inoltrati dal Sig. Fiorini in data 12 e 13 febbraio 2014, così come il fatto che l’appellante sia venuto a conoscenza del primo deferimento a suo carico solo in data 4.4.2014. Per questi motivi la C.F.A. in parziale accogliemento del ricorso come sopra proposto dal sig. Fiorini Gianluca riduce la sanzione dell’inibizione a giorni 7. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO SIG. FIORINI GIANLUCA (Agente di calciatori) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 15 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S, IN VIGORE FINO AL 31.7.2014 E DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL VIGENTE C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 19, COMMI 3 E 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI IN VIGORE FINO AL 31.3.2015- nota n. 2236/759pf13-14 SP/seg. del 4.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 33/TFN del 04.11.2015)"