F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 1. RICORSO U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA LEVICO TERME/UNION RIPA LA FENADORA DEL 04.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA LEVICO TERME/UNION RIPA LA FENADORA DEL 04.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)
Con reclamo ritualmente proposto la U.S. Levico Terme ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015 – Campionato Serie D – Girone C) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Levico Terme/Union Ripa La Fenadora del 4.10.2015, le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 700,00 per indebita presenza nel corso dell'intervallo, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate. Con i motivi scritti la reclamante ha, seppure sommariamente, contestato l'addebito disciplinare; ha, peraltro, eccepito la eccessività della sanzione inflittale, richiedendo l'annullamento della stessa ovvero, in subordine, la sua riduzione. Alla seduta del 29.10.2015 tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIa Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva questa Corte che il reclamo è parzialmente accoglibile, ferma restando la sussistenza dell'addebito disciplinare in conseguenza della puntuale refertazione dell'Arbitro, e ridetermina la sanzione inflitta alla reclamante nella ammenda di € 300,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme (Trento) ridetermina la sanzione inflitta alla società nell’ammenda di € 300,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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