F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it 4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COZZA WALTER SEGUITO GARA SPORT CLUB MARSALA 1912/NOTO DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034/CSA del 29 Ottobre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 048/CSA del 27 Novembre 2015 e su www.figc.it
4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COZZA WALTER SEGUITO GARA SPORT CLUB MARSALA 1912/NOTO DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)
Con reclamo ritualmente proposto la U.S.D. Noto Calcio ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Marsala/Noto del 18.10.2015, ha inflitto al calciatore n. 16 Cozza Walter la sanzione della squalifica per 3 gare effettive per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la dinamica dei fatti ponendo in rilievo che quanto accaduto era dovuto al fatto che un calciatore avversario aveva ostacolato la rimessa in gioco da fallo laterale assegnatole dall'arbitro. Ha chiesto, pertanto, previa riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti. Alla seduta del 29.10.2015 tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIa Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Questa Corte, preso atto della precisa refertazione dell'Arbitro in ordine alla condotta violenta realizzata dal calciatore Cozza Walter a seguito della quale ne decretava la sua espulsione, rigetta il proposto reclamo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Noto di Noto (Siracusa). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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