• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL CALC. TULLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 4 E 15, CO. 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010; IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it
1. RICORSO DEL CALC. TULLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 4 E 15, CO. 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010; IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)
Il presente procedimento trae origine dalla nota prot. n. 4118/518pf11-12 con la quale la Procura Federale ha disposto l’apertura di un’attività di indagine in relazione a quanto rappresentato nel Comunicato della Guardia di Finanza di Piacenza del 20.12.2011 ed alla conseguente attività di indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, in merito a «ipotesi di reato riguardante l’utilizzo ed emissione di fatture per operazioni mai effettuate, afferenti a dirigenti del Piacenza Calcio e ad agenti di calciatori, nonché ipotesi di frode sportiva relativa alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori e calciatori stessi». L’indagine relativa al procedimento n. 518 pf11-12, come evidenziato dal Tribunale Federale Nazionale, «è stata particolarmente complessa e si è articolata nell’acquisizione di documentazione presso l’Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A e B (costituita dalle variazioni di tesseramento, dagli accordi economici e dalle eventuali risoluzioni, dai contratti di prestazione sportiva e dalle scritture integrative) e presso la Commissione Agenti (costituita da copia dei mandati conferiti da taluni calciatori e dei mandati conferiti dalle società, per tali calciatori, agli agenti Leonardo Giusti, Francesca Vettori, Mauro Cevoli, Lara Palmigiani e Federico Cavalli) nonché nelle audizioni di tesserati e agenti di calciatori dalle quali sono emerse ulteriori ipotesi di violazioni disciplinari a carico di agenti, calciatori e dirigenti di società, alcuni dei quali, si sono avvalsi delle previsioni di cui all’art. 23 C.G.S.. È stato quindi disposto provvedimento di stralcio, con apertura contestuale da parte della Procura Federale del procedimento recante prot. 3905/488pf12-13/SP/dl del 31.12. 2012, con il quale è stata disposta contestualmente l’estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 518 pf11-12. Inoltre, è stata acquisita copia degli atti d’indagine facenti parte del procedimento penale pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste (n. 5933/11 NRN), avente ad oggetto: “notizie relative al procedimento penale a carico dell’agente di calciatori Francesca Vettori”». Con provvedimento in data 15.6.2015 il Procuratore Federale ha, quindi, deferito, per quanto qui rileva, il sig. Alessandro Tulli, calciatore all’epoca dei fatti tesserato con la società Piacenza e con la società Latina, attualmente tesserato con la società Lupa Roma FC S.r.l. per le seguenti violazioni: 1) art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente) in relazione agli artt. 10, comma 4 e 15, comma 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’agente Mauro Cevoli, in forza di formale mandato rilasciatogli, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la società Piacenza, controparte contrattuale nella medesima operazione, come si evince dalla scrittura privata di riconoscimento di debito sottoscritta dalla medesima società; determinando, altresì, una situazione di conflitto di interessi e facendo in modo, con tale condotta, che i compensi che avrebbe dovuto corrispondere al proprio agente venissero pagati dalla Società, come comprovato dalla fattura in data 10.9.2010, emessa nei confronti del Piacenza dalla Sport Promotion S.r.l., di cui il Cevoli era socio, , dell’importo di € 27.500,00 (a seguito della riunione al presente procedimento di quello avente numero 11133/518pf11-12); 2) art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 21, co. 5, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché in relazione all’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Alessandro Marino, al quale aveva conferito formale incarico scritto, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la società Latina in data 27.08.2012; 3) violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dall’08.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell’agente Leonardo Giusti, nonostante avesse conferito incarico scritto all’agente Francesca Vettori. Secondo la prospettazione accusatoria l’attività di indagine, alla luce della documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Piacenza, ha consentito di accertare l’esistenza di anomalie risalenti nel tempo, ma comunque protrattesi sino ad oggi. L’inquadramento tecnicogiuridico del procedimento è quello relativo alla violazione di norme fiscali, seguito dalle ipotesi di frode sportiva riferite alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori. Come emerso in diversi procedimenti per fatti analoghi, alcune società professionistiche e agenti di calciatori hanno utilizzato “il mandato tra società e agente” (mandato rosso), aggirando in tal maniera l’obbligo di formalizzare e depositare il “mandato calciatore e agente” (mandato blu”), relativo alla consulenza e assistenza nell’attività diretta alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva, così di fatto sollevando il calciatore oggetto dell’incarico dall’obbligo di pagare l’agente per l’assistenza fornitagli. Le caratteristiche formali che connotano la fattispecie, confermerebbero la loro frequente sostanziale artificiosità. Spesso, infatti, la data di conferimento è normalmente prossima a quella di definizione dell’affare (il che lascia intendere che non ci sia stata alcuna reale effettiva trattativa tra le parti, proprio perché il calciatore, controparte dell’agente e della società è in realtà il cliente principale dell’agente). Inoltre, il compenso pattuito tra società e agente è sovente pari o molto simile a quello che viene abitualmente pattuito fra agente e calciatori, in costanza di formale incarico tra gli stessi. L’oggetto del mandato, poi, è spesso impreciso (nello stampato e negli appositi spazi c’è scritto ad esempio “tesseramento” pur trattandosi di “trasferimento”), se non addirittura inesistente (non viene indicata l’attività che avrebbe svolto l’agente a favore della società, ma viene riportato solamente il nome del calciatore oggetto dell’incarico). A dire dell’organo federale inquirente, risulta lapalissiano come tale conferimento appaia, nella maggior parte dei casi, illogico e antieconomico: società di calcio, specialmente di Serie A e B, a rigor di logica, non dovrebbero mai avere interesse ad incaricare un agente per negoziare per proprio conto il tesseramento o la stipula di un contratto di prestazione sportiva o il rinnovo di un contratto in essere, avendo al proprio interno dirigenti altamente specializzati e perfettamente in grado di occuparsene autonomamente. Secondo la tesi della Procura federale, per quanto in questa sede d’appello rileva in relazione alla posizione del ricorrente, il Piacenza ha conferito un mandato professionale per il tesseramento del calciatore alla Sport Promotion srl, con sede nella Repubblica di San Marino, con modalità non consentite ed a soggetto non autorizzato sulla base di disposizioni del Regolamento Agenti vigente all’epoca dei fatti. Di fatto la società emiliana si è avvalsa del sig. Leonardo Giusti per attività tipica degli agenti di calciatori quando lo stesso non disponeva della licenza rilasciata dalla F.I.G.C.. La società Sport Promotion è riconducibile ai sigg.ri Leonardo Giusti e Mauro Cevoli, sulla base delle stesse ammissioni in audizione dei medesimi Agenti: ciò configura una situazione di conflitto d’interessi dell’agente Cevoli, formalmente detentore del mandato professionale del calciatore Tulli. Nella riunione del 15.10.2015 innanzi al Tribunale Federale Nazionale, esaurita la discussione, la Procura Federale ha chiesto, per quanto qui interessa, il proscioglimento, per intervenuta prescrizione, per il sig. Alessandro Tulli in relazione al capo di incolpazione di cui al deferimento n. 11133/518pf11-12 riunito al presente, nonché infliggersi la sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (euro novemila/00). Ritiene, il Tribunale Federale Nazionale, che «la corposa attività di indagine ha consentito di accertare che il sig. Giusti e la sig.ra Vettori hanno sistematicamente violato, numerose norme federali ed in particolar modo, il Regolamento Agenti. Sebbene i deferiti abbiano definito anticipatamente il deferimento, la disamina delle condotte dagli stessi tenute è necessaria per comprendere la fondatezza del deferimento anche in ordine alle posizioni degli altri soggetti coinvolti. Il sig. Leonardo Giusti, pur non avendo il titolo di agente, ha esercitato tale attività avvalendosi dell’agente Mauro Cevoli mentre, dopo aver superato l’esame e conseguito la relativa licenza il 18.5.2009, quasi contestualmente alla moglie sig.ra Francesca Vettori (6.7.2009), ha iniziato a lavorare con quest’ultima, dividendo con lei mandati dei calciatori e delle società. È peraltro emersa un’attività di reclutamento, da parte del Giusti, di giovani calciatori ghanesi, dei quali ha promosso e favorito il loro arrivo in Italia da minorenni, fornendo a molti di loro vitto e alloggio presso la sua abitazione di Pescia. Dall’esame della documentazione acquisita, ovvero dalla visura camerale della Società Sport Systems S.r.l., si evince che il sig. Giusti era socio della Società della stessa, in ragione del 50% delle quote, quando ancora non era titolare della licenza di agente di calciatori nonché l’Amministratore delegato della Società di agenti Sport Promotion srl, comportamenti posti in violazione dell’art. 4, co. 2 lettera d), del Regolamento agenti vigente dal 1.2.2007 al 7.4.2010, che prevede espressamente che “la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta da soci agenti”. All’esito delle risultanze istruttorie si evince che il Giusti si è avvalso dell’operato dell’agente Mauro Cevoli instaurando, con questi un rapporto professionale a carattere continuativo, finalizzato a eludere la normativa sul conflitto di interessi, ed a consentirgli di esercitare abusivamente l’attività di agente, quando ancora non era in possesso della Licenza; tale circostanza si verificava perchè il sig. Mauro Cevoli si prestava a svolgere formalmente l’attività di agente nei confronti dei calciatori Andrea Cossu, Claudio Pani e Alberto Frison, che erano, in realtà, rappresentati di fatto dal Giusti. L’agente Giusti, nell’esercizio della propria attività professionale, si avvaleva dell’operato della moglie Francesca Vettori, agente di calciatori, che riceveva mandato dai calciatori Boakye Yiadom Richmon, Hottor Edmund Etse, Cofie Isaac, Andrea Cossu, Claudio Pani, Alberto Frison, Alessandro Tulli, Franco Michele e Gaetano Carrieri, ancorchè gli stessi risultassero assistiti di fatto dal marito. Tali dinamiche relazionali erano finalizzate alla dissimulazione dell’attività effettivamente svolta dal Giusti ed alla instaurazione di una collaborazione professionale avente carattere continuativo, tesa ad eludere le norme sul conflitto di interessi che vietano l’instaurazione di rapporti di collaborazione tra agenti destinati a permanere nel tempo». Quanto alla specifica posizione qui in rilievo il Tribunale Federale Nazionale ha affermato quanto segue. «La Procura Federale ha concluso per la declaratoria di intervenuta prescrizione quanto al capo di incolpazione oggi rubricato al n. 1), che effettivamente deve ritenersi maturata, e per il riconoscimento della responsabilità del deferito in merito alle ulteriori violazioni allo stesso ascritte. Quanto al capo di incolpazione n. 2), il deferito sostiene che l’aver stipulato il contratto secondo i minimi della categoria di appartenenza per la Stagione Sportiva 2012/2013 indicati in € 20.000,00 lordi, non avrebbe fatto sorgere il diritto dell’agente al compenso, per cui non sarebbe stato necessario l’inserimento del nominativo. La tesi – che presuppone chiaramente la presenza dell’agente – è smentita, innanzitutto, dalla cifra inserita nel contratto che ammonta ad € 29.000,00 lordi. Per di più, contrariamente a quanto ritenuto, la norma esige semplicemente che il nominativo venga inserito comunque nel contratto a prescindere dal compenso poi effettivamente maturato. Sotto diverso profilo e per certi versi in modo contraddittorio, il deferito sostiene che il sig. Marino non avrebbe partecipato alla stipula del contratto, risultando documentalmente che il sig. Tulli lo avrebbe concluso in completa autonomia per essere stata elisa la parte relativa all’assistenza dell’agente. La circostanza è smentita dalla registrazione, presso la Commissione Agenti, dell’incarico di assistenza conferito al sig. Marino nel giugno 2012, quindi appena due mesi prima della stipula del contratto con il Latina il 27.8.2012. la riferita circostanza e l’entità della cifra pattuita per le prestazioni sportive, dimostrano che l’omessa indicazione del nominativo sia stata finalizzata all’elusione delle normativa di cui è stata contestata la violazione. Quanto invece al capo di incolpazione n. 3), il deferito invoca l’esenzione da qualsiasi responsabilità, deducendo che i due mandati rilasciati in bianco al sig. Giusti sarebbero stati abusivamente riempiti con il nominativo della sig.ra Vettori ovvero ad insaputa dello stesso Tulli. L’evoluzione dei fatti, pertanto, prosegue il deferito, deporrebbe a proprio favore non potendosi ritenere obbligato ad alcuna forma di controllo e versando in completa buona fede. La tesi non merita accoglimento. Esiste un generale dovere di probità (art. 1 C.G.S.) e la previsione che il calciatore conferisce mandato all’agente, che deve essere esattamente individuato e da ciò deve dedursi che i tesserati non possono rilasciare mandati in bianco, mentre la detta fattispecie integra indubbia irregolarità, a prescindere dall’utilizzo più o meno fraudolento che ne possa essere fatto. Peraltro, a parte ogni deduzione in merito al diritto–dovere di controllo dell’operato dell’Agente, è da ritenersi non corretto il comportamento di chi si disinteressa totalmente dei diritti dei quali è titolare in una ingiustificabile ottica deresponsabilizzante, soprattutto in ragione del fatto che le omissioni più o meno colpose poste in essere, hanno di fatto determinato l’integrazione delle violazioni contestate. Infine bisogna rilevare che, per quanto possa riconoscersi al Sig. Tulli un contegno ispirato alla più totale buona fede, la stessa non scrimina ma, tutt’al più, mitiga il trattamento sanzionatorio come da dispositivo». Per questi motivi il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, disposta, ai sensi dell’art. 23 C.G.S., l’applicazione delle sanzioni nei confronti, tra gli altri, dei sigg.ri Leonardo Giusti (inibizione mesi 14), Francesca Vettori (inibizione mesi 5 e giorni 20), Mauro Cevoli (inibizione giorni 47), respinto il deferimento del sig. Tulli solo relativamente al capo di incolpazione n. 1), ha inflitto, al medesimo sig. Alessandro Tulli, l’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00). Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso il sig. Alessandro Tulli, assistito dall’avv. Luca Miranda, deducendo quanto segue. Capo di incolpazione n. 1. – La decisione relativa a detto capo di incolpazione risulta viziata da un palese error in procedendo, derivante dalla erronea percezione delle richieste della Procura federale: se, come affermato dal medesimo T.F.N., sul fatto oggetto di questo capo è intervenuta la prescrizione, la misura della sanzione irrogata al reclamante avrebbe dovuto essere proporzionalmente ridotta rispetto alla richieste avanzate dalla stessa Procura. Ciò, tuttavia, non è avvenuto, avendo il T.F.N. applicato pedissequamente al reclamante la sanzione richiesta dall’organo requirente. Capo di incolpazione n. 2 – Si eccepisce error in iudicando della decisione di prime cure per violazione e falsa applicazione dell’art. 93, comma 1, N.O.I.F. e dell’art. 21, comma 5, Regolamento Agenti vigente dal 08.04.2010 al 31.03.2015. Si osserva che le due norme in contestazione impongono al calciatore di assicurarsi che il nome dell’agente sia chiaramente indicato nel contratto di prestazione sportiva solo ed esclusivamente a fronte di una effettiva partecipazione alle trattative e alla firma del contratto, che, nel caso in specie sarebbe esclusa in nuce dalle dichiarazioni dell’agente Marino rilasciate alla Procura Federale (questi specificava espressamente di non aver partecipato e assistito il ricorrente nella stipula del contratto di prestazione sportiva del 27.8.2012, poiché non aveva buoni rapporti professionali con la società acquirente). L’art. 21, comma 5, dell’abrogato Regolamento agenti stabiliva che ove un calciatore si fosse avvalso dell’opera di un Agente, al fine o nella conclusione di un contratto di prestazione sportiva, era tenuto ad assicurarsi che il nome dell’Agente fosse indicato sul contratto e, nel caso in cui sia stato concluso un contratto senza l’assistenza di un Agente, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto stesso. Nella fattispecie, le parti (Tulli e Latina Calcio) indicarono specificamente, facendone espressa menzione attraverso lo sbarramento della relativa voce contrattuale, che lo stesso fu stipulato dal calciatore senza l’assistenza di un Agente. Capo incolpazione n. 3 – Error in iudicando della decisione di prime cure, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 bis CGS in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento agenti previgente, per essersi avvalso di fatto dell’agente Giusti pur avendo firmato mandato in favore dell’agente Vettori (moglie del sig. Giusti). Tale motivazione, secondo l’assunto difensivo, risulta viziata da presupposto erroneo e sconfessato dalla medesima Procura Federale nella relazione d’indagine, ove si legge che «la buona fede del Tulli che ha dichiarato di aver sottoscritto i mandati in bianco fidandosi di Giusti è plausibile», così come nell’atto di deferimento in cui si evince che «tali mandati erano finalizzati a dissimulare l’attività svolta dal Giusti……». Pertanto, secondo il ricorrente, risulta evidente: a) la stessa Procura federale ha riconosciuto che il sig. Tulli fosse all’oscuro dell’operato dei sigg.ri Giusti e Vettori; b) la finalità dissimulatoria dell’attività del sig. Giusti non ha apportato alcun vantaggio al calciatore, il quale non solo era all’oscuro di ogni obiettivo dello stesso Giusti, ma addirittura subiva l’assistenza infedele e in suo danno da parte di questi. Alla luce di quanto sopra esposto, queste, quindi, in sintesi, le considerazioni conclusive del sig. Tulli: le richieste della Procura Federale erano fondate su tre capi di incolpazione, dei quali il primo è decaduto per intervenuta prescrizione; pur essendo stato riconosciuto al sig. Tulli il contegno ispirato alla più totale buona fede, tale evidente attenuante non ha comportato alcuna riduzione della sanzione pecuniaria richiesta dalla Procura federale; non è stata tenuta in alcuna considerazione la circostanza che, in sede di stipula del contratto di prestazione sportiva (Tulli –Latina calcio) del 27.8.2012, le parti specificatamente indicarono, facendone espressa menzione nel contratto attraverso lo sbarramento della voce contrattuale, che lo stesso fu stipulato dal calciatore senza assistenza di alcun Agente; non si è tenuto in alcun conto da parte del T.F.N. che il sig. Tulli ha subito l’assistenza infedele e in suo danno da parte dell’agente Giusti. Tali episodi condurrebbero, sempre secondo l’assunto difensivo, alla constatazione della abnormità della decisione gravata, mettendo in luce discrasie e tendenza alla esemplarità della decisione stessa. Pertanto, il sig. Tulli conclude chiedendo, in via principale, annullarsi integralmente la sanzione irrogata dal T.F.N.. Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento integrale del reclamo, accogliere congiuntamente o in via alternativa tra loro, uno o più motivi di reclamo della decisone impugnata, procedendo alla riduzione, pro quota, della sanzione irrogata. In estremo subordine, rideterminarsi la sanzione nei minimi previsti dalla normativa e dai precedenti giurisprudenziali e nella qualità e specie dell’ammonizione, ovvero nella misura ritenuta di giustizia. Nella seduta del 12.11.2015 è comparso, innanzi a questa Corte, l’avv. Miranda per il ricorrente, che ha illustrato le argomentazioni difensive, in particolare, evidenziando 1) che la Procura Federale ha chiesto dichiararsi la prescrizione con riferimento al primo capo di incolpazione, ma poi non ne ha tenuto conto nella richiesta di sanzione; 2) quanto al secondo capo di incolpazione, ci sono 2 contratti: il primo è al minimo contrattuale, mentre nel secondo il sig. Tulli non è stato assistito dall’agente Marino. Ed a tal proposito, chiede disporsi l’acquisizione del relativo verbale di audizione; 3) quanto all’ulteriore capo di incolpazione, evidenzia come non sia contestato che Tulli ha rilasciato i mandati di cui trattasi in bianco, che poi sono stati riempiti dall’agente Giusti; il calciatore, in perfetta buona fede, non poteva conoscere il comportamento che poi avrebbe tenuto il professionista a cui si era affidato e dal quale ha anche ricevuto nocumento, essendo, peraltro, rimasto per oltre un anno senza contratto. L’avv. Miranda ha, quindi, insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in reclamo. È, altresì, comparso il rappresentante della Procura federale, avv. Liberati, che ha esposto le ragioni per le quali il reclamo deve essere respinto, concludendo per la conferma della decisione di primo grado. Chiusa la discussione, all’esito della camera di consiglio, questa Corte, ha ritenuto il ricorso meritevole di parziale accoglimento, nei limiti di seguito indicati e per i seguenti motivi. Come detto, il reclamante lamenta, anzitutto, una eccessiva gravosità della sanzione, anche in relazione al fatto che il Tribunale federale ha accertato ed affermato l’intervenuta prescrizione in ordine al primo capo d’imputazione (essersi avvalso dell’agente Mauro Cevoli, in forza di formale mandato rilasciatogli, mentre il medesimo agente rappresentava, al contempo, la società Piacenza, controparte contrattuale nell’operazione), ma non ne avrebbe tenuto conto nella concreta determinazione della sanzione. La circostanza, tuttavia, non emerge dagli atti del procedimento. Contesta, poi, il reclamante, l’affermata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. previgente), in relazione all’art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti all’epoca dei fatti, nonché in relazione all’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Alessandro Marino, al quale aveva conferito formale incarico scritto, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con la società Latina in data 27.8.2012. Lo stesso sostiene che avrebbe avuto l’obbligo di assicurarsi dell’inserimento del nome dell’agente nel contratto di prestazione sportiva solo ed esclusivamente a fronte di una effettiva partecipazione dello stesso alle trattative e alla firma del contratto, ma nel caso di specie, detta partecipazione sarebbe esclusa in nuce dalle dichiarazioni dell’agente Marino rilasciate alla Procura, mentre le parti (Tulli e Latina Calcio) barrando la relativa voce contrattuale, hanno inteso affermare che il contratto fu concluso senza l’assistenza dei Agente. L’assunto non può essere condiviso, risultando smentito dalle complessive risultanze istruttorie acquisite al procedimento. In breve, la documentazione esaminata (e, segnatamente, l’incarico di assistenza conferito al sig. Marino nel giugno 2012, appena due mesi prima della stipula del contratto con il Latina e l’entità della cifra pattuita per le prestazioni sportive del calciatore) consente di affermare che nel contratto sottoscritto in data 27.8.2012 con la società Latina, il sig. Tulli, pur avendo dato formale incarico all’agente Marino, non ha curato che il nominativo dello stesso fosse inserito in contratto. Né possono essere utilmente considerate, a fini scriminanti, le ulteriori deduzioni difensive sul punto della non onerosità del contratto, in primo luogo, perché rimaste del tutto indimostrate ed addirittura smentite ed in secondo luogo, perché in ogni caso la norma di cui all’art. 93, comma 1, N.O.I.F., prevede, tra l’altro, che il contratto deve (comunque) «riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto». Il reclamo non può essere accolto neppure in relazione al terzo capo di imputazione, ossia violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso di fatto dell’agente Leonardo Giusti, nonostante avesse conferito incarico scritto all’agente Francesca Vettori. Infatti, il materiale probatorio complessivamente considerato conferma il fondamento della costruzione accusatoria e, in particolare, il fatto che il calciatore di cui trattasi si è avvalso delle prestazioni professionali del sig. Leonardo Giusti, nonostante avesse formalmente conferito incarico alla sig.ra Francesca Vettori. Del resto, anche il calciatore, come correttamente affermato dal T.F.N., è tenuto a conformare la propria condotta a quei canoni di probità, lealtà e correttezza che informano il nostro ordinamento sportivo. Sotto tale profilo, peraltro, anche laddove si dovesse ritenere dimostrata la circostanza, asserita dal ricorrente, della sottoscrizione in bianco dei mandati, si tratterebbe di una condotta comunque non conforme con i detti principi, che, in alcun modo, può essere giustificata. Ciò premesso, una rivalutazione complessiva del comportamento tenuto dal sig. Tulli induce questa Corte a riconsiderare ed a mitigare, nella misura di cui al dispositivo, il trattamento sanzionatorio. Sotto tale profilo, in particolare, ritiene, questo Collegio, dover riconsiderare, l’affermata intervenuta prescrizione in ordine al primo capo di incolpazione e, con riferimento al capo d’incolpazione n. 3, poter utilmente valorizzare la sicura buona fede del calciatore (che, all’esito della vicenda, risulta anche aver subito conseguenze a lui sfavorevoli) e il contenuto disvalore giuridico – sportivo, nel caso di specie, della condotta di cui trattasi. Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Tulli Alessandro riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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1. RICORSO DEL CALC. TULLI ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMI 4 E 15, CO. 1, 2 E 10, DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DALL’1.2.2007 AL 7.4.2010; IN RELAZIONE ALL’ART. 21, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015, NONCHÉ IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F.; IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 – nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)"