• Stagione sportiva: 2015/2016
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL CALC. MASAHUDU ALHASSAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 11.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE ALL’ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL’ART. 16 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL’ART. 21 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 ED IN RELAZIONE ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. – nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050/CFA del 12 Novembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 061/CFA del 18 Dicembre 2015 e su www.figc.it
3. RICORSO DEL CALC. MASAHUDU ALHASSAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 11.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE ALL’ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL’ART. 16 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL’ART. 21 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 ED IN RELAZIONE ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. - nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)
Il presente procedimento trae origine dalla nota prot. n. 4118/518pf11-12 con la quale la Procura Federale ha disposto l’apertura di un’attività di indagine in relazione a quanto rappresentato nel Comunicato della Guardia di Finanza di Piacenza del 20.12.2011 ed alla conseguente attività di indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza in merito a «ipotesi di reato riguardante l’utilizzo ed emissione di fatture per operazioni mai effettuate afferenti dirigenti del Piacenza Calcio ed agenti di calciatori, nonché ipotesi di frode sportiva relativa alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori e calciatori stessi». L’indagine relativa al procedimento n. 518 pf11-12, come evidenziato dal Tribunale Federale Nazionale, «è stata particolarmente complessa e si è articolata nell’acquisizione di documentazione presso l’Ufficio Tesseramenti della Lega Serie A e B (costituita dalle variazioni di tesseramento, dagli accordi economici e dalle eventuali risoluzioni, dai contratti di prestazione sportiva e dalle scritture integrative) e presso la Commissione Agenti (costituita da copia dei mandati conferiti dai taluni calciatori e dei mandati conferiti dalle società, per tali calciatori, agli agenti Leonardo Giusti, Francesca Vettori, Mauro Cevoli, Lara Palmigiani e Federico Cavalli) nonché nelle audizioni di tesserati e agenti di calciatori dalle quali sono emerse ulteriori ipotesi di violazioni disciplinari a carico di agenti, calciatori e dirigenti di società, alcuni dei quali si sono avvalsi delle previsioni di cui all’art. 23 C.G.S.. È stato quindi disposto provvedimento di stralcio, con apertura contestuale da parte della Procura federale del procedimento recante prot. 3905/488pf12-13/SP/dl del 31.12.2012, con il quale è stata disposta contestualmente l’estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n. 518 pf11-12. Inoltre, è stata acquisita copia degli atti d’indagine facenti parte del procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste (n. 5933/11 NRN) avente ad oggetto: “notizie relative al procedimento penale a carico dell’agente di calciatori Francesca Vettori”». Con provvedimento in data 15 giugno 2015 il Procuratore federale ha, quindi, deferito, per quanto qui rileva, il sig. Masahudu Alhassan, all’epoca dei fatti tesserato con la società Genoa Cricket and FC S.p.A., attualmente tesserato con la società Latina Calcio S.r.l. per le seguenti violazioni: 1) art.1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 3, comma 1, Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’assistenza del sig. Leonardo Giusti, in occasione del tesseramento, quale giovane di serie, con la società Genoa il 1.12.2010, senza conferirgli formale mandato, come invece previsto dall’art. 23 del Regolamento Agenti; 2) art. 1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 16, comma 1, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015 per essersi avvalso dell’assistenza del sig. Leonardo Giusti, in occasione del contratto da professionista stipulato con la società Genoa in data 18.2.2011, senza conferirgli formale mandato; 3) art.1 bis, comma 1, C.G.S. (ex art. 1, comma 1, C.G.S. all’epoca dei fatti vigente), in relazione all’art. 21, comma 5, del Regolamento Agenti vigente dall’8.4.2010 al 31.3.2015 e in relazione all’art. 93, comma 1, N.O.I.F., per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Leonardo Giusti, al quale aveva conferito incarico scritto, fosse indicato nel contratto stipulato con la società Genoa in data 12.12.2011. Secondo la prospettazione accusatoria l’attività di indagine, alla luce della documentazione acquisita dalla Procura della Repubblica di Piacenza, ha consentito di accertare l’esistenza di anomalie risalenti nel tempo, ma comunque protrattesi sino ad oggi. L’inquadramento tecnicogiuridico del procedimento è quello relativo alla violazione di norme fiscali, seguito dalle ipotesi di frode sportiva riferite alla sottoscrizione e deposito di contratti di mandato posti in essere da agenti di calciatori. Come emerso in tutta una serie di procedimenti per fatti analoghi, alcune società professionistiche e agenti di calciatori hanno utilizzato “il mandato tra società e agente” (mandato rosso), così aggirando l’obbligo di formalizzare e depositare il “mandato calciatore e agente” (mandato blu”), relativo alla consulenza e assistenza nell’attività diretta alla conclusione di un contratto di prestazione sportiva, così di fatto sollevando il calciatore oggetto dell’incarico dall’obbligo di pagare l’agente per l’assistenza fornitagli. Le caratteristiche formali che connotano la fattispecie confermerebbero la loro frequente sostanziale artificiosità. Basti pensare che, spesso, la data di conferimento è normalmente prossima a quella di definizione dell’affare (il che lascia intendere che non ci sia stata alcuna reale effettiva trattativa tra le parti, proprio perché il calciatore, controparte dell’agente e della società è in realtà il cliente principale dell’agente). Inoltre, il compenso pattuito tra società e agente è sovente pari o molto simile a quello che viene abitualmente pattuito fra agente e calciatori in costanza di formale incarico tra gli stessi. L’oggetto del mandato, poi, è spesso impreciso (nello stampato e negli appositi spazi c’è scritto ad esempio “tesseramento” pur trattandosi di “trasferimento”), se non addirittura inesistente (non viene indicata l’attività che avrebbe svolto l’agente a favore della società, ma viene riportato solamente il nome del calciatore oggetto dell’incarico). A dire dell’organo federale inquirente, risulta lapalissiano come tale conferimento appaia, nella maggior parte dei casi, illogico e antieconomico: società di calcio, specialmente di Serie A e B, a rigor di logica, non dovrebbero normalmente avere interesse ad incaricare un agente per negoziare per proprio conto il tesseramento o la stipula di un contratto di prestazione sportiva o il rinnovo di un contratto in essere, avendo al proprio interno dirigenti altamente specializzati e perfettamente in grado di occuparsene autonomamente. In particolare, per quanto specificamente riguarda il presente giudizio d’appello, secondo la tesi accusatoria le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dal sig. Capozucca, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della società Genoa FC S.p.A., incaricato dalla medesima della definizione della trattativa in questione con il calciatore Alhassan Masahudu, hanno consentito di accertare che il sig. Giusti ha rappresentato e prestato assistenza professionale di fatto al medesimo predetto calciatore, che non aveva allo stesso conferito regolare mandato, se non nel settembre 2011, favorendone il tesseramento con il Genoa, dapprima quale giovane di serie e poi quale professionista. Inoltre, nei contratti stipulati nel 2011 tra il Genoa ed il calciatore Alhassan non sarebbero stati indicati il nominativo del sig. Giusti, della cui opera professionale il predetto calciatore si era avvalso e quello della sig.ra Vettori, della cui opera professionale le predetta società si era avvalsa. Nella riunione del 15.10.2015 innanzi al Tribunale federale nazionale la Procura Federale ha chiesto, per quanto qui interessa, infliggersi al sig. Masahudu Alhassan, la sanzione dell’ammenda di € 11.000,00 (euro undicimila/00), mentre il deferito non è comparso. All’esito della camera di consiglio il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al sig. Masahudu Alhassan l’ammenda di € 11.000,00 (€ undicimila/00, ritenendo che la corposa attività di indagine aveva consentito di accertare la sistematica violazione, da parte del sig. Giusti e della sig.ra Vettori, di numerose norme federali e, in particolar modo, del Regolamento Agenti. Sebbene gli interessati abbiano definito anticipatamente il deferimento, la disamina delle condotte dagli stessi tenute è necessaria al fine di comprendere la fondatezza del deferimento anche in ordine alle posizioni degli altri soggetti coinvolti. Il sig. Leonardo Giusti, pur non avendo il titolo di agente, ha esercitato tale attività avvalendosi dell’agente Mauro Cevoli, mentre dopo aver superato l’esame e conseguito la relativa licenza il 18.5.2009, quasi contestualmente alla moglie sig.ra Francesca Vettori (6.7.2009), ha iniziato a lavorare con quest’ultima, dividendo con lei mandati dei calciatori e delle società. È peraltro emersa un’attività di reclutamento del sig. Giusti di giovani calciatori ghanesi, dei quali ha promosso e favorito il loro arrivo in Italia da minorenni, fornendo a molti di loro vitto e alloggio presso la sua abitazione di Pescia. Dall’esame della documentazione acquisita, ovvero dalla visura camerale della Società Sport Systems S.r.l., si evince che il sig. Giusti risultava essere socio della Società in questione, detenendo il 50% delle quote azionarie quando ancora non era titolare della licenza di agente di calciatori nonché l’Amministratore delegato della Società di agenti Sport Promotion srl, comportamenti posti in violazione dell’art. 4, comma 2 lettera d), del Regolamento agenti vigente dal 1.2.2007 al 7.4.2010, che prevede espressamente che “la maggioranza assoluta del capitale sociale sia posseduta da soci agenti”». Quanto alla specifica posizione di rilievo ai fini del presente giudizio di appello, il Tribunale Federale Nazionale ha affermato quanto segue. «Il deferimento deve ritenersi fondato. Le dichiarazioni rilasciate in sede di audizione dal Sig. Capozucca, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società Genoa FC S.p.A., incaricato dalla medesima Società alla definizione della trattativa in questione, hanno consentito di accertare che il Sig. Giusti ha rappresentato e prestato assistenza professionale di fatto al calciatore Alhassan Masahudu, che non aveva conferito regolare mandato se non nel settembre 2011, favorendone dapprima il tesseramento quale giovane di serie con il Genoa il 1.12.2010 e poi da professionista, sempre con il Genoa in data 18.2.2011. Infine, in occasione dei contratti stipulati nel 2011, tra il Genoa ed il calciatore Alhassan non venivano indicati né il nominativo del Sig. Giusti, della cui opera professionale il predetto calciatore si era avvalso, né quello della Sig.ra Vettori, della cui opera professionale la predetta Società si era avvalsa. La scelta del deferito di rimanere assente e di non difendersi induce altresì a far presumere ulteriormente la fondatezza delle incolpazioni, per cui, si ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale». Avverso la suddetta decisione ha proposto ricorso il sig. Masahudu Alhassan, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vittorio Rigo e Massimo Diana, che contesta la condanna subita ed eccepisce quanto segue. Errata determinazione del T.F.N. per l’insussistenza della prima violazione ascritta al deferito (essersi avvalso dell’assistenza del Sig.Giusti Leonardo in occasione del tesseramento quale giovane di serie, con la Soc. Genoa il 1.12.2010, senza conferire formale mandato, come previsto dall’art.23 del Regolamento Agenti»). La disposizione che la Procura federale richiama e che assume essere stata violata in realtà, secondo il ricorrente, è totalmente inapplicabile e nessuna incolpazione può essere allo stesso contestata. Del resto, questi era diventato maggiorenne (non a caso sottoscriveva personalmente la richiesta di tesseramento per il Genoa) e, comunque, nessun contratto economico sarebbe stato all’epoca sottoscritto, essendosi trattato soltanto della richiesta di tesseramento. Deduce ancora il reclamante che non vi è stata alcuna partecipazione alle trattative da parte del sig. Giusti: non essendovi alcun contratto economico da concordare, per quale scopo il ricorrente avrebbe dovuto avvalersi dell’assistenza del sig. Giusti? Questi si limitò a segnalare le qualità del calciatore e il Genoa, in totale autonomia e senza sottoscrivere alcun contratto economico, lo tesserò quale giovane di serie. Evidenzia, poi, il ricorrente che, nel caso specifico, nessun dirigente del Genoa è stato deferito. Quanto alla seconda violazione attribuita al reclamante, la stessa, si legge in reclamo, non può essergli contestata, in quanto l’unico supporto viene dalla ricordate dichiarazioni dell’ex direttore Capozucca, che risultano del tutto prive del benché minimo riscontro, anche documentale. Evidenzia ancora il reclamante che, ferme le considerazioni esposte in ricorso, alla luce delle quali si ritiene che lo stesso meriti il pieno proscioglimento, quanto meno per le prime due incolpazioni, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell’istanza formulata in via preliminare, non può non rappresentarsi come la sanzione disposta appaia manifestamente sproporzionata rispetto alle effettive responsabilità attribuibili, in relazione alle quali, tutt’al più potrà imputarsi la colpa della non conoscenza delle normative federali. Conclude, quindi, il Masahudu Alhassan, così chiedendo: rigettata ogni contraria istanza, eccezione, o deduzione, in accoglimento del gravame proposto ed in riforma, anche parziale, della decisione adottata dal T.F.N., pubblicata nel Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015, voglia la Corte, in via preliminare, dichiarare la mancata notifica dell’avviso di chiusura delle indagini dell’atto di deferimento e della convocazione avanti al T.F.N. per la riunione del 23.7.2015 e per l’effetto annullare la sanzione impugnata, disponendo la restituzione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione della notifica degli atti del procedimento; in subordine, dichiarare la mancata notifica dell’avviso di chiusura delle indagini dell’atto di deferimento e della convocazione avanti al T.F.N. per la riunione del 23.7.2015 e per l’effetto annullare la sanzione impugnata, disponendo la restituzione degli atti alla Procura Federale per la rinnovazione della notifica dell’avviso di convocazione per nuova riunione da celebrarsi avanti al menzionato Giudice di prime cure. Nell’ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni pregiudiziali nel merito: in via principale, accertata l’infondatezza delle incolpazioni contestate al deferito, respingere il suo deferimento e prosciogliere il medesimo; in subordine, nella denegata ipotesi che la Corte adita ritenesse sussistente anche parzialmente la responsabilità del deferito per le violazioni allo stesso ascritte, riconosciuta l’eccessiva afflittività della sanzione comminata, ridurre la predetta punizione rideterminando la stessa in misura meno onerosa rispetto a quella disposta ed impugnata. Nella seduta del 12.11.2015 è comparso, innanzi a questa Corte, l’avv. Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, che ha esposto le ragioni per le quali il reclamo deve essere respinto. È, altresì, comparso l’avv. Diana per il ricorrente, che, illustrate le argomentazioni difensive, ha insistito per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate in reclamo. In via preliminare istruttoria l’avv. Diana ha insistito sulla richiesta, fatta pervenire via telefax in data 11 novembre, «di ricevere copia delle memorie depositate dai deferiti Giusti Leonardo, Vettori Francesca e Cevoli Mauro nel giudizio di primo grado». Chiusa la discussione, all’esito della camera di consiglio, questa Corte ritiene che il ricorso meriti parziale accoglimento, nei limiti di cui al dispositivo, per i seguenti motivi. La Corte ritiene di dove dapprima esaminare, in via logicamente pregiudiziale, l’eccezione di mancata notificazione degli atti delle prime fasi del procedimento e, segnatamente: avviso conclusione delle indagini, deferimento, avviso udienza T.F.N.. L’eccezione è priva di pregio. Dall’esame del fascicolo del procedimento, infatti, emerge come tanto l’avviso di chiusura delle indagini, quanto l’atto di deferimento e la convocazione del Tribunale federale per il giudizio di primo grado siano state regolarmente eseguite. Dopo la notifica della comunicazione di chiusura indagini, correttamente effettuata il 23.4.2015, l’interessato ha eletto domicilio presso il proprio legale di fiducia, ove risultano essere state successivamente notificati, con Pec, tanto il deferimento (15.6.2015), da parte della Procura Federale, quanto l'avviso udienza (18.6.2015), da parte del Tribunale federale nazionale. Né possono trovare giuridico ingresso, nel presente giudizio, le ulteriori considerazioni sul punto offerte, in sede di dibattimento, dal difensore del ricorrente. Deve, poi, essere disattesa l’istanza istruttoria come irritualmente proposta. A prescindere dai dubbi in ordine alla sussistenza di uno specifico (giuridico) interesse, si tratta, ad ogni buon conto, di un’esigenza difensiva che ben avrebbe potuto essere tempestivamente coltivata, con richiesta di atti e prima della proposizione dei motivi di reclamo. In ogni caso, la richiesta istruttoria di cui trattasi ha ad oggetto atti del procedimento di primo grado di cui, quindi, l’interessato, destinatario, come sopra Nel merito, al sig. Masahudu Alhassan è stato contestato di essersi avvalso dell’assistenza del sig. Leonardo Giusti, in occasione dei tesseramenti meglio specificati in deferimento, senza aver allo stesso conferito formale mandato, come invece previsto dal Regolamento agenti. La tesi difensiva del ricorrente, in ordine alla mancata partecipazione del sig. Giusti alle trattative volte al tesseramento quale giovane di serie, non può trovare accoglimento. Dall’esame del complessivo materiale documentale acquisito al fascicolo e, segnatamente, dalle dichiarazioni rese in sede di audizione alla Procura federale dal sig. Capozucca, all’epoca dei fatti direttore sportivo della società Genoa e da detta società incaricato della definizione della trattativa in questione, può ritenersi incidentalmente accertato, ai fini della decisione del presente procedimento, che il sig. Leonardo Giusti, abbia di fatto rappresentato ed assistito il sig. Alhassan Masahudu nell’ambito del tesseramento, quale giovane di serie, con la società Genoa in data 1.12.2010. Dichiarazioni, sul punto, quelle del d.s. Capozucca, che, quanto appunto alla posizione qui considerata, fungono da collante indiziario delle complessive risultanze dell’attività investigativa. Nessun dubbio, in primo luogo, sulla credibilità del dichiarante. Inoltre, le dichiarazioni di cui trattasi rispondono ai canoni valutativi di attendibilità e consistenza narrativa da tempo indicati dalla giurisprudenza di settore: appaiono, in tal senso, dotate dei caratteri della spontaneità e della coerenza, mentre l’affidabilità del narrato appare riscontrata dalle complessive risultanze istruttorie relative ai fatti oggetto del deferimento ed al modus operandi degli Agenti di cui trattasi. Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la diversa versione che la difesa dell’incolpato ha tentato di accreditare, ancorchè con ben articolate argomentazioni dirette mettere in discussione la verosimiglianza della dinamica dei fatti descritti dal sig. Capozucca. Questo Collegio non ritiene che sia stata raggiunta la prova e per l’effetto non può affermare alcuna colpevolezza con riferimento alla partecipazione del sig. Giusti alla sottoscrizione dei contratti con la società Genoa del 18 febbraio e 12 dicembre 2011, essendo, sul punto, le dichiarazioni esaminate del tutto generiche ed insufficienti ai fini dell’affermazione di responsabilità del calciatore Alhassan Masahudu. Per l’effetto, il predetto calciatore deve essere prosciolto con riferimento al secondo e terzo capo di incolpazione. Per quanto sopra, la sanzione dell’ammenda inflitta in primo grado al ricorrente deve essere rideterminata, nella misura che si ritiene congruo commisurare in € 1.500,00 (mille/cinquecento euro). Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Masahudu Alhassan riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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3. RICORSO DEL CALC. MASAHUDU ALHASSAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 11.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. (EX ART. 1 COMMA 1 C.G.S. VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI) IN RELAZIONE ALL’ART. 3 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL’ART. 16 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015; ALL’ART. 21 COMMA 5 DEL REGOLAMENTO AGENTI VIGENTE DALL’8.4.2010 AL 31.3.2015 ED IN RELAZIONE ALL’ART. 93 COMMA 1 N.O.I.F. – nota n. 11998/488 pf12-13 GT/ SP/dl del 15.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 27/TFN del 22.10.2015)"