F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 15 Dicembre 2015 (84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FUSCO (Assistente arbitrale), AMEDEO MANGONE (allenatore della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl – (nota n. 4203/516 pf14-15 MS/vdb del 30.10.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 044/TFN del 15 Dicembre 2015
(84) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANDREA FUSCO (Assistente arbitrale), AMEDEO MANGONE (allenatore della Società UC Albinoleffe Srl), Società UC ALBINOLEFFE Srl - (nota n. 4203/516 pf14-15 MS/vdb del 30.10.2015).
Il deferimento Il Procuratore Federale, letti: - gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 516 pf 14-15, avente a oggetto: comportamento tenuto dall’allenatore Sig. Amedeo Mangone (nato il 12.07.68 cod. 55.110), tesserato per la UC Albinoleffe Srl, e dal primo assistente arbitrale Sig. Andrea Fusco (sez. di Torino) durante la gara Albinoleffe-Cremonese (Lega Pro, Girone A) del 12.01.15 Prot. 5104. iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 19/02/2015 al n. 516 pf 14-15; - la nota del 13/01/15 inviata al Sig. Procuratore Federale, da parte del collaboratore della Procura Federale all’uopo designato per il controllo della gara Albinoleffe-Cremonese (lega Pro – gir. A) del 12.01.15: al 26’ minuto del secondo tempo un giocatore della Cremonese proferiva “parole irriguardose” nei confronti del direttore di gara Sig. Federico Fanton, il quale non assumeva provvedimenti in merito. A quel punto l’allenatore dell’Albinoleffe Sig. Amedeo Mangone si rivolgeva al primo assistente arbitrale Sig. Andrea Fusco, che si trovava nei pressi della linea di centrocampo, gridando: “Assistente non ha sentito? Si è sentito fino a qui, e l’arbitro non fa niente”. L’assistente Fusco rispondeva all’allenatore dicendo a voce alta: “Non vi basta ancora? Volete vedere come ci divertiamo adesso?” A quel punto il Sig. Mangone rispondeva all’assistente dicendo: “Cos’è una minaccia? Lei ci sta minacciando!” Al termine della partita l’allenatore Mangone si avvicinava all’Arbitro Sig. Fanton e, riferendosi all’assistente Fusco, proferiva le seguenti parole: “É un deficiente. La prossima volta che si comporta così gliela faccio pagare! Deve avere rispetto. Fa il fenomeno solo perché ha la casacca gialla. L’arbitro Fanton rispondeva a Mangone di non avere visto cosa fosse successo perché era in mezzo al campo e non aveva sentito nulla; - la relazione di indagine redatta dal collaboratore della Procura Federale, nonché il supplemento della relazione finale, a seguito della ulteriore attività di indagine richiesta dalla Procura Generale dello Sport con nota del 20-07-2015 ed espletata nei termini indicati di giorni 20; - l'attività istruttoria espletata dall'ufficio che consta dei numerosi documenti allegati in atti; - le comunicazioni di conclusione delle indagini nonché la memoria difensiva del 23/09/2015 inviata dall’Assistente Andrea Fusco; deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare: - Fusco Andrea, Assistente arbitrale; - Mangone Amedeo, Allenatore Società Albinoleffe; - Società UC Albinoleffe Srl; per rispondere: - Fusco Andrea, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in quanto il Sig. Fusco, nel corso della gara, Albinoleffe-Cremonese (Lega pro, Girone A) del 12.01.15, rivolgendosi all’allenatore Mangone, pronunciava nei confronti di questi, frasi minacciose e irriguardose, denotando un comportamento non rispettoso dei principi di lealtà e probità; - Mangone Amedeo, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in quanto il Sig. Mangone, nel corso della gara, Albinoleffe-Cremonese (Lega pro, Girone A) del 12.01.15, rivolgendosi al direttore di gara, pronunciava nei confronti dell’assistente Fusco frasi offensive, minacciose e irriguardose, denotando un comportamento non rispettoso dei principi di lealtà e probità; - la Società UC Albinoleffe Srl, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS in relazione alla condotta ascritta al suo allenatore come sopra descritta. La memoria Il Sig. Andrea Fusco depositava memoria difensiva chiedendo il proscioglimento stante l'assoluta incertezza e indeterminatezza della condotta contestata, ovvero per carenza probatoria o per difetto di antigiuridicità ex art. 1 bis co. 1 CGS riferito al proprio comportamento per nulla irriguardoso o votato alla minaccia; in subordine assumeva l'applicazione della condanna meno afflittiva della ammonizione ex art. 19 co. 1 lett a) CGS. La UC Albinoleffe depositava memoria difensiva chiedendo la declaratoria di difetto di giurisdizione e/o competenza del Tribunale, in favore del Giudice Sportivo, con conseguente rigetto integrale dell'ascritto deferimento. Assumeva infatti l'incidenza, per esclusione, del potere devoluto alla Procura Federale ex 35 CGS in tema, citando uno specifico precedente edito dal Tribunale. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente al deferimento chiedendone l’integrale accoglimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Andrea Fusco, mesi 3 (tre) di sospensione; - per Amedeo Mangone, mesi 3 (tre) di inibizione; - per la Società UC Albinoleffe Srl, ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Sono altresì comparsi il Sig. Fusco personalmente e l’Avv. Chiacchio per la Società UC Albinoleffe Srl, entrambi si sono riportati alle memorie difensive ritualmente depositate e alle conclusioni in esse contenute. I motivi della decisione La eccezione procedurale resa dalla difesa della UC Albinoleffe appare condivisibile in relazione all'occorso in deferimento e ai precedenti specifici editi da questo TFN. L’iter che ha contraddistinto il deferimento in esame, ha evidenziato elementi di estrema peculiarità. In epoca coeva allo svolgimento della gara Albinoleffe-Cremonese del 12.1.2015, sia il Commissario di campo, che il Direttore di gara e gli Assistenti si premurarono di redigere il proprio rapporto, senza nulla rilevare in ordine ai fatti oggetto del deferimento. Conseguentemente il Giudice Sportivo non emise pronuncia. Il Procuratore Federale, a conoscenza dei fatti per la relazione recepita a cura di un Procuratore presente alla gara, formulò una prima proposta di archiviazione che tuttavia venne ritenuta incongrua dal Procuratore Generale dello Sport del CONI, il quale suggerì la riapertura del caso. L’iniziativa è dunque pervenuta dinanzi al TFN-SD su richiesta della Procura Generale dello Sport del CONI, nonostante il caso poteva ritenersi concluso sia per il silenzio adottato dal Giudice Sportivo, che per la richiesta di archiviazione del Procuratore Federale. Premesso il singolare svolgimento degli eventi processuali, osserva il TFN-SD che in tema di competenza sussiste un radicato orientamento, peraltro assunto in plurime occasioni, secondo il quale le violazioni intervenute sul campo di gioco durante il corso dello svolgimento della gara sono di competenza del Giudice Sportivo tranne i peculiari casi previsti all’art. 35 CGS e norme collegate. Escludendo quindi che la specie preveda condotta violente o gravemente antisportiva, o espressioni blasfeme, ovvero le evenienze riconducibili alla citata norma, vige dunque la competenza del Giudice Sportivo ai fini del corretto assetto procedurale, trattandosi appunto di alterco intervenuto al minuto 26 del secondo tempo dell’incontro di calcio. Non mancano precedenti in senso convergente. La riapertura del procedimento in fase postuma e successiva allo svolgimento della gara, non costituisce dunque una corretta applicazione del principio normativo dettato dal legislatore al momento in cui ha inteso attribuire i fatti attinenti al gioco, alla sola competenza del Giudice Sportivo, proprio in onore ai principi tipici del Diritto sportivo, quali la immediatezza della decisione per la regolarità dello svolgimento dei campionati. Ne deriva che devolvere la materia riferita al mero svolgimento di una gara alla Procura Federale, e alla successiva competenza del TFN-SD, costituisce difetto di competenza, essendo la materia ascritta alla competenza del Giudice Sportivo in ossequio alle norme di relazione e al menzionato costante orientamento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare dichiara la propria incompetenza in favore del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico.
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