F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/TFN del 17 Dicembre 2015 (102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società CALCIO CATANIA Spa – (nota n. 5323/358 pf15-16 SP/gb del 26.11.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 045/TFN del 17 Dicembre 2015
(102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 5323/358 pf15-16 SP/gb del 26.11.2015).
Letti gli atti; visto il deferimento disposto in data 26 novembre 2015 dalla Procura federale nei confronti della Società Calcio Catania Spa per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS per il comportamento posto in essere dal Sig. Pablo Gustavo Cosentino (nei cui confronti si procede separatamente), all’epoca dei fatti legale rappresentante pro-tempore della Società, della violazione di cui all’art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I) paragrafo I) lettera c) punto 1) del C.U. n. 238/A del 27 aprile 2015 ai fini del rilascio della Licenza nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di serie B 2015/2016, per non aver depositato presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B entro il termine del 25 giugno 2015 la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2015 ai propri tesserati, lavoratori, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo Ascoltato il rappresentante della Procura federale Dott. Giuseppe Chinè il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità della Società deferita chiedendo l’irrogazione della sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica generale, da scontarsi nella 2 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare - SS 2015-2016 corrente stagione sportiva, oltre ad un’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00). Ascoltato il legale della Società deferita il quale ha ribadito quanto esposto nella propria memoria di costituzione in giudizio con la quale in via principale ha chiesto la inammissibilità, irricevibilità e/o la improcedibilità del deferimento perché riguardante la sola posizione della Società in assenza di qualsivoglia evocazione in giudizio del suo legale rappresentante ed in subordine di aggiornare la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della procedura disciplinare a carico del Cosentino. Rilevato che la Procura federale ha ritenuto che le condotte contestate sono ascrivibili al Sig. Cosentino ma che quest’ultimo sarà giudicato nell’ambito di altro procedimento avendo disposto lo stralcio della posizione del Cosentino con provvedimento addirittura anteriore al deferimento oggi in discussione. Rilevato, altresì, che, come confermato nel corso dell’udienza, la Procura federale non ha nemmeno comunicato la conclusione delle indagini al Dott. Cosentino, non avendo neppure tentato di perfezionare alcuna notifica nei confronti di quest’ultimo, sicché il procedimento attivato nei confronti del Calcio Catania per responsabilità diretta appare privo di una fase essenziale. Valutato dunque che la procedura adottata dalla Procura federale appare inammissibile giacché una decisione sulla responsabilità diretta del Calcio Catania appare necessariamente subordinata all’accertamento di una responsabilità imputabile al Sig. Cosentino. Considerato che il giudizio non può essere aggiornato a nuovo ruolo mancando allo stato un elemento essenziale per poter procedere al deferimento del Calcio Catania per responsabilità diretta. P.Q.M. Dichiara inammissibile il deferimento disposto dalla Procura federale.
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