CONI – Collegio di Garanzia dello Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 63 del 03/12/2015 – Salvatore Astarita/Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Collegio di Garanzia dello Sport - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 63 del 03/12/2015 – Salvatore Astarita/Federazione Italiana Giuoco Calcio
IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT SEZIONI UNITE
composto da
Franco Frattini – Presidente
Mario Sanino – Relatore
Attilio Zimatore
Massimo Zaccheo
Dante D’Alessio
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio R.G. n. 85/2015, presentato, in data 26 ottobre 2015, dal sig. Salvatore Astarita, rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Aita, contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli, nonché contro la Procura Federale FIGC, non costituitasi in giudizio, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 027/CFA del 24 settembre 2015, che ha comminato al ricorrente la sanzione della squalifica di 2 anni e 3 mesi, oltre all'ammenda pari ad € 25.000,00; viste le difese scritte e la documentazione prodotta dalle parti costituite; uditi, nell'udienza del 24 novembre 2015, l’avv. Gaetano Aita per il ricorrente e gli avvocati Letizia Mazzarelli e Matteo Annunziata per la resistente FIGC; udito, nella successiva camera di consiglio dello stesso giorno, il relatore, prof. Mario Sanino Ritenuto in fatto Con ricorso in data 23 ottobre 2015 il Sig. Salvatore Astarita ha impugnato la decisione della Corte Federale di Appello – Sezioni Unite – adottata il 29 agosto 2015 e le cui motivazioni sono state pubblicate sul Comunicato Ufficiale 24 settembre 2015.
I fatti di causa possono così sintetizzarsi.
1 – Con atto del 30 luglio 2015 il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, il sig. Astarita Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. AKRAGAS CITTADEITEMPLI, per la violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale dell’accordo per l’alterazione del risultato della gara Brindisi-San Severo del 30.11.2014, del quale era venuto a conoscenza. La Procura Federale deferiva l’istante anche per la violazione dell’art. 6, co. 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere scommesso, anche per conto di Ciccarone, sulla gara Brindisi-San Severo del 30.11.2014, così contravvenendo al divieto fatto ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico di effettuare scommesse su gare delle competizioni in cui militano le squadre di appartenenza (all’epoca, AKRAGAS, Brindisi E San Severo erano tutte partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti); nonché per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare di essere a conoscenza del fatto che il Ciccarone aveva scommesso sulla gara Brindisi – San Severo del 30.11.2014.
2 – All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 17/TFN del 20 agosto 2015, accoglieva il deferimento e, per l’effetto, sanzionava il calciatore con anni 2 e mesi 3 di squalifica, oltre ad € 25.000,00 di ammenda, per la violazione dell’art. 6, comma 2, del C.G.S. (divieto di scommesse) in cui è assorbita la violazione di cui all’art. 6, comma 5 (omessa denuncia di scommesse), nonché per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. (omessa denuncia dell’illecito).
3 – Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale, l’Astarita proponeva ricorso alla Corte Federale di Appello, la Corte Federale di Appello; disattendendo ogni doglianza del ricorrente, confermava la decisione di prime cure con un provvedimento che all’inizio si è specificato. Si è costituita in giudizio la F.I.G.C. contestando puntualmente la tesi del ricorrente e denunciandone anche la inammissibilità.
Considerato in diritto
1 – Il ricorrente propone cinque motivi di ricorso – in realtà sostanzialmente ripetitivi di una unica doglianza - che possono così sintetizzarsi.
a) La decisione della Corte Federale d’Appello non sarebbe adeguatamente motivata in quanto avrebbe offerto per relationem, mediante un generico rinvio alla decisione di primo grado, le ragioni che supportano la sua decisione, senza adeguate argomentazioni correlate ai motivi dedotti nell’atto di appello.
b) La sentenza avrebbe erroneamente ritenuto applicabile nei confronti del ricorrente l’art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva e, in ogni caso, non si sarebbe considerato che l’Astarita non ha effettuato alcuna scommessa.
c) I giudici di merito avrebbero illegittimamente preso in considerazione intercettazioni telefoniche che potrebbero formare oggetto di un separato deferimento e comunque non erano pertinenti con la vicenda di cui al presente giudizio. Le due sole captazioni relative alla gara Brindisi/San Severo non sarebbero idonee a fondare la responsabilità disciplinare dell’Astarita.
d) Non sarebbe stato adeguatamente valutato lo stato di “incensuratezza” dell’istante. e) Non sarebbe stato possibile nella specie irrogare contemporaneamente la sanzione della inibizione e della ammenda.
2 - Prima, peraltro, di esaminare le doglianze del ricorrente occorre darsi carico di esaminare l’eccezione formulata dalla FIGC di inammissibilità del ricorso per contrasto con l’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva. Assume, invero, la Federazione che le doglianze del ricorrente non possono essere prese in considerazione dal Collegio, in quanto formulate in contrasto con la disposizione dell’art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva. Dispone, infatti, la norma citata che il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport “è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti”. La norma riprende (anche nella formula lessicale) quanto disposto dall’art. 360 c.p.c. in ordine al quale si è formato un consistente contributo giurisprudenziale al quale il Collegio intende uniformarsi. Ebbene, in proposito, è stato ripetutamente avvertito che un ricorso per motivi di legittimità non è configurato come altro grado di giudizio, nel quale possono essere ulteriormente valutate le istanze e le argomentazioni sviluppate dalle parti; ovvero come giudizio volto a sindacare le emergenze istruttorie acquisite nella fase di merito. Il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport è preordinato quindi all’annullamento delle pronunce che si assumono viziate solo da violazione di specifiche norme ovvero viziate da omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione. Ne consegue che è inammissibile il ricorso prospettante una sequela di censure non aventi ad oggetto uno dei suindicati vizi e non specificamente argomentate con riferimento ai medesimi; e il ricorso è altresì inammissibile se articolato su doglianze volte esclusivamente a contrapporre una possibile soluzione diversa da quella cui la decisione impugnata è pervenuta relativamente ad un fatto, alla valutazione di una prova ovvero alla definizione di sequenze di eventi rilevanti. E si è anche avvertito che non può prospettarsi come motivo di diritto l’assunto che un fatto è vero o non è vero (è o non è provato) e che per questa ragione si sarebbe dovuto giungere a soluzioni diverse da quelle fatte proprie dalla decisione impugnata. Ma non basta. Attesa la tassatività dei motivi specificati nel citato art. 54 del Codice di Giustizia Sportiva, le parti non possono omettere di precisare per quale dei tassativi casi previsti dall’art. 54 citato, il singolo motivo di ricorso è proposto. In definitiva, il Collegio di Garanzia non può procedere ad una nuova valutazione dei fatti, ma può solo verificare se il Giudice di merito abbia nelle sue valutazioni violato una norma (sostanziale o processuale), ovvero abbia motivato la propria decisione in modo lacunoso o illogico o contraddittorio. Tali principi, che distinguono nettamente l’ambito della competenza del Collegio da quello che, nel preesistente ordinamento, apparteneva al TNAS, costituiscono forse l’elemento che più fortemente ha caratterizzato la riforma della giustizia sportiva, con l’entrata in vigore del vigente Codice. È evidente dunque che a tale principio il Collegio ritiene debba darsi piena e rigorosa applicazione. Ciò posto non sono ammissibili in questa sede tutte le doglianze mosse dal ricorrente, in ordine alla valutazione dei fatti che hanno originato il presente contenzioso e le critiche che si sono appuntate sulle valutazioni della Corte Federale di Appello, in merito agli elementi istruttori acquisiti al giudizio. Fatti ed elementi istruttori, che, quindi, il Collegio di Garanzia deve assumere come insuscettibili di nuovo esame. Tale valutazione conduce quindi alla declaratoria di inammissibilità dei motivi articolati con cui il ricorrente ha, talora esplicitamente, sollecitato “interpretazioni alternative” dei fatti accertati, ovvero la debolezza di alcune prove ritenute invece rilevanti dalla impugnata decisione, ovvero ancora ricostruzioni dei fatti, che hanno condotto alle sanzioni, secondo una diversa prospettazione dei tempi, dei fatti salienti, e persino del rilievo di alcuno tra i soggetti coinvolti nel portare a termine l’azione.
3 – In ogni caso, sono anche da respingere alcune argomentazioni che sembrano prospettare delle violazioni di legge o difetto di motivazione come quelle articolate con i motivi primo (lett. 4.a), secondo (lett. 4.b) e terzo (lett. 4.c) apparendo la decisione congruamente motivata e soprattutto puntuale nella valutazione del comportamento dell’Astarita. Trattasi di censure che appaiono infondate sia perché non sembra possa aderirsi alla opinione del ricorrente, che offre una interpretazione della norma dell’art. 6 che dovrebbe condurre ad escludere che il calciatore dilettante non sia soggetto alla prescrizione contenuta nell’art. 6 del Codice, sia perché non dovrebbe essere tenuto il calciatore dilettante a denunciare i fatti. In argomento sono inequivoche le disposizioni dei “Principi Fondamentali degli Statuti” che esplicitamente prescrivono che “è fatto divieto ai tesserati del settore professionistico ovvero dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse …”. Infine, appare esauriente la motivazione che sorregge l’applicazione della sanzione, pur in relazione alla doglianza che l’Astarita non fosse censurato; né appare condividibile la tesi secondo la quale non si potrebbe irrogare sia la squalifica che la sospensione.
Il rigetto dell’appello consente di condannare il ricorrente alle spese di lite che si determinano in € 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate nella misura di € 1.000,00 in favore della FIGC, oltre accessori di legge.
Dispone
la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 24 novembre 2015.
Il Presidente F.to Franco Frattini
Il Relatore F.to Mario Sanino
Depositato in Roma in data 3 dicembre 2015
Il Segretario F.to Alvio La Face