F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Rosario ROMANO / FCD ROSSOBLU POTENZA (191/34) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015
VERTENZA: all. Rosario ROMANO / FCD ROSSOBLU POTENZA
(191/34)
ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI
Con ricorso del 26/06/2014, allenatore di base Uefa "B" Rosario ROMANO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della F.C.D. ROSSOBLU POTENZA il pagamento di € 7.200,00, oltre agli interessi di mora e quelli che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo, nonché al risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. L'allenatore ha allegato al ricorso la copia del contratto sottoscritto con la società F.C.D. Rossoblu Potenza s.r.l., in data 31/10/2012, da cui si evince che per l’attività di allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del Comitato Regionale di Basilicata della Lnd, ed allenatore della squadra "Under 18" della stessa società, per la stagione sportiva 2012/2013, doveva percepire la somma di € 7.500,00, con decorrenza 01/11/2012 e fino al 30/06/2013; nel ricorso il ricorrente ha, altresì, comunicato
di aver percepito al momento della stipula del contratto la somma di € 300,00 in contanti.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 03/10/2014, ha invitato la società convenuta a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La società, in data 27/10/2014, ha prodotto le proprie controdeduzioni , indirizzate al sig. Romano Rosario ed alla Procura Federale, affermando quanto segue:
a- La vertenza economica in esame e relativa alla stagione sportiva 2012/2013 nella quale nessuno degli attuali dirigenti era presente nella FCD Rossoblu Potenza, come si evince dall'organigramma societario;
b- Dallo stesso organigramma il sig. Romano Rosario risulta tra i massimi dirigenti con la qualifica di "Amministratore";
c- Il Presidente della stagione sportiva 2012/2013, Sig. Giovanni Ferrara, a cui e stato sottoposto in visione la scrittura privata del 31/10/2012, ha dichiarato di non averla mai sottoscritta, disconoscendo la firma apposta sul timbro in calce alla stessa che risulterebbe palesemente falsa.
Circa l’incarico di allenatore in seconda, la convenuta ha comunicato di essere in possesso di una dichiarazione dell'allenatore della prima squadra il quale ha afferma di non aver mai avuto un allenatore in seconda, incarico incompatibile con le funzioni di socio e dirigente.
Circa l’incarico di allenatore della squadra Under 18, dalle distinte delle gare e risultato si la presenza in più occasioni del sig. Romano quale tecnico, ma anche quale accompagnatore ufficiale, continuando una mescolanza di ruoli che non si concilia con quanto reclamato. In conclusione la società ha chiesto:
1) in via principale di "rigettare integralmente il reclamo proposto da Romano Rosario nei confronti della FCD Rossoblu Potenza, per inesistenza del rapporto sottostante, attivando contestualmente ogni opportuno mezzo di indagini in ordine alla falsificazione della firma del sig. Ferrara Giovanni in calce all'accordo nonché alla reiterata e persistente commistione di ruoli allenatore/dirigente dello stesso sig. Romano";
2) in via del tutto subordinata,"di ridurre la pretesa del sig. Romano alla sola conduzione della squadra "Under 18" mediante la corresponsione del premio di tesseramento annuale stabilito dalla Lnd in accordo con l’A.I.A.C. per il Campionato Juniores Regionale nella misura di f 2.500,00= cui andrebbero detratti i 300 euro di acconto che lo stesso Romano dichiara di aver ricevuto (anche di 66 non abbiamo documentazione)".
3) in ogni caso, "dichiarare che non sono dovuti né gli interessi legali né il danno da svalutazione monetaria, per le ragioni innanzi esposte, in particolare per non aver mai richiesto nelle due ultime stagioni il compenso oggi reclamato".
Alle controdeduzioni la società convenuta ha allegato l'organigramma della società F.C.D. Rossoblu Potenza, stagione sportiva 2012/2013; distinte di gara della prima squadra F.C.D. Rossoblu Potenza in cui risulta quale dirigente accompagnatore della prima squadra il sig. Romano Rosario; distinte di gara della Under 18 della F.C.D. Rossoblu Potenza in cui il sig. Romano Rosario risulta dirigente accompagnatore; copia di dichiarazione di dimissioni da socio dell'ASD FCD Rossoblu a firma del sig. Romano Rosario del 17/06/2014; copia della scrittura privata del 31/10/2012, tra il ricorrente Romano Rosario e la società F.C.D. Rossoblu Potenza. Con raccomandata del 25/11/2014, il ricorrente Romano Rosario ha fatto pervenire le sue osservazioni su quanto comunicato dalla Società, in particolare, ha contestato il documento sottoscritto dal Sig. Notaristefano Maurizio il quale, come riportato dai quotidiani di cui ha allegato copia, al momento della sottoscrizione delle controdeduzioni, non era il legale rappresentante della società convenuta, incarico ricoperto dalla meta di novembre 2014, e, pertanto, da ritenere nullo. Il ricorrente, ha comunicato di aver sottoscritto, in data 31/20/2012, regolare accordo economico, per la stagione sportiva 2012/2013, con la F.C.D. Rossoblu Potenza, per l’attività di allenatore in seconda della prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza del C.R.B. della Lnd ed allenatore dell'Under 18 della stessa società, da cui avrebbe dovuto percepire un premio di tesseramento di € 7.500,00, di cui € 300,00 gli furono consegnati all'atto della sottoscrizione dell'accordo economico di che trattasi. Il ricorrente ha comunicato, ancora, che la presenza in panchina con la prima squadra sotto lo voce di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, era un escamotage per collaborare con il primo allenatore tenuto conto che nel campionato di "Eccellenza" tale figura non e prevista. Il ricorrente, altresì, ha comunicato che la qualifica di "Amministratore" nell'Organigramma societario fu suggerita dalla società e che non esiste alcun documento amministrativo sottoscritto da lui a conferma che tale ruolo era ricoperto da altro soggetto. L'accordo economico non fu sottoscritto dal Presidente Ferrara Giovanni ma a ciò fu delegato il sig. Marotta Luciano, delegato alla firma, come si evince da una dichiarazione dello stesso Presidente, di cui ha allegato copia unitamente al documento di riconoscimento dello stesso.
Il ricorrente ha ribadito che non risponde a verità l’affermazione fatta dalla convenuta di "firma apposta sul timbro in calce alla stessa, che risulterebbe palesemente falsa. Di ciò "dopo la
decisione di codesto Collegio Arbitrale attiverò tutte le azioni legali previste sia in sede sportiva che in quella civile, nei confronti di chi cerca di infangare la mia onorabilità di SPORTIVO prima e UOMO poi." Ancora, il ricorrente ha comunicato che la richiesta di emissione tessera quale tecnico a datata 29/10/2012, di qui la decorrenza contrattuale dell' l/11/2012; della sua attività di tecnico poté essere testimoniata dal tecnico in prima nonché dagli altri addetti ai lavori della società Il ricorrente ha, altresì, allegato alle controdeduzione anche copia del Comunicato Ufficiale n. 40 del 30/11/2012 del Comitato Regionale Basilicata della Lnd il quale riporta una squalifica da Allenatore dell'Under 18.
Circa la mancata richiesta ufficiale di somme maturate così come indicato in contratto e non corrisposte e dipeso dalle continue assicurazioni verbali dei dirigenti di turno alle quale non sono seguite corresponsioni di denaro di alcun genere. In ordine al premio tesseramento il ricorrente ha chiarito che la somma di € 7.500,00 e quella indicata in contratto e che ne rivendica solo € 7.200,00 avendo percepito in contanti € 300,00 al momento della sottoscrizione dell'accordo. Il ricorrente, infine, ha chiesto a questo Collegio di ritenere nulle tutte le affermazioni contenute nelle controdeduzioni della convenuta e che il ritardo delle sue controdeduzioni sono state determinate dal palleggio che esponenti della società hanno attivato affinché si addivenisse ad una transazione che "molto probabilmente per gli attuali dirigenti della società doveva pendere solo da una parte, la loro". Il Comitato Regionale Basilicata della Lnd, in data 8/10/2014, ha trasmesso lo copia del contratto economico stipulato tra la F.C.D. Rossoblu Potenza srl ed il sig. Romano Rosario, relativo alla stagione sportiva 2012/2013, depositato presso i loro Uffici il 31/10/2012. Il Collegio Arbitrale, in data 30/03/2015, ha trasmesso tutti gli atti in originale della sopracitata vertenza alla Procura Federale, per gli adempimenti di competenza, con particolare riguardo all'accertamento dell'autenticità della firma sulla scrittura privata del 31/10/2012. Il Collaboratore della Procura Federale, circa lo specifico accertamento richiesto, ha comunicato che:
-il sig. Romano Rosario nel ricorso introduttivo della controversia ha affermato che, con scrittura privata redatta il 31/10/2012, il legale rappresentante della società stessa si era impegnato a corrispondergli un compenso annuale di € 7.500,00;
-la società F.C.D. Rossoblu Potenza ha rilevato di aver sottoposto in visione al sig. Ferrara Giovanni (che all'epoca dei fatti ricopriva la carica di Presidente) la scrittura privata in questione e che questi avrebbe dichiarato"di non averla mai sottoscritta, disconoscendone la firma apposta sul timbro in calce alla stessa,
-nelle successive controdeduzioni, visto quanto comunicato dalla società convenuta, l'allenatore Romano Rosario precisava che "il Presidente Ferrara Giovanni non é il firmatario del contratto ma lo stesso ben ricorda che delegò il sig. Marotta Luciano, delegato alla firma, come si può facilmente evincere da altri atti societari, di cui ha allego anche una dichiarazione in merito del Presidente Ferrara". Il sig. Ferrara Giovanni nella dichiarazione di cui sopra ha dichiarato: "che la firma apposta sulla scrittura privata redatta in data 30/11/2012 con il sig. Romano Rosario, in veste di Allenatore in seconda della prima squadra e Allenatore della squadra Under 18, non e mia ma del sig. Marotta Luciano in qualità di delegato alla firma su mia precisa indicazione, come si evince dal documento ufficiale depositato in Federazione e qui allegato". In ordine a ciò, oltre all'acquisizione documentale ha provveduto a convocare e sentire il sig. Marotta Luciano, cassiere della società F.C.D. Rossoblu Potenza, nella s.s. 2012/2013, e che, come si evince dal censimento della medesima società, per tale stagione sportiva, risultava essere delegato alla firma. Per quanto attiene all'oggetto della presente indagine, si evidenzia che in sede di audizione il sig. Marotta, un volta mostratogli il documento/scrittura privata ha dichiarato: "Riconosco senza dubbio come mia la firma in questione. La firma posta sul timbro della società F.C.D. Rossoblu Potenza s.r.l. sul documento mostratomi e la mia". Veniva quindi sentito il sig. Ferrara Giovanni Presidente della società F.C.D. Rossoblu Potenza s.r.l. nella stagione sportiva 2012/2013, il quale ha dichiarato: "Non ricordo di aver sottoscritto con il sig. Romano alcun accordo economico/contratto relativo alle sue prestazioni quale tecnico e, nello specifico, allenatore in seconda prima squadra e allenatore under 18, per conto della società F.C.D. Rossoblu Potenza nella s.s. 2012/2013. A riguardo preciso che non ricordo di aver firmato nulla."; una volta mostratogli il documento/scrittura privata in questione datato 31/10/2012, a domanda se riconoscesse come propria la firma in calce a detta scrittura sul timbro della società ed , in caso negativo, se fosse in grado di riferire su che l'avesse apposta, il Ferrara ha dichiarato: "Riconosco questo documento per averlo visto mostratomi proprio dal sig. Romano Rosario se ricordo bene nel mese di dicembre 2014. Prima di allora non l'avevo mai visto. Posso affermare con sicurezza che la firma in questione non e mia. Non sono tuttavia in grado di riferire su chi possa aver apposto in mia vece la firma in questione sul timbro della società. Non ricordo di aver dato incarico a qualcuno di firmare tale documento in mia vece impegnando così la società F.C.D. Rossoblu Potenza. Preciso che, personalmente, non avrei mai firmato questo documento anche perché un contratto di questo tipo non rientrava negli accordo presi con il sig. Romano ad inizio della stagione"; successivamente gli veniva mostrato e sottoposto il documento/dichiarazione a sua firma, datato 24/11/2014, e gli veniva chiesto se confermasse di averlo sottoscritto come pure se confermasse il contenuto della dichiarazione ivi riportata. A questo punto il sig. Ferrara Giovanni dichiarava: "Riconosco senza dubbio come mia la firma apposta sul documento/dichiarazione mostratami. Dopo aver letto il contenuto della dichiarazione in questione dichiaro non ricordare di aver firmato tale documento" Ancora, "se ho firmato quella dichiarazione e perché andava firmata. Ho firmato questo documento al sig. Romano Rosario che l'aveva predisposto. lo mi Sono limitato a firmarlo dopo averlo letto." Il sig. Ferrara ha, altresì, dichiarato di non ricordare se la società F.C.D. Rossoblu Potenza, nella s.s. 2012/2013, in cui era Presidente, abbia corrisposto somme al sig. Romano Rosario e che i pagamenti ai tesserati avvenivano di norma con assegni o in contanti ma pur sempre nei limiti della normativa. Dopo aver riletto quanto da lui dichiarato il sig. Ferrara Giovanni dichiarava: "a modifica di quanto sopra dichiarato affermo che la dichiarazione a mia firma, datata 24/11/14, e corrispondente al vero e, dunque, la firma sul contratto/accordo economico con il quale si regolava il rapporto tra l’allenatore Romano Rosario e la società F.C.D. Rossoblu Potenza s.r.l. per il periodo compreso tra il 01/11/2012 ed il 30/06/2013, e valida perché apposta dal sig. Marotta Luciano su mia indicazione e delega" Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti e letta la relazione del collaboratore della Procura Federale, da cui é emerso che la firma sull'accordo economico sottoscritto dalle parti il 24/11/2012 non é stata falsificata, ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Romano Rosario meritevole di accoglimento. Al ricorrente spettano € 7.200,00, a saldo del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 90.00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.290,00.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della F.C.D. Rossoblu Potenza di
corrispondere all'allenatore ROMANO Rosario la somma di € 7.200,00 a saldo del premio
tesseramento, stagione sportiva 2012/2013, ed €. 90,00 per interessi equitativamente calcolati, per
un totale di € 7.290,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno
a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di
prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Decide, altresì, che la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, nel comunicare l'esito della vertenza alla Procura Federale, trasmetta gli atti del procedimento per l'accertamento delle eventuali violazioni che dovessero essere intervenute nella vicenda, in particolare, per quanto riguarda i principi di lealtà e probità previsti dall'art. I bis comma I del Codice di Giustizia Sportiva. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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