F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Angelo BARBIERA / ASD ZANE’ 1931 (65/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Angelo BARBIERA / ASD ZANE’ 1931 (65/45) ARBITRI: sigg. Sara QUINTILIANI e Angelo AGUS Con ricorso del 3 novembre 2014 l’allenatore Angelo Barbiera, provvisto di qualifica di base Uefa, iscritto nel ruolo del Settore Tecnico Federale con tessera n° 118050, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver sottoscritto in data 8 luglio 2014 con la ASD Zané 1931 un contratto per lo svolgimento dell'attività di allenatore della squadra del Settore Giovanile categoria Giovanissimi partecipante al campionato 2013/2014. Nei ricorso il tecnico ha precisato che, con la citata scrittura privata, la suindicata società si era impegnata a corrispondergli un rimborso spese forfettario annuo di € 1.800,00 da erogarsi in tre rate aventi scadenza rispettivamente 30 novembre 2013, 30 marzo 2014 e 30 giugno 2014. Il signor Barbiera ha regolarmente svolto l'attività di allenatore della squadra del Settore Giovanile categoria Giovanissimi sino al termine della stagione. A fronte della prestazione del signor Barbiera la ASD Zané 1931 ha corrisposto al medesimo la minor somma di € 600,00, corrispondente alla prima rata pattuita. Con il ricorso in esame il signor Angelo Barbiera ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Zané 1931 di corrispondergli l'importo di € 1.200,00 relativo al saldo residuo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2013/2014, oltre al pagamento degli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Il Segretario del Collegio con lettera raccomandata del 9 dicembre 2014 debitamente ricevuta dalla società, ha invitato la A.S.D. Zané 1931 a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Comitato Regionale Veneto L.N.D. su richiesta del 22 maggio 2015 da parte Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 25 maggio 2015 ha comunicato che non risulta depositato alcun contratto o accordo economico sottoscritto tra le parti. Il Collegio, esaminata la documentazione in atti, considerato che l’allenatore Angelo Barbiera ha svolto la sua attività di allenatore della squadra del Settore Giovanile categoria Giovanissimi e che l’A.S.D. Zané 1931 nulla ha controdedotto, ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento e P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso dell'allenatore Angelo Barbiera e fa obbligo alla società A.S.D. Zané 1931 di corrispondere allo stesso la somma di € 1.200,00 (milleduecento/00) relativa al saldo residuo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2013/2014, oltre agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 10,00. L'importo complessivo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria, in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto del termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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