F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Maurizio COSTANTINI / SSD UNIONE TRIESTINA (68/45 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Maurizio COSTANTINI / SSD UNIONE TRIESTINA (68/45 ) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Geronimo CARDIA Con ricorso del 28/10/2014, allenatore professionista Maurizio COSTANTINI, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale, perché gli venisse riconosciuto, da parte della S.S.D. UNIONE TRIESTINA, il pagamento della somma di € 19.820,00, quale residuo del premio di tesseramento, oltre agli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente ha allegato al ricorso la copia del contratto, sottoscritto con la società S.S.D. Unione Triestina,in data 10/09/2013, da cui si evince che per la conduzione tecnica della prima squadra, partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti della Lnd, per la stagione sportiva 2013/2014, doveva percepire la somma di € 25.822,00. Il ricorrente ha, altresì, comunicato di essere stato esonerato con telegramma del 28/10/2014 e che fino a quella data ha percepito la somma di € 6.000,00. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, in data 27/11/2014, ha invitato la società convenuta a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La società convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 22/05/2014, ha chiesto al Dipartimento Interregionale della Lnd l'eventuale deposito del contratto intervenuto tra le parti sopra indicate. II Dipartimento Interregionale della Lnd, con nota in atti, ha trasmesso la copia del contratto economico stipulato tra la S.S.D. Unione Triestina,relativo alla stagione sportiva 2013/2014, depositato presso i loro Uffici il 27/09/2013. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione in atti ed anche considerato che la convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Al ricorrente spetta la somma di € 19.822,00, a saldo del premio di tesseramento, per la stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 140,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 19.962,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della S.S.D. Unione Triestina 2012 Arl di corrispondere all'allenatore COSTANTINI Maurizio la somma di € 19.822,00, a saldo del premio tesseramento, stagione sportiva 2013/2014, oltre ad € 140,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 19.962,00. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera é inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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