F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Mariano SILVELLO / ASD VIRTUS RECOARO VI EST (23/45) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Mariano SILVELLO / ASD VIRTUS RECOARO VI EST (23/45) ARBITRI: sigg. Mario ROSSINI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 21/07/2014 l'allenatore dilettante Mariano SILVELLO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perché gli venisse riconosciuto da parte della società PRIX BERTESINELLA, attuale A.S.D. VIRTUS RECOARO VI EST il pagamento di € 2.785,00, di cui € 300,00 per rateo scaduto il 30/05/2013, € 2.400,00 per premio di tesseramento ed € 385,00 per rimborso spese chilometriche, oltre agli interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Al ricorso all'allenatore, ha allegato l’accordo intervenuto con la società Prix Bertesinella, datato 25/05/2013, di cui ha allegato copia, regolarmente sottoscritto dalle parti, in cui la sopracitata società si era impegnata a corrispondere al ricorrente, per la direzione tecnica delle squadre del Settore Giovanile e la squadra della stessa società, partecipante al Campionato di 2^ Categoria, del Comitato Regionale Veneto della Lnd,, per la stagione sportiva 2013/2014, un compenso annuo di € 2.100,00, da pagarsi in n. 3 (tre) rate di € 700,00 cadauno, aventi scadenze al 30/09/2013, 30/12/2013 e 30/05/2013, oltre al 20% su eventuali sponsor, altre al rimborso spese viaggi così come stabilito dalla normativa statale. Il ricorrente ha, altresì, allegato copia di " Resoconto per rimborso spese Kilometrico carburante" per il periodo agosto 2013/ maggio 2014, per un totale di € 378,80. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 16/10/2014, ha invitato la società A.S.D. Virtus Recoaro VI-EST a fornire le proprie controdeduzioni e l’allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La società convenuta nulla ha ritenuto di contro dedurre. L'allenatore Sivello Mariano, in data 17/01/2015, ha presentato un secondo ricorso contro la società ASD Prix Bertesinella, attuale ASD Virtus Recoaro Vi Est Vicenza, con il quale lo stesso ha chiesto a questo Collegio Arbitrale che gli venisse riconosciuto dalla sopra citata società il pagamento della somma di € 1.800,00, oltre agli interessi di mora fino all'effettivo soddisfo. Il ricorrente ha allegato al ricorso un accordo economico, sottoscritto in data 25/05/2015, stagione sportiva 2014/2015, per lo svolgimento dell'attività di Direzione Tecnica delle squadre del Settore Giovanile, in cui veniva fissato in € 2.700,00 il premio di tesseramento , oltre al 20% su eventuali sponsor. Tale somma doveva essere erogata in numero 3 (tre) rate di € 900,00 cadauna, aventi scadenze al 30/09/2014, 30/12/2014 e 30/05/2015. La società A.S.D. Virtus Recoaro VI-EST, ha contro dedotto sostenendo che il ricorrente non ha mai svolto nella sua totalità le mansioni indicate nell'accordo con la Prix Bertesinella (vecchia denominazione della società). Lo stesso non si e mai attivato per far crescere il Settore Giovanile ricercando ragazzi nell’ambito scolastico o con altri mezzi e né mai ha ricercato sponsor, né mai si é curato dei numerosi problemi del settore causando "un fuggi fuggi " di tecnico e atleti, mentre oggi la società conta un numero di 80 ragazzi tesserati a fronte dei circa 40 nel periodo del Silvello. Alle controdeduzioni sono stati allegati la copia del contratto sottoscritto per la stagione sportiva 2013/2014 e la copia dell’Organigramma della società ASD Prix Bertesinella in cui il Silvello Mariano e indicato quale Direttore Sportivo. Il ricorrente, ha contro dedotto alle osservazioni della convenuta affermando che le stesse sono state inviate "superando abbondantemente il termine consentito". Tuttavia, il ricorrente ha contestato alle accuse comportamentali rivolte dalla società alla sua persona adducendo, che, a suo giudizio, le stesse sarebbero dovute essere contestate agli Organi Disciplinari della Figc. Ha, altresì, osservato che le controdeduzioni della società sono la conseguenza del ricorso del 27/01/2015 e non a quello relativo alla stagione sportiva 2013/2014, pertanto, ribadisce quanto richiesto nella prima istanza. Successivamente, in data 29/06/2015, il ricorrente allenatore ha fatto pervenire a questo Collegio Arbitrale altro ricorso per vedersi riconosciuto anche la somma di € 900,00, relativa alla terza rata del contratto del 2014/2015, scaduta il 30/05/2015 e non pagata dalla società ASD Virtus Recoaro VI-Est Vicenza. Il ricorrente, ha contro dedotto alle osservazioni della convenuta affermando che le stesse sono state inviate "superando abbondantemente il termine consentito". Tuttavia, il ricorrente ha contestato le accuse comportamentali rivolte dalla società alla sua persona adducendo, che a suo giudizio sarebbero dovute essere contestate agli Organi Disciplinari della Figc, ha, altresì, osservato che le controdeduzioni della società ha contro dedotto ad altro ricorso che ha inoltrato il 27/01/2015 e non a quello della stagione sportiva 2013/2014, pertanto ribadisce quanta richiesto nella prima istanza. Il Collegio Arbitrale, in ordine ai documenti allegati al ricorso, accoglie parzialmente i ricorsi prodotti dal ricorrente Silvello Mariano per i motivi di seguito indicati: 1- non spettano gli € 300,00 richiesti in questa sede e facenti parte di contratto riferito alla stagione sportiva 2013 e, tra l’altro non documentato; 2- spettano, invece per la stagione sportiva 2013/2014 per intero il premio di tesseramento pattuito pari ad € 2.100,00, oltre ad € 370,80 per spese di viaggi debitamente documentati; 3-per la stagione sportiva 2014/2015, invece, al ricorrente spettano solo € 2.500,00 anziché € 2.700,00, come indicato in contratto, tenuto conto il massimale previsto che negli accordi sottoscritti dalla Lega Nazionale Dilettanti della Figc e l’ Associazione Italiana Allenatori Calcio. 4- Per gli interessi spettano, invece, € 40.000 complessivi, che portano il totale ad € 5.010,80. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della Società A.S.D. Virtus Recoaro Vi-Est di corrispondere all'allenatore Silvello Mariano la somma di € 2.100,00 per premio di tesseramento, stagione sportiva 2013/2014, € 370,80 per spese di viaggi, € 2.500,00 per il premio di tesseramento, stagione sportiva 2014/2015, oltre a complessivi € 40,00 per interessi, per un totale di € 5.010,80. Fino all'effettivo soddisfo dovranno essere calcolati gli interessi che andranno a maturare. Decide, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per aver le parti previsto nel contratto, stagione sportiva 2014/2015, un massimale superiore a quello stabilito dalle norme vigenti. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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