F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Vincenzo VALENTE / U.S. LA CORTE (37/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2015/2016 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 28.09.2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 128 del 07.10.2015 VERTENZA: all. Vincenzo VALENTE / U.S. LA CORTE (37/45) ARBITRI: sigg. Valerio BERNARDI e Geronimo CARDIA Con ricorso del 04.08.2014 1'allenatore di Base Vincenzo VALENTE, iscritto nei ruoli del Settore tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio affinché gli venisse riconosciuto, da parte della società U.S. LA CORTE, il pagamento della somma complessiva di € 5.530,00 relativa all'attività prestata nel corso della stagione sportiva 2013/14. Nel ricorso il tecnico spiegava che la società LA CORTE gli aveva affidato, quale allenatore responsabile, la conduzione tecnica della prima squadra partecipante al Campionato Regionale di Prima Categoria e che, con scrittura privata del 20.09.2013, la medesima società si era impegnata a corrispondere al ricorrente un compenso pari ad € 5.000,00 quale premio di tesseramento, suddiviso in otto ratei, quattro da € 650,00 e quattro da € 600,00, tuttavia lamentava il fatto che gli era stata riconosciuta solo la minor somma pari a € 1.000,00 inoltre segnalava al Collegio come gli fosse dovuta anche l'indennità chilometrica per l'attività di allenamento ed addestramento, così come previsto dall'accordo economico allegato al ricorso e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sardegna della LND che, interrogato in merito, ha fatto pervenire, con nota del 24.04.2015, copia dell'accordo e della data di deposito. Il sig. Vincenzo VALENTE quindi provvedeva a quantificare la richiesta relativa all'indennità chilometrica, pari a € 1.530,00, indicando il numero dei chilometri che avrebbe percorso dal luogo residenza, in Porto Torres, al campo di allenamento, in Sassari nonché la distanza percorsa in occasione delle gare, ufficiali ed amichevoli, giocate in trasferta, allegando apposita documentazione relativa al percorso e agli spostamenti effettuati. Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna della U.S. LA CORTE al pagamento della somma residua dovuta, in forza dell'accordo economico sottoscritto fra le parti, pari ad € 4.000,00, oltre interessi, nonché € 1.530,00 a titolo di rimborso spese per l'indennità chilometrica; il tutto per un importo complessivo pari a € 5.530,00. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandate del 27.10.2014 e del 20.11.2014, provvedeva ad invitare la società U.S. LA CORTE a fornire le proprie deduzioni scritte e al ricorrente, eventualmente, di contro dedurre, ciascuno entro il proprio termine assegnato. La convenuta, pur avendo ricevuto la comunicazione del Collegio in data 24.11.2014 come da documentazione agli atti, nulla eccepiva rispetto alle domande dell'odierno ricorrente. Collegio, esaminato il ricorso, le richieste e le conclusioni in esso contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso, ritiene la domanda meritevole di accoglimento e P.Q.M. Accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società U.S. LA CORTE di corrispondere al sig.Vincenzo VALENTE, la somma di € 4.000,00 quale saldo del premio di tesseramento, oltre ad € 40,00 quali interessi equitativamente calcolati, nonché € 1.530,00 quale rimborso spese per l’indennità chilometrica, per un ammontare complessivo di € 5.570,00, maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell’effettivo soddisfo. Alla presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, stele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del CGS.
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