F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016 (87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ULISSEMIELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASDFCF Marcon già AC Femminile Mestre 1999), Società ASDFCF MARCON già AC Femminile Mestre 1999 – (nota n. 4227/704 pf10-11 AM/LG/pp del 2.11.2015).
F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049/TFN del 02 Febbraio 2016
(87) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ULISSEMIELE (all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASDFCF Marcon già AC Femminile Mestre 1999), Società ASDFCF MARCON già AC Femminile Mestre 1999 - (nota n. 4227/704 pf10-11 AM/LG/pp del 2.11.2015).
Il deferimento Con provvedimento del 2 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare: - Il Signor Ulisse Miele, all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società ASD FCF Marcon (già AC Femminile Mestre 1999), per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3bis del CGS in relazione al punto 7) pag. 4 del Comunicato Ufficiale n. 81 del 22 giugno 2010 della Divisione Calcio Femminile per non aver provveduto al deposito entro il termine del 12 luglio 2010, come prescritto dal C.U. della Divisione Calcio Femminile n. 81 del 22 giugno 2010 del seguente documento: fideiussione bancaria a prima richiesta. - la Società ASD FCF Marcon (già AC Femminile Mestre 1999), ai sensi dell’art. 4, commi 1 del CGS, per responsabilità diretta, per le violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, nessuno dei deferiti presentava alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Ulisse Miele giorni 20 (venti) di inibizione; nei confronti della Società ASD FCF Marcon (già AC Femminile Mestre 1999) l’ammenda di € 250,00 (e duecentocinquanta/00). É altresì comparso personalmente il Signor Ulisse Miele, il quale ha richiesto il proscioglimento da ogni addebito mosso dalla Procura Federale. Motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva quanto segue: A seguito di segnalazione della Co.Vi.So.D. pervenuta alla Procura Federale in data 22.12.2010 effettuata dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio dilettantistiche, veniva esposto che la Società ASD FCF Marcon (già AC Femminile Mestre 1999) non avrebbe adempiuto al deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta entro il termine del 12 luglio 2010, così come prescritto dal C.U. della Divisione Calcio Femminile n. 81 del 22 giugno 2010. I deferiti nel corso del dibattimento hanno eccepito di aver depositato il documento fideiussorio entro i termini previsti. Solo in epoca successiva, la Co.Vi.So.D. gli comunicava che il documento depositato non risultava essere completamente conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, ed il 20 Luglio 2010 veniva depositata la fideiussione integralmente conforme alle richieste della Co.Vi.So.D. Le eccezioni spiegate dai deferiti sono meritevoli di essere accolte. Il deferimento si basa sulla segnalazione della Co.Vi.So.D. alla Procura Federale, di mancata presentazione della fideiussione bancaria entro i termini previsti. Al contrario i deferiti entro il 12 Luglio avevano presentato una fideiussione, sebbene non completamente conforme alla normativa vigente, comunque astrattamente idonea a fornire le garanzie necessarie all’iscrizione al campionato. Per tali motivi, la lieve difformità del documento fideiussorio prodotto nei termini, rispetto al modello imposto, e successivamente ripresentato dai deferiti secondo quanto richiesto dalla Co.Vi.So.D. nella comunicazione del 20 Luglio 2010, non può essere ritenuta idonea e sufficiente ad imputare a carico dei deferiti un comportamento non conforme alla normativa vigente. Il dispositivo Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare proscioglie i deferiti dagli addebiti loro contestati.
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