FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 310/A del 15/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VINCENZO FIORE – RAFFAELE FILOMENO – società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO
FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 310/A del 15/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VINCENZO FIORE - RAFFAELE FILOMENO - società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO
COMUNICATO UFFICIALE N. 310/A Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 541 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. VINCENZO FIORE, del Sig. RAFFAELE FILOMENO e della società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO, avente ad oggetto la seguente condotta: VINCENZO FIORE, all’epoca dei fatti Presidente della società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO, per aver permesso al calciatore Luca Nicola Gentile, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 per la società A.S.D. TRINITAPOLI, di partecipare, durante la medesima stagione sportiva, a più allenamenti organizzati dalla società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 38, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; RAFFAELE FILOMENO, all’epoca dei fatti allenatore della società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO, per aver permesso al calciatore Luca Nicola Gentile, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2015/2016 per la società A.S.D. TRINITAPOLI, di partecipare, durante la medesima stagione sportiva, a più allenamenti da lui stesso diretti, in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. con riferimento all’art. 38, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; A.P.D. MEDAGLIE D’ORO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i tesserati FIORE e FILOMENO al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata; vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. VINCENZO FIORE in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO e dal Sig. RAFFAELE FILOMENO; vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. VINCENZO FIORE, € 200,00 di ammenda per la società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO e 1 (un) mese e 10 (dieci) giorni di inibizione per il Sig. RAFFAELE FILOMENO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.
Share the post "FIGC – Presidente Federale – Stagione sportiva 2015-2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale N. 310/A del 15/03/2016 – Applicazione sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VINCENZO FIORE – RAFFAELE FILOMENO – società A.P.D. MEDAGLIE D’ORO"