F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/TFN del 24 Marzo 2016 (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO Fantinel (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della US Triestina Calcio Spa), LUCA VISENTIN (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), ANTONIO MANZATO (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), MARCO Fantinel (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), FRANCESCO DAL CIN (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), FEDERICO SANTI (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), FURIO AVANZINI (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), GIANFRANCO Fantinel (Presidente del Consiglio di Amministrazione e vice Presidente della M.F.I. Srl), MARIAELENA BARBARA Fantinel (Consigliere di Amministrazione della M.F.I. Srl), ELISA Aletti (Amministratore Unico della Aletti Spa e socio unico della Società Ravenna Calcio nonché Presidente e legale rappresentante della stessa Società), EMANUELE PESARESI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la US Triestina Calcio Spa) – (nota n. 5753/662 pf11-12 AM/ma del 10.12.2015).

F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 064/TFN del 24 Marzo 2016 (110) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MARIO Fantinel (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato della US Triestina Calcio Spa), LUCA VISENTIN (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), ANTONIO MANZATO (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), MARCO Fantinel (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), FRANCESCO DAL CIN (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), FEDERICO SANTI (Consigliere di Amministrazione e vice Presidente della US Triestina Calcio Spa), FURIO AVANZINI (Consigliere di Amministrazione della US Triestina Calcio Spa), GIANFRANCO Fantinel (Presidente del Consiglio di Amministrazione e vice Presidente della M.F.I. Srl), MARIAELENA BARBARA Fantinel (Consigliere di Amministrazione della M.F.I. Srl), ELISA Aletti (Amministratore Unico della Aletti Spa e socio unico della Società Ravenna Calcio nonché Presidente e legale rappresentante della stessa Società), EMANUELE PESARESI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la US Triestina Calcio Spa) - (nota n. 5753/662 pf11-12 AM/ma del 10.12.2015). Il deferimento Con provvedimento del 10.12.2015, pervenuto al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare in data 15.12.2015, il Procuratore Federale aggiunto ha deferito: - il Sig. STEFANO MARIO FANTINEL, Presidente del Consiglio di Amministrazione e amministratore delegato con ampi poteri gestionali ed economici della US Triestina Calcio Spa, dal 26 novembre 2009 al 2 settembre 2011, nonché socio di riferimento per lo stesso periodo, per le seguenti violazioni: a) art. 1, comma 1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; b) per la violazione dell’art. 1, comma 1, (attualmente art. 1 bis, comma 1) del CGS, in relazione all’art. 8, comma 2 e comma 10, del CGS e all’art. 94. comma 1, lettere a) e b), delle NOIF per aver pattuito prima verbalmente durante la stagione sportiva e poi per iscritto in data 3 giugno 2008 e corrisposto con assegni e con bonifici nel mese di giugno 2008 ai calciatori Paolo Domenico Acerbis, Riccardo Gianni Allegretti, Anderson Rodney De Oliveira, David Dei, Luigi Andrea Della Rocca, Giorgio Gorgone, Pablo Louro, Granoche, Andrea Milani, Mauro Minelli, Emanuele Pesaresi, Martin Petras, Nicola Princivalli, Federico Rizzi, Alessandro Sgrigna, Emiliano Testini, Georgios Kyriazis, Ildefonso Lima Sola E Jaroslav Sedivec “speciali gratificazioni”, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, definendo con i propri tesserati accordi che hanno previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica; (con riferimento a tale fattispecie la Procura della Repubblica di Trieste ha contestato la distrazione della somma di 90.000 euro, importi pagati in nero, senza previsione contrattuale e senza pagamento di imposte e contributi ai seguenti calciatori: Allegretti (€ 50.000,00), Granoche (€ 25.000,00) e Petras (€ 15.000,00)); c) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per la distrazione, dalla Società US Triestina Spa della somma di 648.000 euro in favore della Società Punto Logistica & Distribuzione Srl, a lui facente capo e presieduta dalla figlia Mariaelena Barbara Fantinel, a fronte della fattura n. 1 del 1 settembre 2009 di € 240.000,00 + IVA, per l’attività svolta per il trasferimento del calciatore Stankovic, tesserato per la somma di 60.000,00 euro, e a fronte della fattura n. 3 dd. 30 settembre 2009 di € 300.000,00 + IVA per l’attività svolta per il tesseramento del calciatore Hottor, tesserato a parametro zero, perché svincolato; operazioni ritenute inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste; d) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per la distrazione della somma di 600.000 euro a favore della ASD Triestina Camp, a fronte delle fatture n. 12 del 30.10.2006 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 1 dell'1.7.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 2 del 31.10.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 1 dell'1.8.2008 di € 200.000,00 oltre I.V.A. - importo totale € 600.000,00 IVA inclusa; per non meglio definite "prestazioni pubblicitarie" (operazioni definite inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste); la ASD Triestina Camp, era inattiva dall'estate del 2006, a sua volta la Triestina Camp simulava pagamenti a soggetti terzi che in realtà non avevano percepito nulla ed avevano firmato quietanze in bianco; il denaro, poi, veniva prelevato dai conti correnti della Triestina Camp e consegnati in contanti a Fantinel per un totale di € 495.200,00; - il Sig. LUCA VISENTIN, consigliere di amministrazione dal 26 novembre 2009, vicepresidente della US Triestina Calcio Spa dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2011 con deleghe di rappresentanza istituzionale ma non operativa dal 29 marzo 2010 al 2 settembre 2011, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; - il Sig. ANTONIO MANZATO, consigliere di amministrazione della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 26 novembre 2009 al 2 settembre 2011, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; - il SIG. MARCO FANTINEL, consigliere di amministrazione della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 26 novembre 2009 al 2 settembre 2011, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; - il Sig. FRANCESCO DAL CIN, consigliere di amministrazione della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 25 novembre 2010 al 2 settembre 2011, nella stagione sportiva 2010/11 tesserato come collaboratore e poi consigliere del consiglio di amministrazione, nomina comunicata alla Lega in data 21 dicembre 2010, nella stagione sportiva 2011/12 consigliere di amministrazione della Società, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), e per il periodo in cui non è stato tesserato ai sensi per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 5), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica; - il Sig. FEDERICO SANTI, consigliere di amministrazione e Vicepresidente della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 14 ottobre 2011 al 25 gennaio 2012 (data della sentenza dichiarativa di fallimento), per le seguenti violazioni: per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico patrimoniale della Società; art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. Sergio Aletti dell’articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all’epoca dei fatti; - il Sig. FURIO AVANZINI, consigliere di amministrazione della US Triestina Calcio Spa, privo di deleghe, dal 14 ottobre 2011 al 25 gennaio 2012 (data della sentenza dichiarativa di fallimento), per le seguenti violazioni: art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), in relazione all’applicazione della norma di cui all’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, e all'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito con i propri comportamenti, in relazione alla carica ricoperta e ai poteri esercitati, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società; art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. Sergio Aletti dell’articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all’epoca dei fatti; - il Sig. GIANFRANCO FANTINEL, Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della M.F.I., socio di maggioranza nel capitale (97,40%) della US Triestina Calcio Spa nel corso dell’esercizio 2011 per effetto di acquisto e cessioni di quote di capitale, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori; - la Sig.ra MARIAELENA BARBARA FANTINEL, consigliere di amministrazione della M.F.I. Srl, socio di maggioranza nel capitale (97,40%) della US Triestina Calcio Spa nel corso dell’esercizio 2011 per effetto di acquisto e cessioni di quote di capitale, a) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, in relazione all’applicazione dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., per aver contribuito, con i propri comportamenti, in relazione al proprio ruolo di socio di riferimento, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave crisi al momento della cessione delle proprie quote, anche per aver omesso i doveri di controllo sugli amministratori; b) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, per la distrazione, in qualità di presidente e legale rappresentante della Società Punto Logistica & Distribuzione Srl, dalla Società US Triestina Spa della somma di 648.000 euro a fronte della fattura n. 1 del 1 settembre 2009 di € 240.000,00 + IVA, per l’attività svolta per il trasferimento del calciatore Stankovic, tesserato per la somma di 60.000,00 euro, e a fronte della fattura n. 3 dd. 30 settembre 2009 di € 300.000,00 + IVA per l’attività svolta per il tesseramento del calciatore HOTTOR, tesserato a parametro zero, perché svincolato; operazioni ritenute inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste; - la Sig.ra ELISA ALETTI, amministratore unico della Aletti Spa socio unico dal 23 giugno 2011 al 28 giugno 2012 della Società Ravenna Calcio e Presidente e legale rappresentante ai fini sportivi della stessa Società dal 12 ottobre 2011 al 28 giugno 2012, data della sentenza dichiarativa di fallimento, a) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1), per aver concorso alla violazione da parte del Sig. Sergio Aletti dell’articolo 16bis, comma 1, delle NOIF vigente all’epoca dei fatti; b) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS (attualmente art. 1bis, comma 1) per aver ottenuto dal Sig. Sergio Aletti somme di denaro provenienti dalla US Triestina Calcio Spa, e in particolare: 1) bonifico di Euro 71.390,00 effettuato dal Sig. Sergio Aletti a carico della Società US Triestina Calcio Spa, a favore della Società Orange Srl, di cui lo stesso era titolare il Sig. Aletti, a fronte della fattura n. 1 del 26 settembre 2011 dell’importo di 59.000 euro oltre l’IVA, per competenze relative all’attività svolta per l’acquisto del calciatore Gaston PERALTA, peraltro mai tesserato dalla US Triestina Calcio Spa, attività ritenuta inesistente dalla Procura della Repubblica di Trieste e estranea rispetto alla ragione sociale della Orange Srl (somma trasferita alla Società Ravenna Calcio Srl, presieduta dalla figlia Sig.ra Elisa Aletti e controllata dal Sig. Sergio Aletti per fronteggiare il pagamento dei debiti dello stesso Aletti); 2) emissione di un assegno di Euro 3.458,00, in data 19 dicembre 2011, a valere sul conto della US Triestina Calcio Spa ed incassato dall’Agecredit (che non risulta avere avuto rapporti con la Triestina) per il recupero di un credito nei confronti della Società Ravenna Calcio Srl, presieduta dalla Sig.ra Elisa Aletti; emissione di un assegno circolare di Euro 6.655,00 (n.1000/3708), in data 13 dicembre 2011, a valere sul conto della US Triestina Calcio Spa, a favore della di lui figlia Sig.ra Elisa Aletti, la quale non risulta avere avuto rapporti con la Società calcistica triestina; - il Sig. EMANUELE PESARESI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato con la Società US Triestina Calcio Spa, per la violazione dell’art. 1, comma 1, (attualmente art. 1 bis, comma 1 del CGS), in relazione all’art. 8, comma 2 e comma 11, del CGS e all’art. 94, comma 1, lettera a) delle NOIF per aver pattuito la corresponsione di un premio pari a 15.000 euro, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, accordo che ha previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, i deferiti Aletti, Dal Cin, Visentin, Santi facevano pervenire memorie difensive, con allegata documentazione. Il Procuratore Federale Aggiunto procedeva, con nota del 4 febbraio 2016, a depositare ulteriore documentazione acquisita presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine. I patteggiamenti e il dibattimento Alla riunione del 22 febbraio 2016 i deferiti Sig.ri Marco Fantinel, Antonio Manzato, Gianfranco Fantinel, Luca Visentin, Emanuele Pesaresi depositavano istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS, con contestuale trasmissione degli accordi raggiunti al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. Il Procuratore Generale dello Sport presso il CONI non formulava osservazioni al riguardo e in data 21 marzo 2016 la Procura Federale trasmetteva nuovamente al Tribunale il suddetto accordo. In proposito il Tribunale, rilevata la correttezza e la congruità delle sanzioni indicate, adottava la seguente ordinanza: “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Marco Fantinel, Antonio Manzato, Gianfranco Fantinel, Luca Visentin ed Emanuele Pesaresi, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS: [“pena base per il Sig. Marco Fantinel, sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per il Sig. Antonio Manzato, sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per il Sig. Gianfranco Fantinel, sanzioni dell’inibizione di mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 3.000,00 (Euro tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 12 (dodici) e € 2.000,00 (Euro duemila/00); pena base per il Sig. Luca Visentin, sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 8 (otto); pena base per il Sig. Emanuele Pesaresi, sanzioni della squalifica di 4 (quattro) giornate e ammenda di € 1.200,00 (Euro milleduecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 3 (tre) giornate e € 800,00 (Euro ottocento/00)”]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, al Procuratore generale dello sport presso il Coni, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo è trasmesso, a cura della Procura Federale, all’organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L’efficacia dell’accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l’organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l’udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione. Le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083. Rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.” Il procedimento proseguiva per le altre parti deferite. Alla odierna riunione sono state poi presentate le istanze di applicazione di sanzione ex art. 23 CGS, concordate con la Procura Federale per il Sig. Federico Santi, la Sig.ra Elisa Aletti e la Sig.ra Mariaelena Barbara Fantinel: conseguentemente, al solo fine dell’esame di tali istanze, il procedimento è stato rinviato alla riunione del 14.4.2016. Sono state invece discusse le posizioni dei deferiti che non hanno ritenuto di patteggiare e cioè Stefano Mario Fantinel, Francesco Dal Cin e Furio Avanzini. La Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - per Stefano Mario Fantinel, inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., oltre alla ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); - per Francesco Dal Cin, inibizione di mesi 9 (nove); - per Furio Avanzini, inibizione di mesi 30 (trenta); I difensori dei deferiti Fantinel e Dal Cin, presenti in aula, illustravano le proprie difese, richiamandosi a quanto già in precedenza argomentato e richiesto nelle memorie versate in atti e precisando le proprie conclusioni. Al termine della discussione, il Tribunale dichiarava chiuso il dibattimento e rinviava per la Camera di consiglio. I motivi della decisione Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS. - Stefano Maria Fantinel La difesa del Sig. Fantinel, rispetto alle contestazioni avanzate, muove principalmente dal presupposto che non vi possa essere un automatismo, nell’applicazione dell’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, basato “sul solo presupposto oggettivo dall’aver rivestito cariche sociali al momento della declaratoria fallimentare o nel biennio precedente”, e che, “nella fattispecie concreta … a carico del Sig. Stefano Maria Fantinel non sia stato ed accertato, nella gestione della US Triestina Calcio S.p.A., il benché minimo comportamento scorretto o censurabile.”. Anzi, la difesa del deferito sottolinea come il Sig. Fantinel, nel corso del tempo, attraverso il Gruppo societario a lui facente riferimento, abbia “investito nel Sodalizio medesimo … circa 11 (undici) milioni di euro; molti di più – se si vuol fare i conti della serva – di quelli ipotizzati dalla Procura della Repubblica siccome distratti.”. Con queste argomentazioni, il Sig. Fantinel ritiene supportata la propria richiesta, in via principale, di proscioglimento e, in subordine, di applicazione della sanzione minima prevista dall’art. 19, comma 1, CGS. Le argomentazioni difensive addotte dal deferito non possono trovare accoglimento. Come risulta dai documenti agli atti, nell’ambito del procedimento penale instaurato presso il Tribunale di Trieste, al Sig. Stefano Mario Fantinel sono state contestate numerose fattispecie di distrazione di denaro in danno della Società fallita e, con sentenza n. 391/14 del 28 maggio 2014, il GUP di Trieste, su richiesta delle parti, ha applicato al Sig. Stefano Mario Fantinel, in ordine ai reati ascritti, esclusi i fatti di bancarotta caso Longoni, la pena di anni uno, mesi quattro, giorni 20 di reclusione (pena sospesa). In questo contesto, risultano provati gli addebiti, a suo carico, a) per aver pattuito prima verbalmente durante la stagione sportiva e poi per iscritto in data 3 giugno 2008 e corrisposto con assegni e con bonifici nel mese di giugno 2008 ai calciatori Paolo Domenico Acerbis, Riccardo Gianni Allegretti, Anderson Rodney De Oliveira, David Dei, Luigi Andrea Della Rocca, Giorgio Gorgone, Pablo Louro, Granoche, Andrea Milani, Mauro Minelli, Emanuele Pesaresi, Martin Petras, Nicola Princivalli, Federico Rizzi, Alessandro Sgrigna, Emiliano Testini, Georgios Kyriazis, Ildefonso Lima Sola e Jaroslav Sedivec “speciali gratificazioni”, in aggiunta al contratto economico depositato in Lega, definendo con i propri tesserati accordi che hanno previsto compensi e premi in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali, comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica b) per la distrazione, dalla Società US Triestina Spa della somma di 648.000 euro in favore della Società Punto Logistica & Distribuzione Srl, a lui facente capo e presieduta dalla figlia Mariaelena Barbara Fantinel, a fronte della fattura n. 1 del 1 settembre 2009 di € 240.000,00 + IVA, per l’attività svolta per il trasferimento del calciatore Stankovic, tesserato per la somma di 60.000,00 euro, e a fronte della fattura n. 3 dd. 30 settembre 2009 di € 300.000,00 + IVA per l’attività svolta per il tesseramento del calciatore Hottor, tesserato a parametro zero, perché svincolato; operazioni ritenute inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste; c) per la distrazione della somma di 600.000 euro a favore della ASD Triestina Camp, a fronte delle fatture n. 12 del 30.10.2006 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 1 dell'1.7.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 2 del 31.10.2007 di € 100.000,00 oltre I.V.A.; n. 1 dell'1.8.2008 di € 200.000,00 oltre I.V.A. - importo totale € 600.000,00 IVA inclusa; per non meglio definite "prestazioni pubblicitarie" (operazioni definite inesistenti dalla Procura della Repubblica di Trieste); la ASD Triestina Camp, era inattiva dall'estate del 2006, a sua volta la Triestina Camp simulava pagamenti a soggetti terzi che in realtà non avevano percepito nulla ed avevano firmato quietanze in bianco; il denaro, poi, veniva prelevato dai conti correnti della Triestina Camp e consegnati in contanti a Fantinel per un totale di € 495.200,00. Ne consegue non solo che il deferimento debba trovare accoglimento, ma anche che la sanzione debba essere irrogata nel tipo e nella misura richieste dalla Procura Federale, in quanto congrue rispetto ai fatti in contestazione. - Francesco Dal Cin e Furio Avanzini La difesa del Sig. Dal Cin insiste sulla dedotta “estraneità” del deferito dal compimento degli atti di gestione posti in essere dagli altri amministratori della Triestina Calcio e comunque da qualunque altro atto che abbia contribuito alla cattiva gestione e al dissesto economico della suddetta Società. Il deferimento, però, è fondato, in quanto il Sig. Dal Cin, che ha ricoperto diverse cariche e ruoli per la Triestina Calcio (la circostanza è provata e non contestata), ha certamente contribuito, venendo meno a quell’obbligo di vigilanza gravante su ciascun amministratore, alla cattiva gestione e al dissesto economico-patrimoniale della Società, già in stato di grave situazione economico-patrimoniale al momento della sua cessazione dalla carica, rispetto agli addebiti contestatigli. Le stesse considerazioni devono essere svolte anche per il deferito Avanzini, rimasto contumace nel presente procedimento. Conseguentemente, anche per i suddetti deferiti debbono trovare accoglimento le richieste sanzionatorie avanzate dalla Procura Federale, in quanto congrue rispetto ai fatti in contestazione. P.Q.M. Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Marco Fantinel, sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto); per il Sig. Antonio Manzato, sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto); per il Sig. Gianfranco Fantinel, sanzioni dell’inibizione di mesi 12 (dodici) e ammenda di € 2.000,00 (Euro duemila/00); per il Sig. Luca Visentin, sanzione dell’inibizione di mesi 8 (otto); per il Sig. Emanuele Pesaresi, sanzioni della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00). Infligge altresì le seguenti sanzioni: - per Stefano Mario Fantinel, inibizione di anni 5 (cinque), con preclusione da ogni rango e/o categoria della F.I.G.C., oltre alla ammenda di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); - per Francesco Dal Cin, inibizione di mesi 9 (nove); - per Furio Avanzini, inibizione di mesi 30 (trenta); Rinvia alla riunione del 14.4.2016 ore 15 per la sola trattazione delle posizioni del Sig. Federico Santi, della Sig.ra Elisa Aletti e della Sig.ra Mariaelena Barbara Fantinel.
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