F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; – AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SIGG.RI VITTORIO DI BELLO (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ), LUCIO PELLONE (PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ), ROMUALDO ROGER DI DONNA (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) 4. RICORSO DEL SIG. DI BELLO VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE A: – TITOLO I, PARAGRAFO I, LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; – TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 3) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; – TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 4) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; – TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 1) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.04.2015, AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) 5. RICORSO DEL SIG. DI DONNA ROMUALDO ROGER AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. – nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) 6. RICORSO DEL SIG. PELLONE LUCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. – nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 059/CFA del 10 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 093/CFA del 31 Marzo 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO DEL S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016; - AMMENDA DI € 500,00, INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE AI SIGG.RI VITTORIO DI BELLO (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ), LUCIO PELLONE (PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ), ROMUALDO ROGER DI DONNA (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ) SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) 4. RICORSO DEL SIG. DI BELLO VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 9 INFLITTA AL RECLAMANTE, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE A: - TITOLO I, PARAGRAFO I, LETTERA D), PUNTO 8) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; - TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 3) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; - TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 4) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.4.2015; - TITOLO I, PARAGRAFO VI, LETTERA A), PUNTO 1) DEL C.U. N. 239/A DEL 27.04.2015, AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 - note n. 2599/35pf15-16/SP/MS/gb del 17.9.2015; n. 3145/128 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3144/127 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015; n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) 5. RICORSO DEL SIG. DI DONNA ROMUALDO ROGER AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) 6. RICORSO DEL SIG. PELLONE LUCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA AL RECLAMANTE, PROCURATORE SPECIALE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 BIS COMMA 1 ED ALL’ART. 8 COMMA 1 C.G.S. - nota n. 3146/129 pf15-16 SP/gb del 5.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015) Con nota in data 10.8. 2015 la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale l’inosservanza, da parte della società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., del deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 nel termine del 30.6.2015 stabilito dal Titolo I del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015. Precisato che l’inadempimento di cui trattasi è stato certificato dalla Lega Pro con nota del 1.7.2015, la Co.Vi.So.C. evidenziava come a seguito del diniego della Licenza Nazionale 2015/2016 in data 10.7.2015, la società Ischia Isolaverde ha proposto, in data 14.7.2015, ricorso, depositando n. 4 fideiussioni bancarie a prima richiesta dell’importo complessivo di € 400.000,00. A seguito della predetta segnalazione, con atto del 17 settembre 2015, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto hanno deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il sig. Vittorio Di Bello, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isolaverde S.r.l., per rispondere della violazione disciplinare ex art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I, paragrafo I, lettera D), punto 8) del Com. Uff. n. 239/A del 27.04.2015 ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- Stagione Sportiva 2015/2016, per non aver, appunto, depositato presso la predetta Istituzione sportiva, entro il termine perentoriamente prescritto del 30 giugno 2015, la fideiussione bancaria a prima richiesta di importo pari a € 400.000,00. Contestualmente, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., anche la S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.. Con successiva nota in data 18.9.2015 la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale che società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 1.8.2015, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015, così come previsto dal Titolo I, par. VI), lettera A), punto 3), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015. Con provvedimento in data 5.10. 2015, il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale aggiunto hanno, quindi, deferito al Tribunale Federale Nazionale -Sez. Disciplinare- il sig. Vittorio Di Bello, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., per rispondere della violazione disciplinare ex art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I, paragrafo VI), lettera A), punto 3) del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro- Stagione Sportiva 2015/2016, per non aver, appunto, depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 01 agosto 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015. Contestualmente, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., anche la S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.. Con ulteriore nota, sempre in data 18.9.2015, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura Federale che società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 1.8.2015, al versamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015, così come previsto dal Titolo I, par. VI), lettera A), punto 4), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015. Di conseguenza, con ulteriore provvedimento, sempre del 5.10.2015, il Procuratore Federale ed il Procuratore federale aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare- il sig. Vittorio Di Bello, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della S.S. Ischia Isolaverde s.r.l., per rispondere della violazione disciplinare ex art. 10, comma 3, CGS, in relazione al Titolo I, paragrafo VI), lettera A), punto 4) del CU n. 239/A del 27 aprile 2015, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico -Lega Pro- s.s. 2015/2016, per non aver, appunto, depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 1 agosto 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015. Contestualmente, è stata deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CGS, anche la SS Ischia Isolaverde s.r.l. Con altra nota, anch’essa in data 18 settembre 2015, la Co.Vi.So.C. ha segnalato alla Procura federale che la società S.S. Ischia Isolaverde s.r.l. ha provveduto in data 3 agosto 2015, quindi, oltre il termine prescritto dell’1 agosto 2015 previsto dal Titolo I, par. VI), lettera A), punto 1), del C.U. n. 239/A del 27 aprile 2015, al pagamento a diversi tesserati degli emolumenti relativi alle mensilità di maggio e giugno 2015. Evidenziava, a tal proposito, la Co.Vi.So.C. che dallo stesso estratto conto bancario del conto corrente dedicato era possibile evincere come i fondi necessari per il completamento del pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati siano stati accreditati il 3 agosto 2015 e i bonifici mancanti in pari data processati. Inoltre, la Co.Vi.So.C. precisava che la società di cui trattasi, ha depositato una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, con la quale si attestava l’avvenuto pagamento, alla data del 1 agosto 2015, dei suddetti emolumenti. Con ultimo provvedimento, anche in questo caso in data 5 ottobre 2015, il Procuratore federale ed il Procuratore Federale aggiunto hanno, quindi, deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare - il sig. Vittorio Di Bello, amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della SS Ischia Isolaverde s.r.l. per rispondere della violazione disciplinare ex art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione al Titolo I, paragrafo VI), lettera A), punto 1), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro – Stagione Sportiva 2015/2016, per non aver depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine perentoriamente prescritto del 1 agosto 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015. Con lo stesso predetto provvedimento sono stati, inoltre, deferiti, ex art 1 bis, comma 1, C.G.S. e art. 8, comma 1, C.G.S., il sig. Lucio Pellone, procuratore speciale della S.S. Ischia Isolaverde s.r.l., nonché il sig. Romualdo Roger Di Donna, presidente del collegio sindacale della medesima Società, per avere prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 3.8.2015, una dichiarazione (recante data 1 agosto 2015) non veridica relativamente al regolare perfezionamento del pagamento oggetto di contestazione. In ordine alla condotte antiregolamentari rispettivamente ascritte al proprio amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, sig. Di Bello, nonché al sig. Pellone e al sig. Di Donna, è stata, poi, anche deferita, in via diretta, ex art. 4, comma 1, CG.S., e in via oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S., la S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.. Così instaurati i procedimenti innanzi al T.F.N., nei termini di rito i deferiti hanno fatto pervenire proprie memorie difensive. Alla riunione del 29 ottobre 2015 il T.F.N. ha disposto la riunione dei suddetti procedimenti disciplinari, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva. Il rappresentante della Procura federale, dott. Giuseppe Chiné, ha insistito per l’affermazione di responsabilità, formulando le seguenti richieste sanzionatorie: - mesi 9 (nove) di inibizione a carico del sig. Vittorio Di Bello; - mesi due (2) di inibizione a carico del sig. Lucio Pellone; - mesi due (2) di inibizione a carico del sig. Romualdo Roger Di Donna; - penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, nonché € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) di ammenda, ai fini delle contestate recidive, a carico della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.. Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, e in accoglimento del deferimento, ha, quindi, inflitto le seguenti sanzioni: - a carico del sig. Vittorio Di Bello, la sanzione dell’inibizione per mesi nove; - a carico del sig. Lucio Pellone, la sanzione dell’inibizione per mesi due; - a carico del sig. Romualdo Roger Di Donna, la sanzione dell’inibizione per mesi due; - a carico della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., la sanzione della penalizzazione di punti quattro (4) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2015/2016, nonché quella dell’ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00). Osserva, il T.F.N., quanto all’asserita erronea duplicazione operata dalla Procura Federale tra l’atto di deferimento contraddistinto dal n. prot. 3144/127pf 15-16 e quello contraddistinto dal n. prot. 3145/128pf 15-16, come si tratti «di adempimenti relativi a compensi di diversa natura» e come, quindi, ne risulti esclusa ogni ipotesi di duplicazione. Quanto alle violazioni disciplinari oggetto di contestazione osserva, il T.F.N., «come le circostanze poste a fondamento dell’odierno procedimento disciplinare si rivelino del tutto pacifiche, avendole la Co.Vi.So.C. puntualmente accertate. Peraltro, al riguardo, le memorie difensive dei deferiti non colgono affatto nel segno e pertanto a nulla rilevano ai fini esimenti. In primo luogo, quanto alla violazione disciplinare relativa al mancato tempestivo deposito della garanzia fideiussoria di importo pari a € 400.000,00, non può che rivelarsi del tutto ininfluente la circostanza per cui il regolare perfezionamento del predetto adempimento sarebbe stato impedito dall’insorgenza di un generico e non meglio individuato e/o individuabile disguido tecnico-contabile. Con riferimento, invece, alle residuali violazioni disciplinari relative alla mancata tempestiva effettuazione dei pagamenti richiesti, parimenti irrilevante è la circostanza per la quale la scadenza del termine ultimo di adempimento con un giorno non lavorativo (sabato) avrebbe impedito il regolare assolvimento dell’incombente. Al riguardo, la disciplina domestica di settore nulla espressamente ha previsto in relazione alla possibilità di posticipare i più volte richiamati pagamenti, la cui scadenza ricada in un giorno non lavorativo (sabato), al primo giorno lavorativo utile successivo (lunedì). Pertanto, è ragionevole ritenere che la coincidenza di un termine ultimo di adempimento con un giorno non lavorativo (sabato) ben avrebbe potuto essere oggetto di congrua e anticipata valutazione da parte dei deferiti, inducendoli ad attivarsi tempestivamente, proprio per non incorrere nel rischio che l’Istituto bancario potesse risultare non operativo, come in effetti verificatosi. Proprio in ragione della perentorietà del termine del 31.07.2015, gli odierni deferiti avrebbero dovuto usare maggiore prudenza per evitare l’insorgenza di qualsivoglia rischio di inadempimento. Da ultimo, quanto alla specifica violazione disciplinare correlata alla non veridica attestazione relativa all’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di maggio e giugno 2015, si osserva come la stessa in effetti risulti non veritiera; infatti, il documento, pur depositato il 03.08.2015, ovvero in concomitanza con la concreta effettuazione dei pagamenti di cui trattasi, recando però la data del 01.08.2015, attesta, certifica e riconduce, in concreto, il perfezionamento dell’adempimento ad un giorno nel quale il medesimo non era stato ancora assolto, il che, come da ormai consolidata giurisprudenza domestica di settore, accentua inevitabilmente il disvalore sotteso all’inadempimento principale (cfr. ex multis Com. Uff. CGF n. 277 del 22.5.2013). Ne consegue che il sig. Di Bello, nonché i sigg.ri Pellone e Di Donna, per quanto di competenza, si sono resi pacificamente responsabili delle violazioni disciplinari ai medesimi ascritte, al pari della S.S. Ischia Isola Verde s.r.l., le cui responsabilità disciplinari in via diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., e in via oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S., discendono, rispettivamente da quella del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti, e da quelle del suo procuratore speciale e del presidente del collegio sindacale». Avverso la suddetta decisione hanno proposto reclamo tutti i suddetti deferiti, articolando specifici motivi d’appello, che, di seguito, in rapida sintesi, si ricordano. La società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. ha eccepito «palese ed inammissibile duplicazione (nei deferimenti n. 3144/127pf15-16/SP/gb del 5.10.2015 e n. 3145/128pf15-16/SP/gb di pari data) della contestazione relativa al mancato versamento, entro il termine del 1° agosto 2015, delle ritenute Irpef sugli emolumenti (o compensi che dir si voglia), dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015». Ritiene, infatti, la società ricorrente, indiscutibilmente equiparabili, sotto tale profilo, gli «incentivi all’esodo alle retribuzioni contrattuali, al di là ed a prescindere dal rispettivo regime fiscale». In ogni caso, secondo la prospettazione difensiva della predetta società reclamante non sarebbe ascrivibile alcuna responsabilità alla stessa medesima società, né al suo legale rappresentante, «avendo gli stessi agito in ossequio alla legislazione statale, che prevedeva (e prevede) l’automatico slittamento del termine di pagamento ricadente di sabato (come, appunto, nella fattispecie in esame, il 1.8.2015) al giorno feriale immediatamente successivo (e, quindi, nella vicenda qui in discussione, a lunedì 3.8.2015). Si tratterebbe, al più, di un errore scusabile. In via subordinata, la condizione descritta dovrebbe, comunque, essere valutata «a fini attenuativi, con conseguente sensibile ridimensionamento delle pesantissime sanzioni inflitte in primo grado». Deduce, infine, la società reclamante, «non ravvisabilità di affermazioni mendaci di sorta da parte del procuratore speciale della società isolana e del presidente del consiglio sindacale (e, quindi, della stessa compagine di appartenenza), essendo acclarato per tabulas che, al momento del deposito presso l’organo di vigilanza della dichiarazione in oggetto (avvenuto, appunto, il 3.8.2015), la corresponsione delle retribuzioni in parola era stata effettivamente completata. Conclude, pertanto, chiedendo, il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento delle punizioni alla stessa società irrogate in primo grado e, in via subordinata, una congrua e sensibile riduzione delle sanzioni medesime. Le prime due sopra indicate ragioni di appello sono fatte proprie anche dal reclamante Vittorio Di Bello, che conclude chiedendo l’integrale proscioglimento o, in subordine, una congrua e sensibile riduzione della sanzione allo stesso inflitta in primo grado. I reclamanti sigg.ri Romualdo Roger Di Donna e Lucio Pellone, con unico articolato motivo, deducono «palese inconsistenza ed infondatezza della tesi accusatoria propugnata dalla Procura federale» nei loro confronti «(ed inopinatamente condivisa dai Giudici di prime cure nella gravata delibera) – non configurabilità di alcuna responsabilità disciplinare in capo al presidente del collegio sindacale della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.» ed al prefato procuratore speciale, «con riferimento alla presunta dichiarazione non veridica» dagli stessi sottoscritta «e presentata dal club isolano alla Co.Vi.So.C. in data 3.8.2015, con la quale si attestava l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015 – acclarata rilevabilità di come, al momento del deposito presso l’organo di vigilanza del menzionato documento (avvenuto, appunto, il 3.8.2015), la corresponsione delle retribuzioni in parola si fosse effettivamente perfezionata – conseguente inevitabile proscioglimento» di entrambi i ricorrenti da ogni addebito, «con integrale annullamento della inibizione» dai medesimi subita in primo grado - «in via subordinata, configurabilità della descritta circostanza a fini attenuativi, con conseguente sensibile ridimensionamento della punizione» inflitta agli appellanti dal Tribunale Federale Nazionale. Al dibattimento fissato per il giorno 10.12.2015 è intervenuto l’avv. Cozzone, in difesa dei reclamanti, nonché il dott. Chinè, in rappresentanza della Procura Federale. Richiamato il contenuto dei ricorsi l’avv. Cozzone ha evidenziato il profilo della duplicazione della contestazione dei deferimenti e sottolineato come sia totalmente errata la decisione del TFN laddove si parla di emolumenti soggetti a tassazione separata. In via più generale, poi, la difesa dei reclamanti ha affrontato il nodo dei rapporti tra legislazione statale e legislazione sportiva, ritenendo che, anche se quest’ultima prevale, ai fini del presente giudizio, sulla prima, esistono casi eccezionali, quali quello di cui alla fattispecie di cui trattasi, nei quali la normativa sportiva deve essere interpretata ed applicata grazie ad una lettura sistematica della stessa condotta alla luce delle previsioni dettate dall’ordinamento giuridico generale. Il rappresentante della Procura Federale ha ribadito la correttezza del deferimento, chiedendo la conferma dell’impugnata decisione, evidenziando, quanto segnatamente alla contestazione in ordine al difetto di veridicità della dichiarazione datata 1.8.2015, che la stessa si riferisce testualmente «alla data odierna», ossia 1.8.2015 e non già 3.8.2015, data del successivo deposito della dichiarazione medesima presso la Co.Vi.So.C.. Chiusa la discussione, all’esito della camera di consiglio, disposta preliminarmente in rito la riunione dei ricorsi proposti avverso la medesima decisione, anche alla luce dell’evidente sussistenza di ragioni di connessione, questa Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo sulla base dei seguenti Motivi I reclami non possono trovare accoglimento. Pacifica la sussistenza delle violazioni imputate alla società deferita ed al suo legale rappresentante, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C., come anche certificate, per quanto di competenza, dalla Lega. La società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l.: - non ha depositato la prescritta fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di € 400.000,00 nel termine del 30 giugno 2015 stabilito dal Titolo I del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015; - non ha provveduto, entro il termine del 1.8.2015, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2015, così come previsto dal Titolo I, par. VI), lettera A), punto 3), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015; - non ha provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2015, al versamento delle ritenute Irpef relative a compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati per le mensilità di maggio e giugno 2015, così come previsto dal Titolo I, par. VI), lettera A), punto 4), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015; - non ha depositato presso la Co.Vi.So.C., entro il termine dell’1 agosto 2015, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con riferimento alle mensilità di maggio e giugno 2015, così come previsto dal Titolo I, paragrafo VI), lettera A), punto 1), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015. Le deduzioni difensive in punto duplicazione del libello accusatorio relativamente alle ritenute Irpef relative ai compensi ed agli emolumenti corrisposti dalla società Ischia Isolaverde nei mesi di maggio e giugno 2015 sono prive di pregio. Inconferente, sotto tale profilo, ogni considerazione in ordine alla affermata (dalla giurisprudenza sportiva) o ritenuta (dai reclamanti) natura del c.d. incentivo all’esodo. Ciò che, infatti, unicamente e risolutivamente rileva, ai fini della decisione del presente procedimento, è che si tratta, senza dubbio, di fattispecie diverse ed autonome. Non solo, infatti, i due adempimenti sono previsti da due ben distinte disposizioni (segnatamente, Titolo I, par. VI), lettera A), punto 3), del Com. Uff. n. 239/A del 27.4.2015, la prima e Titolo I, par. VI), lettera A), punto 4), la seconda), ma, in ogni caso, il loro contenuto è sensibilmente diverso, sotto vari profili. La disposizione di cui al punto 3), si riferisce alle ritenute Irpef ed ai contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2015; quella di cui al successivo punto 4), invece, ha ad oggetto le ritenute Irpef (ma non anche i contributi Inps) relative ai compensi, ivi compresi gli incentivi all’esodo (e non già agli emolumenti), dovuti ai (soli) tesserati, per i mesi di maggio e giugno 2015. In definitiva, è evidente che si tratta di due diverse previsioni normative che hanno ad oggetto differenti fattispecie, peraltro del tutto autonome tra loro. Non può essere, del pari, condivisa e, quindi, accolta la prospettazione difensiva in ordine alla regolarità dei pagamenti effettuati il 3 agosto, anziché in data 1 agosto. Il fatto che l’ordinamento giuridico generale preveda lo slittamento di un dato adempimento ricadente di sabato al giorno feriale immediatamente successivo, non costituisce in alcun modo esimente, ai fini del presente procedimento disciplinare. Come questa Corte ha avuto modo, anche di recente, di affermare, occorre considerare che la società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina generale, fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato. Nessuno, ovviamente, impedisce alla società di calcio che debba effettuare un pagamento di un compenso di avvalersi delle eventuali previsioni di natura agevolativa dettate dall’ordinamento giuridico generale. Nel contempo, non nutre dubbio alcuno, questa Corte, che la medesima società, se non vuole incorrere nel rischio di possibili contestazioni, come quello dalla quale ha origine il presente procedimento, è tenuta al rispetto delle previsioni e delle scadenze prescritte dalla normativa federale. Non avendo, la S.S. Ischia Isolaverde, rispettato il termine ultimo di scadenza dei pagamenti di cui trattasi, come precisato dalla normativa federale, deve ritenersi integrata la fattispecie di cui alla violazione contestata. Difetta, poi, di fondamento anche l’assunto difensivo dei reclamanti Ischia Isolaverde e Vittorio Di Bello in punto ricorrenza dell’ipotesi dell’errore scusabile. L’errore sul precetto, infatti, non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. Il sig. Vittorio Di Bello, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell’ignoranza, evitabile, della tipizzazione della condotta come violazione regolamentare. Del resto, come da consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’agitata ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell’illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone. In definitiva, premesso che, ordinariamente, l’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l’errore nell’interpretazione della disposizione e l’affidamento invocati dai predetti deferiti non derivano da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso, e, di conseguenza, non sono sufficienti ad escludere l’affermazione di responsabilità. Esente da censure appare, infine, anche la decisione del T.F.N. in ordine alla contestazione ex art 1 bis, comma 1, e art. 8, comma 1, CGS, avanzata dalla Procura federale nei confronti dei sigg.ri Lucio Pellone, procuratore speciale della S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., e Romualdo Roger Di Donna, presidente del collegio sindacale della medesima Società, per avere prodotto alla Co.Vi.So.C., in data 3.8.2015, una dichiarazione (recante data 1.8.2015) non veridica relativamente al regolare perfezionamento del pagamento oggetto di contestazione. Il fatto è pacifico: i suddetti reclamanti sigg.ri Pellone e Di Donna hanno dichiarato «che la società, alla data odierna, ha effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente per le mensilità di maggio e giugno 2015». La dichiarazione reca la data del 1.8.2015 ed è stata depositata presso la Co.Vi.So.C. il successivo 3.8.2015. Orbene, la tesi difensiva secondo cui avrebbe valore solo la data di deposito (ossia 3 agosto), data alla quale la società ha effettivamente provveduto ai residui pagamenti attestati, pur suggestivamente articolata, non può essere condivisa. Non vi è dubbio, infatti, che se la data di deposito di un documento prescritto dalle disposizioni federali è quella che fa fede e rileva per gli effetti che lo stesso ordinamento federale riconnette al deposito di quel dato documento, non può esservi, del pari, dubbio che la dichiarazione di cui trattasi rimane, agli effetti sportivo-disciplinari che qui ci occupano, non veridica, essendo incontestato che alla data del 1 agosto la società non aveva ancora provveduto ai pagamenti poi effettuati il successivo giorno 3. La dichiarazione è chiara ed inequivoca: «… alla data odierna» (ossia, come detto, 1 agosto 2015) «la società ha effettuato tutti i pagamenti ….. » ed attesa la particolare rilevanza attribuita dalla normativa in materia alla effettuazione dei pagamenti di cui trattasi entro il 1 agosto, la stessa non può essere considerata una mera leggerezza o una semplice disattenzione, ma deve essere considerata una violazione, seppur, nel caso di specie, di natura, forse, sostanzialmente formale. Peraltro, la qualificazione professionale dei sottoscrittori dell’attestazione de qua ed il ruolo dagli stessi rivestito in seno alla compagine sociale, consigliavano una maggiore prudenza ed attenzione, alla luce dei comuni canoni di diligenza, nella misura che dagli stessi può pretendersi. I reclami devono, dunque, essere tutti respinti, con piena conferma della decisione impugnata anche sotto il profilo delle misure sanzionatorie individuate dal T.F.N., congrue e correttamente commisurate ai fatti, alla gravità degli stessi ed specifiche condotte dei singoli deferiti. Per questi motivi la C.F.A., riuniti i ricorsi come sopra proposti dalla società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. di Ischia (Napoli), dal sig. Di Bello Vittorio, dal sig. Di Donna Romualdo Roger e dal sig. Pellone Lucio li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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