• Stagione sportiva: 2015/2016
COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 31/03/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 427 st. 15/16 Nei confronti : – del Sig. Andrea MORANDI Presidente A.S.D. Borgoforte La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 1/3/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : – il Sig. Andrea MORANDI Presidente A.S.D. Borgoforte “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e all’art. 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Matteo BOVO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 5 gare del Campionato di 3^ Categoria 2015/16, nonché n. 2 gare della Coppa Città di Padova per Società di 3^ Categoria, come indicato nell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”.
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 31/03/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 427 st. 15/16 Nei confronti : - del Sig. Andrea MORANDI Presidente A.S.D. Borgoforte La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 1/3/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : - il Sig. Andrea MORANDI Presidente A.S.D. Borgoforte “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e all’art. 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Matteo BOVO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 5 gare del Campionato di 3^ Categoria 2015/16, nonché n. 2 gare della Coppa Città di Padova per Società di 3^ Categoria, come indicato nell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 29/3/2016. AI dibattimento del 29/3/2016 sono risultati presenti : - il Sig. Andrea MORANDI Presidente ASD. Borgoforte - il Dott. Salvatore SCIUTO in rappresentanza della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore Sciuto, ha illustrato brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e conclude proponendo il seguente provvedimento disciplinare nei confronti della parte deferita : Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO : - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo e ha concluso il suo intervento proponendo il seguente provvedimento disciplinare : a carico del sig. Andrea MORANDI Presidente A.S.D. Borgoforte : mesi sei di inibizione previa modifica dell’atto di deferimento, nel senso che fermo restando il mancato tesseramento del calciatore per le cinque partite contestate, detto deferimento deve intendersi modificato come segue: - in merito alla contestazione prevista dall’Art. 43 N.O.I.F. che prevede la preventiva certificazione di idoneità all’attività sportiva agonistica, detta contestazione deve intendersi limitata unicamente alle gare del 27/09/2015, 04/10/2015, 11/10/2015; - ciò alla luce delle due certificazioni mediche prodotte dalle quali si desume che il calciatore Bovo Matteo è coperto fino al 23/09/2015, e successivamente dal 30/11/2015 al 28/11/2016. Il Tribunale Federale Territoriale sentito il Rappresentante della Procura visti i fatti descritti e oggi modificati relativi al deferimento; rilevata la violazione ascritta al soggetto deferito; vista la sanzione proposta dal Rappresentante della Procura P.Q.M. dispone l’assunzione della seguente sanzione disciplinare : - a carico del Sig. Andrea MORANDI Presidente A.S.D. Borgoforte : 6 mesi di inibizione.
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COMUNICATO UFFICIALE N. 74 Del 31/03/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento da parte Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 427 st. 15/16 Nei confronti : – del Sig. Andrea MORANDI Presidente A.S.D. Borgoforte La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 1/3/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : – il Sig. Andrea MORANDI Presidente A.S.D. Borgoforte “per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e all’art. 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Matteo BOVO e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso di n. 5 gare del Campionato di 3^ Categoria 2015/16, nonché n. 2 gare della Coppa Città di Padova per Società di 3^ Categoria, come indicato nell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C.”."