F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CFA del 18 Febbario 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 04 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. DI BELLO VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DEL PUNTO 1), LETT G), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI DI LEGA PRO 2014/2015, PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 – nota n. 3802/894pf14-15/DP/fda del 22.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016) 2. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. ASCRITTA AL SIG. VITTORIO DI BELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ – nota n. 3802/894pf14-15/DP/fda del 22.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 083/CFA del 18 Febbario 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 097/CFA del 04 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO SIG. DI BELLO VITTORIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ISCHIA ISOLAVERDE, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 BIS COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’INOSSERVANZA DEL PUNTO 1), LETT G), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI ED ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI DI LEGA PRO 2014/2015, PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 144/A DEL 6.5.2014 - nota n. 3802/894pf14-15/DP/fda del 22.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016) 2. RICORSO S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1 C.G.S. ASCRITTA AL SIG. VITTORIO DI BELLO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ - nota n. 3802/894pf14-15/DP/fda del 22.10.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016) Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 46/TFN del 14.1.2016, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, ha inflitto al signor Vittorio di Bello, nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde, la sanzione di giorni trenta di inibizione ed alla Società SS Ischia Isolaverde la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00. La Società Ischia Isolaverde ed il signor Di Bello, nominando quali propri legali gli avvocati Eduardo Chiacchio, Monica Fiorillo e Michele Cozzone, hanno proposto distinti ricorsi avverso tali sanzioni evidenziando che al signor Di Bello, all’epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della Società, è stata ascritta la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. g), del Titolo III – Criteri Sportivi ed Organizzativi – del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione ai campionati professionistici di Lega Pro 2014/2015, pubblicato con Com. Uff. n. 144/A del 6.5.2014, per non aver partecipato all’incontro sul tema della formazione e della lotta al doping, organizzato a Firenze dalla F.I.G.C. di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 15.4.2015 e che la Società è stata chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante. Le parti ricorrenti hanno sostenuto che la mancata partecipazione di un delegato della Società Ischia Isolaverde all’incontro sul tema del doping, svoltosi a Firenze il 15.4.2015, è stata determinata da un improvviso ed imprevedibile malore avvertito dall’incaricato della Società (il Direttore Sportivo dott. Giuseppe Iodice) la mattina della riunione, come documentato dalla certificazione sanitaria prodotta, e che i tempi e le modalità del contrattempo avrebbero reso impossibile la sostituzione con altra persona, per cui la compagine ischitana sarebbe stata assente giustificatamente e suo malgrado dal consesso in parola. Hanno soggiunto che, sul punto, ha già avuto modo di esprimersi la giurisprudenza sportiva che, per vicende assimilabili, avrebbe sempre disposto l’integrale proscioglimento delle Società incolpate e dei relativi tesserati. Di talché, la Società Ischia Isolaverde ed il signor Vittorio Di Bello hanno chiesto l’annullamento delle sanzioni loro inflitte. La Corte, disposta in via preliminare la riunione dei ricorsi per la evidente connessione oggettiva, ritiene che gli stessi debbano essere respinti. In primo luogo, dalla decisione di primo grado, emerge che i deferiti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva, per cui detta decisione non può essere ritenuta affetta da alcun vizio, non essendo stata dedotta in tale giudizio la ragione dell’assenza alla riunione di un rappresentante della Società. Inoltre, dagli atti in esame, non emerge alcun documento con cui la Società ha formalmente e specificamente incaricato il dott. Iodice di presenziare alla riunione a Firenze del 15.4.2015, né si ha contezza che le ragioni dell’assenza della Società siano state in quella sede rappresentate. La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1) e 2), come sopra rispettivamente proposti dal sig. Di Bello Vittorio e dalla società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. di Ischia (Napoli), li respinge. Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.
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