COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 dell’ 13/04/2016 Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale 6.1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ LAVELLO AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU N.ro 89 DEL 25.03.2016.
COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 99 dell’ 13/04/2016
Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale
6.1 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ LAVELLO AVVERSO DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATE SUL CU N.ro 89 DEL 25.03.2016.
Esaminato il reclamo ritualmente proposto dalla U.S.D. LAVELLO avverso le decisioni del G.S. pubblicate su C.U. n° 89 del 25.03.2016;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Rilevato come la Società reclamante non abbia fatto richiesta di essere ascoltata;
Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi;
Accertato come le motivazioni dalla Società ricorrente addotte, possano dirsi aver trovato solo parziale riscontro negli atti ufficiali di gara, dal cui esame incrociato è stato possibile ottenere conferma riguardo la responsabilità del calciatore MAROTTA MAURO in riferimento alla condotta allo stesso ascritta, che è lecito qualificare aggressiva e ingiuriosa ma non preordinatamente violenta;
Ritenuto, aldilà dell’interpretazione dal ricorrente Sodalizio a mezzo del proprio ricorso, come, in forza del referto, il D.G. abbia dettagliatamente descritto la dinamica dei fatti e senza beneficio del dubbio confermato la natura del comportamento tenuto dal giocatore MAROTTA MAURO, che al momento della sua comminata espulsione lo avvicinava rivolgendogli espressioni offensive;
Verificato, quindi, come la ricostruzione dei fatti dall’Arbitro operata non valga a riconoscere un intento intrinsecamente violento, o peggio, potenzialmente lesivo dell’altrui incolumità nella condotta del calciatore MAROTTA MAURO che è appropriato qualificare soltanto antisportivo ed irriguardoso e consenta a questo Collegio, ai sensi dell’art. 19, comma 4. lett. a), di procedere ad una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta;
P.Q.M.
in accoglimento del proposto reclamo e a modifica delle decisioni dal G.S. assunte e pubblicate su C.U. n° 89 del 25.03.2016 così delibera:
riduce a 3 (tre) giornate la squalifica al calciatore MAROTTA MAURO inflitta;
dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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