COMITATO REGIONALE VENETO – Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 78 Del 13/04/2016 Delibera del Tribunale Federale Territoriale Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 717 15/16 Nei confronti : del Sig. GIUSTI Giuliano Presidente A.S.D. Pro San Bonifacio all’epoca dei fatti (ora dimissionario) dei Sigg.ri BACCARO Tommaso e CAROLLO Paolo Giocatori A.S.D. Pro San Bonifacio del Sig. TRACCO Adelino Dirigente Accompagnatore Pro S.Bonifacio della Società A.S.D. Pro San Bonifacio
COMITATO REGIONALE VENETO - Stagione Sportiva 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 78 Del 13/04/2016
Delibera del Tribunale Federale Territoriale
Deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. – Procedimento n. 717 15/16 Nei confronti : del Sig. GIUSTI Giuliano Presidente A.S.D. Pro San Bonifacio all’epoca dei fatti (ora dimissionario) dei Sigg.ri BACCARO Tommaso e CAROLLO Paolo Giocatori A.S.D. Pro San Bonifacio del Sig. TRACCO Adelino Dirigente Accompagnatore Pro S.Bonifacio della Società A.S.D. Pro San Bonifacio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 16/3/2016 ha deferito al giudizio del Tribunale Federale Territoriale : il Presidente GIUSTI Giuliano – Presidente A.S.D. Pro San Bonifacio “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori BACCARO Tommaso e CAROLLO Paolo nonché per aver consentito l'utilizzo degli stessi,nelle fila della Società Pro San Bonifacio, nel corso della gara del 13.12.2015 valevole per il Campionato di Promozione Veneto girone A”; il calciatore BACCARO Tommaso “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., per aver egli disputato la gara Pro San Bonifacio-Provese del 13.12.2015 valevole per il Campionato di Promozione nelle fila dell’ASD Pro San Bonifacio, senza averne titolo perché non tesserato”; il calciatore CAROLLO PAOLO “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., per aver egli disputato la gara Pro San Bonifacio - Provese del 13.12.2015 valevole per il Campionato di Promozione, nelle fila dell’ASD Pro San Bonifacio, senza averne titolo perché non tesserato”; il Sig. TRACCO ADELlNO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’ASD Pro San Bonifacio “per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e art. 39, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara Pro San Bonifacio - Provese del 13.12.2015 valevole per il Campionato di Promozione in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Baccaro Tommaso e Carollo Paolo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnate ai Direttori delle Gare e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza averne titolo perché non tesserati”; la società A.S.D. PRO S. BONIFACIO “per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., dell'operato del proprio Presidente, dei calciatori innanzi citati e del dirigente accompagnatore”. Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, ha rilevato la ritualità della notifica della fissazione dell’udienza del 12/4/2016. AI dibattimento del 12/4/2016 sono risultati presenti : -il Sig. GIUSTI Giuliano Presidente A.S.D. Pro San Bonifacio all’epoca dei fatti, ora dimissionario -sono presenti inoltre i seguenti soggetti deferiti, rappresentati dal Dott. Lovato Davide, giusta delega in atti il Sig. BACCARO Tommaso Giocatore A.S.D. Pro San Bonifacio il CAROLLO Paolo Giocatore A.S.D. Pro San Bonifacio il Sig. TRACCO Adelino Dirigente Accompagnatore Pro S.Bonifacio la Società A.S.D. Pro San Bonifacio -il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura, Dott. Salvatore SCIUTO, - ha esposto brevemente il contenuto e le ragioni del deferimento, evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; ha messo in evidenza di aver verificato l’esistenza del certificato di idoneità sportiva ed agonistica dei calciatori Baccaro Tommaso e Carollo Paolo e quindi, conseguentemente, ha riformulato il capo di incolpazione nel senso che per tutti i soggetti deferiti viene eliminato il riferimento agli articoli 39 e 43 delle NOIF; - ha concluso il suo intervento proponendo i seguenti provvedimenti disciplinari : a carico del Sig. GIUSTI Giuliano già Presidente A.S.D. Pro San Bonifacio : 30 giorni di inibizione a decor-rere da un valido tesseramento in seno a Società federate a carico del Sig. BACCARO Tommaso Giocatore A.S.D. Pro San Bonifacio : 1 giornata di squalifica da scontare nel Campionato di competenza : a carico del CAROLLO Paolo Giocatore A.S.D. Pro San Bonifacio : 1 giornata di squalifica da scontare nel Campionato di competenza : a carico del Sig. TRACCO Adelino Dirigente Accompagnatore Pro S.Bonifacio : 20 giorni di inibizione a carico dell’A.S.D. Pro San Bonifacio a)1 punto di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato di Promozione 2015/16 b) ammenda di € 300,00.- il Tribunale Federale Territoriale - visti gli atti di accusa - sentiti il rappresentante della Procura e le parti deferite presenti - valutate le sanzioni proposte dalla Procura della F.I.G.C., - ritenuti congrui i provvedimenti da infliggere dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. GIUSTI Giuliano già Presidente A.S.D. Pro San Bonifacio : 30 giorni di inibizione a decor-rere da un valido tesseramento in seno a Società federate a carico del Sig. BACCARO Tommaso Giocatore A.S.D. Pro San Bonifacio : 1 giornata di squalifica da scontare nel Campionato di competenza : a carico del CAROLLO Paolo Giocatore A.S.D. Pro San Bonifacio : 1 giornata di squalifica da scontare nel Campionato di competenza : a carico del Sig. TRACCO Adelino Dirigente Accompagnatore Pro S.Bonifacio : 20 giorni di inibizione a carico dell’A.S.D. Pro San Bonifacio a)1 punto di penalizzazione da applicare alla classifica del Campionato di Promozione 2015/16 b) ammenda di € 300,00.-
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