F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, F.C. BARI/LATINA CALCIO DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 83/Campionati Giovanili del 10.11.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054/CSA del 18 Dicembre 2015 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CSA del 20 Aprile 2016 e su www.figc.it
1. RICORSO F.C. BARI 1908 S.P.A. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA, F.C. BARI/LATINA CALCIO DEL 7.11.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 83/Campionati Giovanili del 10.11.2015)
Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 83 del 10.11.2015, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Seria A ha sanzionato la società Bari, a titolo di responsabilità oggettiva, con la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla società Latina con il punteggio di 0 - 3. I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del campionato italiano ragazzi primavera del 7.11.2015 svoltasi tra il Bari e il Latina e terminata con il risultato di 2 a 1 in favore del Bari. Sulla scorta di quanto refertato dall’arbitro in ordine al disposto allontanamento dal recinto di gioco dei raccattapalle utilizzati dalla squadra ospitante, il Giudice Sportivo “rilevata la particolare gravità del comportamento dei raccattapalle, protrattosi nel tempo, che, di fatto, ha inciso sul regolare svolgimento della gara, senza alcun doveroso intervento da parte della Società ospitante” ha dunque inflitto la punizione Sportiva della perdita della gara. Avverso la decisione del Giudice Sportivo, ha interposto ricorso a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale la società Bari 19808 S.p.A. chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata e comunque, nel merito, la sua riduzione. Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. La Corte, letto l’atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover accogliere nei sensi e nei limiti di seguito meglio precisati il ricorso in esame, e pertanto, per l’effetto, di annullare la sanzione irrogata della perdita della gara, con conseguente ripristino del risultato del campo, ritenendo congrua nel caso di specie la irrogazione della sanzione a carico della ricorrente di € 2.000,00 di ammenda. Il Giudice Sportivo ha fatto applicazione, nella specie dell’art. 17 comma 1 C.G.S. a mente del quale “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3…., fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1.” E, infatti, il Giudice Sportivo ha ritenuto che il ricordato comportamento dei raccattapalle abbia di fatto inciso sul regolare svolgimento della gara. E’ questo il passaggio logico censurato con il ricorso in esame e che, ad avviso di questa Corte, non merita di essere condiviso. Non sussistono dubbi, invero, sulla non totale correttezza del comportamento dei raccattapalle, come del resto refertato dall’arbitro il quale dà puntualmente conto di aver fatto 2 allontanare i 10 ragazzini che svolgevano il detto compito al 35° del secondo tempo segnalando come questi, dal 6° del secondo tempo, “ritardavano notevolmente la loro azione: in ben 3 circostanze lanciavano i palloni contro i calciatori del Latina al momento di effettuare le rimesse laterali, senza peraltro colpirli. Al 36° durante un’azione di gioco veniva lanciato, sempre dai raccattapalle, nell’area di rigore del Bari un pallone che mi costringeva ad interrompere un’importante azione di gioco della società Latina”. Lo stesso arbitro disponeva, nel secondo tempo della partita, un recupero di cinque minuti. Orbene, in disparte il pur rilevante elemento in fatto rappresentato dalla società ricorrente secondo cui, fino al momento dell’allontanamento dei raccattapalle, il pallone fosse uscito dal terreno di gioco 23 volte, rimanendo non in gioco per un tempo cronometrato di 167 secondi (con il che si rappresenta un tempo di recupero del pallone per la rimessa in gioco in media di 7 secondi e 2 centesimi), in un campo peraltro caratterizzato dalla presenza di pista di atletica che inevitabilmente allunga i tempi di recupero, il vizio logico che segna la decisione del Giudice Sportivo è da ravvisare nell’assenza della dimostrazione della connessione causa ed effetto tra il detto comportamento dei raccattapalle e l’asserito irregolare svolgimento della gara tanto, da pervenire, finanche, alla punizione sportiva della perdita della gara medesima. Ad avviso della Corte siffatta concatenazione logica non può, nella specie, ritenersi sussistente e comunque rimane indimostrata e, invero, non trova appiglio nel pur puntuale referto arbitrale. La stessa particolare incisività della punizione inflitta richiede una più rigorosa individuazione del nesso logico che a determinati comportamenti (il cui materiale accadimento non è controverso) ricollega la valutazione della conseguente irregolarità dello svolgimento della gara. Non a caso, nel corpo del medesimo primo comma dell’art. 17 C.G.S. è disposto che “Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1” e dunque anche la sanzione dell’ammenda di cui alla lett. b) del primo comma dell’art. 18. In altri termini, lo stesso art. 17 C.G.S. non riconnette in maniera automatica la punizione della perdita della gara ad ogni e qualsivoglia accadimento occorso durante lo svolgimento della gara, ma esclusivamente a quelli connotati da particolare gravità e idoneità per le modalità, i tempi, le caratteristiche tali da compromettere il regolare svolgimento della gara. Difettando nella specie la dimostrazione logico-fattuale del collegamento tra la rilevata condotta dei raccattapalle (alla luce anche degli elementi in fatto forniti dalla ricorrente) e il regolare svolgimento della gara, la Corte ritiene di annullare la punizione sportiva inflitta della perdita della gara, ritenendo al contempo comunque sussistente la responsabilità oggettiva del Bari da sanzionare tuttavia, avuto riguardo oltre che agli elementi già richiamati all’età dei raccattapalle e alla circostanza che comunque per la tipologia di incontro di cui trattasi neppure sussisteva l’obbligo per la squadra ospitante di predisporre detto servizio, con l’ammenda di € 2.000,00. Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il ricorso in esame va accolto giusta quanto innanzi esplicitato. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Bari 1908 S.p.A. di Bari, ripristina il risultato conseguito sul campo di 2-1 nella gara su indicata ed infligge alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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