F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CFA del 02 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 13 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 2. RICORSO DEL SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2015/2016 E AMMENDA DI € 70.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 3. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 116/CFA del 02 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL L’AQUILA CALCIO 1927 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 13 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 ED AMMENDA DI € 150.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 2. RICORSO DEL SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2015/2016 E AMMENDA DI € 70.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 3. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 E AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) La Società L’AQUILA, in relazione alle contestazioni formulate al suo tesserato ERCOLE DI NICOLA, veniva deferita dalla Procura Federale a titolo di responsabilità oggettiva e presunta (Art. 7, comma 2, Art. 4, comma 2, Art. 4, comma 5, C.G.S.) per le numerose violazioni contestate al DI NICOLA, relative alle infrazioni previste dagli: - Art. 7, comma 1e 2, Art. 7, comma 6, Art. 6, comma 1 e 5 C.G.S., Art. 7, comma 7, Art. 6 comma 1; - Art. 1 bis, comma 1 C.G.S. In particolare, la Società L’AQUILA doveva rispondere, del comportamento posto in essere dal suo tesserato DI NICOLA in occasione delle gare: - JUVE STABIA – LUPA ROMA in data 01.01.2014; - SANTARCANGELO – L’AQUILA in data 15.11.2014; - GROSSETO – SANTARCANGELO in data 22.11.2014; - L’AQUILA – SAVONA in data 23.11.2014; - PRATO – SANTARCANGELO in data 08.10.2014; - CREMONESE –PRO PATRIA in data 15.12.2014; - TORRES – PRO PATRIA in data 11.01.2015; - LIVORNO – BRESCIA in data 24.01.2015; - CATANIA – CROTONE in data 16.02.2015; - L’AQUILA – TUTTOCUOIO in data 25.03.2015; - L’AQUILA – SANTARCANGELO in data 29.03.2015; - BARLETTA – CATANZARO in data 01.04.2015. La Procura Federale, in sede di udienza di primo grado, formulava la richiesta che alla Società fosse applicata la sanzione di 31 (trentuno) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di € 205.000,00 (duecentocinquemila/00). SANTARCANGELO La Società SANTARCANGELO , in relazione alle contestazioni formulate al Sig. Daniele CIARDI, nonché ai calciatori Marco GUIDONE, Francis OBENG, Mohamed Lamine TRAORE’ e Giacomo RIDOLFI veniva deferita dalla Procura Federale a titolo di: - responsabilità oggettiva (Art. 7 comma 2, Art. 4, comma 2, C.G.S.) in ordine appunto alle violazione ascritte ai sopra citati CIARDI (Art. 7 comma 7, Art. 7 comma 1 e 2, Art. 7 comma 6, Art. 6 comma 1 e 5 C.G.S.; - GUIDONE, OBENG, TRAORE’ e RIDOLFI (Art. 7 comma7, Art. 7 comma 1 e 2, Art 7 comma 6 C.G.S.). In particolare, la Società SANTARCANGELO doveva rispondere, secondo la richiesta della Procura, degli illeciti posti in essere dai sui tesserati in occasione delle gare: - SANTARCANGELO – L’AQUILA in data 15.11.2014; - GROSSETO – SANTARCANGELO in data 22.11.2014; - L’AQUILA – SANTARCANGELO in data 29.03.2015 - PRATO – SANTARCANGELO in data 08.10.2014; La Procura Federale, in sede di udienza di primo grado, formulava la richiesta che alla Società fosse applicata la sanzione di 12 (dodici) punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di € 135.000,00 (centotrentacinquemila/00). SAVONA La Società SAVONA, in relazione alle contestazioni formulate al proprio tesserato Arturo Di NAPOLI ( Art. 7 comma 1 e 2, Art. 7 comma 6 C.G.S. ) in relazione alla gara L’AQUILA – SAVONA in data 23.11.2014 ed al Sig. Massimiliano SOLIDORO (Art. 7 comma1 e 2, Art. 7 comma 6, Art. 7, comma 7 C.G.S.) in relazione alle gare L’AQUILA – SAVONA in data 23.11.2014 e L’AQUILA – TUTTOCUOIO in data 25.03.2015, veniva deferita dalla Procura Federale a titolo di: - responsabilità oggettiva (Art. 7 comma 2 e Art. 4, comma 2 del C.G.S.) in ordine appunto alle violazione ascritte ai sopra citati DI NAPOLI e SOLIDORO. In particolare, la Società SAVONA doveva rispondere, secondo la richiesta della Procura, degli illeciti posti in essere dai sui tesserati in occasione delle gare: - L’AQUILA – SAVONA in data 23.11.2014: - L’AQUILA – TUTTOCUOIO in data 25.03.2015. La Procura Federale, in sede di udienza di primo grado, formulava la richiesta che alla Società fosse applicata la sanzione di 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016, oltre all’ammenda di € 30.000,00 (trentamila/00). Il Giudice di primo grado ritenendo che le Società potessero essere chiamate a rispondere a titolo diretto, presunto e oggettivo, specificava che, in particolare, rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta ovvero sono presunte responsabili – sino a prova contraria – di eventuali illeciti sportivi a loro vantaggio anche se commessi da persona estranea ed infine responsabili oggettivamente dell’operato dei propri tesserati. Il Giudice di primo grado sottolineava come per le prime due tipologie di incolpazioni non vi fossero particolari problemi mentre per la responsabilità oggettiva – cardine della Giustizia Sportiva – finalizzata ad assicurare il pacifico e regolare svolgimento dell’attività sportiva, vi fossero state diverse interpretazioni in quanto essendo escluso ogni coinvolgimento materiale riferibile alla Società stessa si poteva arrivare al paradosso di sanzionare la Società che non avrebbe conseguito alcun vantaggio ma che anzi poteva risultare danneggiata dalla condotta del suo tesserato. Ciò non di meno, però, l’autonomia dell’ordinamento sportivo, e le sue finalità, giustificavano, anche nell’ottica di considerazioni di principi di civiltà giuridica e dell’ordinamento comune, la sussistenza di una valida giustificazione che appunto legittimava la presenza di detto profilo di responsabilità come da giurisprudenza, sul punto, nel tempo consolidata, anche nelle ipotesi in cui la Società non ne avrebbe tratto beneficio e anzi sarebbe stata svantaggiata dal comportamento del soggetto riconducibile alla Società stessa. Per la determinazione delle sanzioni il Tribunale faceva richiamo ai principi dell’art. 16, comma 1, C.G.S., che forniva ampi margini di discrezionalità al Giudice nell’applicazione di circostanze aggravanti ovvero attenuanti. Il T.N.F. osservava che nella fattispecie gli illeciti avevano suscitato rilevante allarme ed avevano avuto una influenza sui campionati, e conseguenzialmente per le gare per le quali risultava il coinvolgimento e la responsabilità del DI NICOLA statuiva: - per l’illecito SANTARCANGELO – L’AQUILA 3 (tre) punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata (responsabilità presunta assorbita); - per l’illecito GROSSETO – SANTARCANGELO 1 (uno) punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata; - per l’illecito L’AQUILA – SAVONA 3 (tre) punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata (responsabilità presunta assorbita); - per l’illecito CREMONESE – PRO PATRIA 1 (uno) punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata; - per l’illecito L’AQUILA – TUTTOCUOIO 3 (tre) punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata (responsabilità presunta assorbita); - per l’illecito L’AQUILA – SANTARCANGELO 3 (tre) punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata (responsabilità presunta assorbita); - per l’illecito BARLETTA – CATANZARO 1 (uno) punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata, complessivamente 15 (quindici) punti di penalizzazione ridotti a 13 (tredici) “…in applicazione dei poteri previsti dall’art. 16 C.G.S…” oltre all’ammenda pari a € 150.000,00 (centocinquantamila/00). Esaurita l’istruttoria, alla luce delle richieste della Procura il Tribunale Federale Nazionale, proscioglieva tutti i giocatori dalle violazioni contestate e con riferimento alle gare - SANTARCANGELO – L’AQUILA; - GROSSETO – SANTARCANGELO; - L’AQUILA – SANTARCANGELO ; infliggeva alla società SANTARCANGELO 2 (due) punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice, con attenuanti equivalenti alle aggravanti e così complessivamente 6 (sei) punti di penalizzazione, oltre all’ammenda di euro 70.000, avendo ritenuto responsabile il CIARDI. Per la gara PRATO – SANTARCANGELO, mancando la prova degli atti diretti ad alterare il risultato e lo svolgimento della gara, da parte di tesserati riconducibili alla Società medesima, riteneva che il CIARDI avesse violato il principio di lealtà e correttezza (art. 1 bis, comma 1) e quindi la Società veniva sanzionata solo con l’ammenda. * * * Il Tribunale Federale Nazionale, esaurita l’istruttoria, viste le richieste della Procura, riteneva integrata la responsabilità oggettiva della Soc. SAVONA, in relazione all’incontro L’AQUILA – SAVONA del 23.11.2014, di cui era provata l’alterazione del risultato, nonché dell’incontro L’AQUILA – TUTTOCUOIO del 25.03.2015 ove era stata ritenuta la responsabilità del SOLIDORO per omessa denuncia. Conseguenzialmente, in considerazione della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della partita seppur operato in danno della Soc. SAVONA, applicava la sanzione (aggravanti ritenute bilanciate con le attenuanti) di 2 (due) di penalizzazione, oltre ad € 10.000 di ammenda. * * * Ha proposto appello la Società L’AQUILA con atto in data 08.01.2016. In primo luogo ha posto in rilievo che il Sig. DI NICOLA si è dimesso da ogni incarico a far data dal 21.02.2015 e quindi la Società non poteva essere chiamata a rispondere del suo operato, nemmeno indirettamente, stante la circostanza che successivamente alle dimissioni non poteva esplicare alcun tipo di controllo sul suo operato, successivamente a tale momento. A questo proposito, richiamava un precedente recente giudicato di questa Corte (cfr. C.U. n. 19 del 09.09.2015) – espresso in termini – proprio nei confronti della Società L’Aquila, chiamata a rispondere sempre dei comportamenti del DI NICOLA. In secondo luogo, deduceva l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché l’eccesso di potere giurisdizionale e travisamento dei fatti in quanto, con riferimento alle gare GROSSETO – SANTARCANGELO (22.11.2014), CREMONESE – PRO PATRIA (15.12.2014) e BARLETTA – CATANZARO (01.04.2015 – quest’ultima successiva alle dimissioni), gare per le quali era stato inflitto 1 punto di penalizzazione per ciascuna competizione, considerando che nemmeno indirettamente la Società poteva rispondere in quanto trattavasi di competizione che non la vedevano impiegata. Richiamava, anche in questo caso, un precedente giurisprudenziale di questa Corte (cfr. C.U. n. 47 del 22.09.2011) e auspicava una rivisitazione dell’istituto della responsabilità oggettiva in quanto si trovava penalizzata senza alcun vantaggio, né diretto né indiretto. La responsabilità oggettiva, secondo la tesi prospettata nell’impugnazione, confliggeva con i principi dell’art. 27 della Costituzione e la reclamante ne invocava, in ogni caso, un’applicazione all’insegna dei criteri di equità e gradualità. Con riferimento, poi, alle partite SANTARCANGELO – L’AQUILA e L’AQUILA – SAVONA, in relazione alle quali sono stati inflitti 3 (tre) punti di penalizzazione per ogni gara, con l’impugnativa si evidenziava che la fitta rete di rapporti che gli incolpati avevano era finalizzata alla realizzazione di scommesse clandestine, giammai alla realizzazione di interessi propri (sportivi) della Società. Richiamava al riguardo il contenuto delle conversazioni telefoniche in cui si parlava di denaro da impiegare per le scommesse, essendo evidente dal tenore delle medesime l’esclusione di qualsivoglia coinvolgimento dei propri calciatori. Si sottolineava, pertanto, che non vi era stato alcun vantaggio sportivo e che l’operato del DI NICOLA non poteva ricadere in capo alla Società mancando i requisiti per la sussistenza dell’illecito in quanto non era stato dimostrato nessun collegamento tra il DI NICOLA stesso e gli appartenenti alla Società medesima. Contestava, infine, la misura della sanzione pecuniaria in quanto non sarebbero state attentamente valutate le circostanze attenuanti del caso. Motivi di reclamo similari a quelli dell’AQUILA venivano proposti dalla Soc. SANTARCANGELO che contestava l’istituto della responsabilità oggettiva, in base alla quale era stata sanzionata in prime cure con punti 6 (sei), da scontarsi nella stagione sportiva 2015/2016 ed € 70.000 di ammenda. In particolare, veniva posto in luce che il Sig. Daniele CIARDI non era un tesserato e quindi qualsivoglia aspetto del suo comportamento lecito o meno che fosse stato non poteva ricadere sulla Società, in quanto il medesimo si limitava a svolgere saltuariamente mere funzioni di magazziniere, peraltro retribuite per benevolenza e umanità. Veniva sottolineato che il CIARDI aveva agito solo per scopo personale e solo per realizzare scommesse il cui esito doveva essere garantito, tant’è che le partite che vedevano coinvolta la Società nell’illecito contestato avevano visto la sconfitta del SANTARCANGELO e che tutti gli altri tesserati coinvolti (GUIDONE – OBENG - TRAORE’ e RIDOLFI) erano stati assolti. Con l’impugnazione, si esaltava l’elemento già sopra cennato dell’inesistenza del vincolo del tesseramento e della flebilissima rilevanza delle incombenze svolte dal CIARDI, a favore della Società, e veniva richiamato un precedente di questa Corte (cfr. C.U. n. 187 del 27.01.2014). In via subordinata, veniva invocata una sostanziale riduzione della sanzione. * * * Proponeva impugnazione il SAVONA, che contestava la ricostruzione operata dal Giudice di primo grado, in quanto vi sarebbe stato un fraintendimento delle conversazioni telefoniche in capo al DI NICOLA e al DI NAPOLI. Con l’impugnativa veniva sostenuto che in realtà i rapporti tra il DI NICOLA e il DI NAPOLI avrebbero avuto ad oggetto operazioni di calcio mercato concernenti in particolare il calciatore Daniele GIZZI (figlio dell’ex Presidente dell’AQUILA, di cui ricostruiva l’iter del tesseramento). Veniva sottolineato che vi erano stati comportamenti assolutamente specchiati e cristallini in cui i tesserati del SAVONA a fronte di tentativi di alterazione delle gare avevano denunciato i fatti e che i contatti tra il DI NICOLA e il DI NAPOLI erano assolutamente lineari e coerenti e nemmeno vi poteva essere stato un tentativo di inquinamento delle prove stante il fatto che il DI NICOLA era in regime di restrizione della libertà personale. Nell’atto di appello venivano riportate le audizioni di alcuni testimoni (in particolare del Sig. DE PASQUALE) e dagli incolpati rese in momenti diversi, che avrebbero fornito una chiave di lettura alternativa alla tesi del Giudice di primo grado. Si riportavano passi del deferimento letti in chiave opzionale e si forniva una ricostruzione anch’essa alternativa dell’incontro tra SOLIDORO e DI NICOLA al casello autostradale di Valle del Salto, e veniva richiamata giurisprudenza del TNAS (lodo Mauro/FIGC del 03.03.2011), nonché di questa Corte (C.U. 56 del 04.10.2001) e della Commissione Disciplinare Nazionale (C.U. 12 del 10.08.2012). Infine, la Società sottolineava che il SOLIDORO era fuori da ogni sfera di controllo, senza più alcun rapporto dopo l’esonero del DI NAPOLI, avvenuto nel dicembre 2014, svolgendo attività in coincidenza con la partita incriminata, lontanissimo dalla sede della Società. Anche a questo proposito, nell’impugnazione si citavano le precedenti pronunce contestando anche la quantificazione delle sanzioni inflitte per una erroneo apprezzamento delle aggravanti e per una mancata applicazione dell’istituto della continuazione. Ritiene questa Corte, in sede di trattazione congiunta dei ricorsi, ed alla luce della decisione dei reclami dei tesserati di riferimento, come i motivi di impugnazione della Soc. L’AQUILA e della Società SANTARCANGELO siano parzialmente fondati e che conseguenzialmente la decisione di primo grado debba essere riformata come di seguito indicato, nel caso della società Santarcangelo limitatamente all’ammenda. Il ricorso del SAVONA deve essere, invece, respinto. Riguardo al contestato principio della responsabilità oggettiva, non può non rilevarsi che, secondo questa Corte, esso, in disparte i principi più volte affermati che non è il caso di richiamare in questa sede, nella sostanza non può essere considerato che una sfaccettatura della culpa in vigilando (art. 2049 c.c.), in base al quale la Società risponde del fatto compiuto dal dipendente, ed il cui presupposto è il rapporto di occasionalità necessaria in relazione alle mansioni esercitate. E questo avviene al di là dei compiti svolti, anche se il medesimo, quindi, ha agito oltre i limiti delle sue incombenze e financo violando gli obblighi imposti. La possibilità di influire, mediante la selezione (scelta del soggetto cui affidare determinate mansioni) ed il successivo (necessario) controllo dei comportamenti del soggetto, sulle condizioni di rischio inerente l’attività affidata al preposto, fanno sì che gli effetti dei comportamenti ricadono sulla Società in base ad un nesso oggettivo di mera occasionalità (in tal senso del resto, con riferimento all’art. 185 c.p., vedasi Cass. Pen. VI Sez. n. 3799 del 20.01.2015 e III Sez. n. 40613 del 05.06.2016). * * * Fatta questa premessa di ordine generale, con il relativo rinvio ai principi più volte esposti, deve osservarsi che colgono nel segno le osservazioni della Società L’AQUILA riferite alle penalizzazioni e sanzioni economiche inflittele riguardo alle gare svoltesi dopo le dimissioni del DI NICOLA a far data dal 21.02.2015. Al riguardo, come puntualmente posto in rilievo nell’impugnazione, vi è il precedente specifico di questa Corte – cfr. C.U. n. 19 del 09.09.2015 – cui per brevità parimenti si rinvia, in cui è stato osservato che la Società non risponde dopo le dimissioni del preposto (DI NICOLA) dovendo il principio di responsabilità essere calibrato e temperato in relazione al caso concreto alla luce del legame tra sodalizio e tesserato, non più esistente nella fattispecie, affievolendosì così quell’obbligo di direzione e controllo cui la Società è tenuta. Conseguenzialmente, deve essere riformato il capo della decisione con cui sono stati inflitti: - per l’illecito L’AQUILA – TUTTOCUOIO – del 25.03.2015 – 3 (tre) punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata (responsabilità presunta assorbita); - per l’illecito L’AQUILA – SANTARCANGELO – del 29.03.2015 – 3 (tre) punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata (responsabilità presunta assorbita); - per l’illecito BARLETTA – CATANZARO – del 01.04.2015 – 1 (uno) punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva attenuata. Le relative sanzioni vanno pertanto annullate. Con riferimento alle altre gare per le ragioni sopra esposte, sia in tema di responsabilità oggettiva sia in ragione della acclarata colpevolezza del DI NICOLA tratteggiata nella decisione del rispettivo reclamo, non sussistono elementi per apprezzare favorevolmente l’impugnazione della Società. Al riguardo è indubbio che vi erano stati da parte del DI NICOLA atti finalizzati all’alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, anche a prescindere dagli effettivi vantaggi in concreto conseguiti dall’AQUILA. Come rilevato, infatti, la normativa punisce la semplice messa in opera di ogni attività connessa ad alterare e condizionare le competizioni, a prescindere dai risultati poi in concreto determinatisi sul campo; ed è stato ampiamente appurato come, con riferimento alle gare interessate, il DI NICOLA abbia concretamente posto in essere atti preordinati ad alterare o comunque condizionare lo svolgimento ed il risultato delle gare. Vi è poi prova di un’ampia attività di scommesse e legami con soggetti sempre legati al mondo delle scommesse. Nondimeno, ritiene questa Corte che colgano parzialmente nel segno le osservazioni della Società con riferimento ad un uso restrittivo, da parte del Giudice di primo grado, dei principi in tema di mitigazione delle sanzioni; Giudice che non ha motivato le ragioni per le quali, a fronte di una situazione che manifestava un reale scollegamento tra la Società e il DI NICOLA, la Società comunque fosse stata ritenuta pienamente responsabile senza una concreta graduazione della sanzione. Anche in questa sede vanno dunque applicate le attenuanti concesse. Analoghe considerazioni possono valere, in parte, per la Società SANTARCANGELO. A questo proposito si deve evidenziare però, come sottolineato da questa Corte, la sicura preposizione del CIARDI all’interno della Società. Valgano a questo proposito le osservazioni formulate in ordine alla rilevanza del comportamento del CIARDI e allo svolgimento di funzioni qualificate nell’ambito del club. Del resto nelle audizioni i giocatori GARAFFONI, TRAORE’ e OBENG definiscono il ruolo del CIARDI e indicano il soprannome (BOMBER) con cui veniva da tutti riconosciuto a sottolinearne una familiarità ed un pieno inserimento nella struttura del sodalizio. Il SANTARCANGELO quindi è tenuto a rispondere, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5 C.G.S., per i fatti ascritti al CIARDI stesso per il quali il medesimo risulta essere stato condannato. Il CIARDI era direttamente coinvolto in atti tesi ad alterare i risultati e lo svolgimento delle gare. Il tenore delle intercettazioni telefoniche ed i reiterati contatti con DI NICOLA erano palesemente preordinati all’alterazione dei risultati delle gare. Appare infondato al riguardo l’assunto della Società, in ordine alla contraddittorietà ed illogicità della decisione che il Giudice di primo grado, nella parte in cui, pur non ritenendo provato il coinvolgimento dei giocatori del SAVONA (GUIDONE, OBENG, TRAORE’ e RIDOLFI) nella combine, giunge ad una condanna della Società. Sul punto - come già ampiamente rilevato da questa Corte - la circostanza che i giocatori non sono stati ritenuti colpevoli non sminuisce la portata degli elementi di colpevolezza fondanti la sanzione. E’ stato posto in rilievo, al riguardo, che il linguaggio criptico allusivo, gli incontri comunque finalizzati a discussione in ordine alle partite del sodalizio, denota una condotta sicuramente qualificabile in termini di illecito in quanto vi è prova del compimento di atti diretti ad alterare lo svolgimento di risultati delle gare non essendo necessario che il risultato o lo svolgimento della gara siano stati in concreto alterati. Si è in sostanza in presenza di “…. fattispecie di illecito di pura condotta, a consumazione anticipata, che si realizza appunto, anche con il semplice tentativo e quindi al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara….” La gravità dei fatti ascritti al CIARDI in numero delle gare incriminate e la circostanza che dette gare vedevano perlopiù il SANTARCANGELO partecipare alla competizione, anche se con risultati sfavorevoli, non può mitigare la portata della responsabilità oggettiva (semplice come ricostruita dal TFN) che il Giudice di primo grado ha correttamente sanzionato applicando 2 punti di penalizzazione per ogni gara, fatta salva la fattispecie derubricata, accogliendo così parzialmente le richieste della Procura che aveva chiesto la penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica per ogni gara. Nondimeno ritiene questa Corte la sanzione economica possa essere ridotta sulla scorta dei motivi dedotti dalla reclamante, ed in base ai poteri conferiti dall’art 16 C.G.S., e si ritiene congrua rideterminarla, a questo proposito, nella somma complessiva di € 35.000,00 (trentacinquemila/00). SAVONA Con riferimento alla responsabilità della società – che risponde per l’operato del DI NAPOLI e del SOLIDORO questa Corte ritiene preliminarmente di poter fare rinvio alle motivazioni delle decisioni con cui sono state compiutamente trattate le doglianze degli interessati. I motivi della Società, che si duole della condanna a titolo di responsabilità oggettiva per gli incontri L’AQUILA – SAVONA e L’AQUILA-TUTTOCUOIO, come sopra cennato, fanno riferimento tra l’altro alla questione relativa al tesseramento del giocatore GIZZI, e fornirebbero una diversa chiave di lettura interpretativa tale da legittimare le conversazioni e gli incontri avvenuti tra gli incolpati. Il SAVONA ha sottolineato poi l’esistenza di precedenti denunce provenienti da propri tesserati, in merito ad eventuali combine loro proposte, che paleserebbero l’assunzione in seno alla Società di una linea di condotta del tutto impermeabile ed immune alle situazioni contestate. Orbene, ritiene questa Corte, invece, che, come già ampiamente visto, la natura dei contatti tra DI NAPOLI e DI NICOLA, sviluppatisi in un lungo arco temporale, non escludono i canoni di condotte finalizzate ad alterare gli esiti delle gare di cui è incolpazione e condanna. E’ stato ampiamente dato atto che la questione della dazione di somme di denaro per il tesseramento, e il mantenimento, del calciatore GIZZI non poteva avere credito alla luce delle modalità e delle tempistiche degli incontri e del tenore delle conversazioni intercettate. Non avrebbe senso, del resto, un incontro tra tesserati per discutere dell’impiego del GIZZI, in presenza di un soggetto estraneo (l’albanese NERJAKU), che più volte venne intercettato in conversazioni aventi ad oggetto risultati di partite e scommesse da effettuare sulle partite stesse. Non colgono nel segno le ulteriori doglianze della Società, in merito all’estraneità del SOLIDORO nell’ambito della compagine. Come riportato è il medesimo calciatore SOLIDORO che sostiene di essere stato tesserato per il SAVONA dal giugno 2014 al giugno 2015. Al riguardo i motivi del SAVONA che escludono qualsivoglia coinvolgimento della società per atti del SOLIDORO, in quanto lo stesso era fuori dalla sfera di controllo avendo interrotto ogni contatto con la società subito dopo l’esonero del DI NAPOLI (dicembre 2014), non scalfiscono l’impianto motivazionale della decisione di primo grado, in quanto il dato oggettivo che rileva per l’ordinamento federale è quello appunto del corso del tesseramento. Non risulta poi che nei confronti del SOLIDORO sia stato adottato da parte del SAVONA alcun provvedimento di esonero. Per queste ragioni l’impugnazione della società risulta essere infondata e la misura della sanzione applicata dal TFN congrua avendo riportato una penalizzazione – e una sanzione economica sicuramente ragionevole (2 punti in classifica e € 10.000,00 di ammenda) e nei limiti edittali; avendo fatto buon uso il TFN dei propri poteri valutativi frutto di discrezionalità congrua e logica alla luce dei fatti contestati ai soggetti legati al SAVONA. Per questi motivi, la CFA, a SS.UU.: - in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L’AQUILA CALCIO 1927 S.r.l. di L’Aquila riduce la sanzione alla penalizzazione di 6 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016 e l’ammenda di € 50.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo. - In parziale accoglimento del ricorso del SANTARCANGELO CALCIO S.r.l., immutata la penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 35.000, con restituzione della tassa reclamo. - Respinge il ricorso del SAVONA FBC S.r.l., con incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it