F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CFA del 04 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. GEROLINO ADOLFO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 E MESI 6 ED AMMENDA DI € 40.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 2. RICORSO DEL SIG. NUCIFORA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA, IN CONTINUAZIONE, PER ANNI 4 E MESI 2 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 3. RICORSO DEL CALC. MELILLO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 4. RICORSO DEL SIG. ULIZIO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA DI ANNI 4 E MESI 6 E L’AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 5. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 6. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2015/2016 ED AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite - 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086/CFA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 118/CFA del 04 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DEL CALC. GEROLINO ADOLFO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4 E MESI 6 ED AMMENDA DI € 40.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 2. RICORSO DEL SIG. NUCIFORA VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA, IN CONTINUAZIONE, PER ANNI 4 E MESI 2 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 3. RICORSO DEL CALC. MELILLO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6 ED AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 4. RICORSO DEL SIG. ULIZIO ANDREA AVVERSO LA SANZIONE, IN CONTINUAZIONE, DELLA SQUALIFICA DI ANNI 4 E MESI 6 E L’AMMENDA DI € 50.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 5. RICORSO DELL’AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 7 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) 6. RICORSO DEL SEF TORRES 1903 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2015/2016 ED AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale/Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 48/TFN del 1.2.2016) I) Il deferimento. Con provvedimento prot. n. 4327/859PF 14-15/SP/blp, del 4 novembre 2015, il Procuratore Federale deferiva, tra gli altri, dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare: (i) il sig. Adolfo GEROLINO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; (ii) il Sig. Vincenzo MELILLO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; (iii) il sig. Vincenzo NUCIFORA, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la S.E.F. Torres 1903 s.r.l.; (iv) il Sig. Andrea ULIZIO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Aurora Pro Patria 1919 s.r.l.; (v) la Società AURORA PRO PATRIA 1919 s.r.l.; (vi) la S.E.F. TORRES 1903 s.r.l., per rispondere, rispettivamente: i) il sig. Adolfo GEROLINO in relazione alle seguenti gare: a) Cremonese – Pro Patria del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A) della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; b) Torres – Pro Patria del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; c) Pro Patria – Pavia del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; con richiesta della sanzione della squalifica di 4 anni e 6 mesi e dell’ammenda di € 80.000,00 così determinata: squalifica 3 anni ed ammenda di € 50.000,00 + 6 mesi ed € 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub a) + 6 mesi ed € 10.000,00 in continuazione per l’illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6 CGS sub c); ii) il sig. Vincenzo MELILLO, in relazione alla seguente gara: a) Cremonese – Pro Patria del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A) della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara; con richiesta della sanzione della squalifica di 3 anni e dell’ammenda di € 50.000,00 + 6 mesi ed € 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub a); iii) il sig. Vincenzo NUCIFORA, in relazione alle seguenti gare: a) Monza – Torres del 17.12.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS; b) Torres – Pro Patria del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) della violazione dell’art. 7, commi 7 del CGS; con richiesta della sanzione della inibizione di 4 anni e 2 mesi e dell’ammenda di € 70.000,00 così determinata: inibizione 4 anni ed ammenda di € 60.000,00 per l’illecito sportivo sub a) + in continuazione 2 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS sub b); iv) il Sig. Andrea ULIZIO, in relazione alle seguenti gare: a) Cremonese – Pro Patria del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A) della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; b) Torres – Pro Patria del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; c) Pro Patria – Pavia del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) della violazione dell’art. 7, commi 1 e 2 del CGS, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi e contestati; con richiesta della sanzione della squalifica di 4 anni e 6 mesi e dell’ammenda di € 80.000,00 così determinata: squalifica 3 anni ed ammenda di € 50.000,00 + 6 mesi ed € 10.000,00 per l’illecito sportivo aggravato sub a) + 6 mesi ed € 10.000,00 in continuazione per l’illecito sportivo aggravato sub b) + in continuazione ulteriori 6 mesi ed € 10.000,00 per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 6 CGS sub c); v) la Società AURORA PRO PATRIA 1919 s.r.l., per quanto rileva in questa sede di reclamo avverso la decisione del TFN pubblicata sul CU n. 48/TFN, in relazione alle seguenti gare: a) Cremonese – Pro Patria del 15.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai tesserati GEROLINO Adolfo, MELILLO Vincenzo e ULIZIO Andrea, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi dai propri tesserati; b) Torres – Pro Patria del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai tesserati GEROLINO Adolfo, MELILLO Vincenzo e ULIZIO Andrea, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi dai propri tesserati; c) Pro Patria – Pavia del 17.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati ai tesserati GEROLINO Adolfo, MELILLO Vincenzo e ULIZIO Andrea, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, nonché della pluralità degli illeciti commessi dai propri tesserati; con richiesta della sanzione, per quanto rileva in questa sede di reclamo avverso la decisione del TFN pubblicata sul CU n. 48/TFN, della penalizzazione di 18 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 così determinata: penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub a) + penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub b) + penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub c); vi) la S.E.F. TORRES 1903 s.r.l., in relazione alle seguenti gare: a) Monza – Torres del 17.12.2014 (Campionato di Lega Pro Girone A) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, comma 2 e dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NUCIFORA Vincenzo, con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti commessi dallo stesso Nucifora; b) Torres – Pro Patria del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS, in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato NUCIFORA Vincenzo, con riferimento alla violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS; c) Torres – Pro Patria del 11.01.2015 (Campionato di Lega Pro Girone A) a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 4, comma 5, del CGS, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone estranee in occasione della gara Torres - Pro Patria dell’11.01.2015; con richiesta della sanzione della penalizzazione di 7 punti in classifica da scontare nella stagione sportiva 2015/2016 + € 30.000,00 di ammenda, così determinata: penalizzazione di 6 punti in classifica per responsabilità oggettiva per l’illecito sportivo aggravato sub a) + ammenda € 30.000,00 per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS sub b) + penalizzazione di 1 punto in classifica per responsabilità presunta per l’illecito sportivo sub c). II) Il giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare. Nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, tutti i suddetti deferiti facevano pervenire al predetto Tribunale propri scritti difensivi, con i quali contestavano gli addebiti di responsabilità loro ascritti a vario titolo dalla Procura Federale. In particolare, il Sig. Gerolino Adolfo proponeva eccezione preliminare di nullità del deferimento a motivo del mancato invio di tutti gli atti del procedimento, richiesti con istanza del 21 luglio 2015; la Aurora Pro Patria 1919, a sua volta, formulava richiesta di stralcio in relazione e con riferimento all’eccezione di nullità sollevata dal Gerolino. In dibattimento, il Tribunale Federale Nazionale esaminava le eccezioni preliminari e le richieste istruttorie formulate dai deferiti, in ordine alle quali così provvedeva: respingeva, con l’Ordinanza n. 1, l’eccezione di nullità del deferimento proposta in via preliminare dal Gerolino sul rilievo che la Procura Federale risultava aver messo a disposizione di quest’ultimo gli atti del procedimento riscontrando la richiesta del di lui difensore; conseguentemente, dichiarava inaccoglibile la richiesta di stralcio della Aurora Pro Patria 1919; respingeva, con l’Ordinanza n. 2, la richiesta di prova testimoniale dedotta dal Sig. Melillo Vincenzo, reputandola irrilevante e comunque inammissibile. Sulla base delle dichiarazioni di responsabilità contestate e delle sanzioni richieste dalla Procura Federale a carico di ciascuno dei suddetti deferiti nei termini esposti al punto I che precede, il Tribunale Federale Nazionale, ascoltate le difese dei deferiti ed il Sig. Melillo Vincenzo personalmente, il 13 gennaio 2016 si riservava la decisione. III) La decisione impugnata del Tribunale Federale Nazionale. Con decisione pubblicata sul C.U. n. 48/TFN, dopo aver premesso considerazioni preliminari di ordine generale, in particolare e per quanto rileva in questa sede, in ordine alla gravità dei comportamenti emersi e contestati, alla formazione ed al raggiungimento della prova nel procedimento sportivo, anche con riferimento alla chiamata in correità, alla condotta punibile ai sensi dell’art. 7, comma 1, del C.G.S., il Tribunale Federale Nazionale passava analiticamente in rassegna ciascuna delle gare oggetto di deferimento, esponendo le responsabilità individuali dei singoli incolpati e, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale, infliggeva le seguenti sanzioni: i) GEROLINO Adolfo: squalifica di anni 4 e mesi 6 e ammenda di € 40.000,00; ii) MELILLO Vincenzo: squalifica di anni 3 e mesi 6 e ammenda di € 50.000,00; iii) NUCIFORA Vincenzo: in continuazione inibizione a volgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC di anni 4 e mesi 2 e ammenda di € 50.000,00; iv) ULIZIO Andrea: in continuazione squalifica di anni 4 e mesi 6 e ammenda di € 50.000,00; v) AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.: 7 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella s.s. 2015-2016; vi) SEF TORRES 1903 S.r.l.: 4 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella s.s. 2015- 2016 e ammenda di € 10.000,00. In particolare, con riferimento alle due società, il Tribunale Federale Nazionale precisava quanto segue in ordine alle modalità di computo della complessiva penalizzazione come sopra ad esse inflitta: - AURORA PRO PATRIA 1919 S.r.l.: per l’illecito relativo alle gare Cremonese – Pro Patria, Torres – Pro Patria e Pro Patria – Pavia, 2 punti di penalizzazione per ogni gara per responsabilità oggettiva semplice, aumentati a 4 per la pluralità di soggetti implicati e ridotti a 3 per il risultato sfavorevole alla Società, complessivamente 9 punti di penalizzazione ridotti a 7 in applicazione dei poteri previsti dall’art. 16, comma 1, CGS; - SEF TORRES 1903 S.r.l.: per l’illecito relativo alla gara Monza – Torres 3 punti di penalizzazione per responsabilità oggettiva aggravata; per l’illecito relativo alla gara Torres – Pro Patria 1 punto di penalizzazione per responsabilità presunta; complessivamente 4 punti, oltre all’ammenda di € 10.000,00. IV) I reclami avverso la decisione del TFN ed i motivi della decisione. Contro la predetta decisione hanno presentato ricorso dinanzi a questa Corte Federale d’Appello tutti i soggetti sanzionati. i) Il calciatore Adolfo Gerolino, in via preliminare, ha reiterato in sede di reclamo l’eccezione di nullità del deferimento già proposta e disattesa dal Tribunale Federale Nazionale, estendendola all’intero procedimento di primo grado, a motivo della violazione del diritto di difesa conseguente al mancato invio da parte della Procura Federale di copia di tutti gli atti del procedimento e della disparità del trattamento subito rispetto a quanti, si asserisce, avrebbero invece ricevuto copia di tali atti. Nel merito, il Gerolino censura la irragionevolezza della gravata decisione poiché perverrebbe immotivatamente ad un giudizio di grave responsabilità in assenza di qualsivoglia elemento di riscontro fattuale e giuridico e si baserebbe su meri sospetti, ombre ed illogiche deduzioni. Il Tribunale Federale Nazionale, in particolare, non avrebbe considerato che non vi sono telefonate dirette tra il Gerolino e l’Ulizio Mauro e gli altri componenti della societas sceleris dalle quali potesse obiettivamente e fondatamente trarsi il convincimento di un coinvolgimento del calciatore Gerolino stesso negli illeciti sportivi al medesimo addebitati e che, in un tale contesto, l’errore da esso compiuto su un retropassaggio di un colpo di testa effettuato nella partita Cremonese – Pro Patria costituisce elemento assolutamente insufficiente a fondare le responsabilità ascritte e le sanzioni inflitte al reclamante. Quest’ultimo deduce, infine, di aver giocato solo 45 minuti della seconda partita incriminata, la Pro Patria – Pavia, senza commettere alcun errore dal quale poter desumere un suo contributo alla realizzazione della combine di tale gara e neppure un minuto della partita Torres – Pro Patria, per la quale deve dunque escludersi ogni relativo coinvolgimento nell’alterazione del risultato. Il Gerolino conclude perché questa Corte, in via preliminare, sospenda la sentenza impugnata e accolga l’eccezione di nullità del deferimento e del procedimento di primo grado; in via principale e nel merito, dichiari il proscioglimento dalle incolpazioni di cui al deferimento e annulli la sentenza impugnata; in via subordinata, ancora, dichiari la derubricazione dell’addebito da illecito sportivo a violazione dell’art. 1-bis, comma 1, C.G.S. ed applichi una sanzione minore e/o comunque quella minima ritenuta di giustizia. L’eccezione di nullità del deferimento e del procedimento di primo grado per violazione del diritto di difesa va rigettata, atteso che, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del C.G.S., è specifico onere del deferito, una volta ricevuta la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, prendere visione e richiedere copia degli atti del procedimento che a tal fine rimangono depositati fino a tre giorni prima della data fissata per il dibattimento, onde consentire alle parti di presentare memorie, formulare istanze e quanto altro esse ritengano utile alla loro difesa. In ordine al profilo della presunta disparità di trattamento subita rispetto ad altri deferiti, l’eccezione del Gerolino va respinta siccome genericamente formulata e priva di ogni elemento di riscontro probatorio. Nel merito, il reclamo non è fondato e la richiesta di sospensione della decisione impugnata va pertanto anche essa rigettata. Occorre premettere, con valenza generalmente riferita a tutte le posizioni in esame, che, come correttamente rilevato dal Tribunale Federale Nazionale, per un verso, la giurisprudenza di questa Corte in materia di illecito disciplinare è consolidata nel ritenere che “la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale” (CGF, 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011) e, per altro verso, che quella prevista dall’art. 7, comma 1, del C.G.S. è una fattispecie di illecito a consumazione anticipata che si realizza, cioè, anche con il solo compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, così che l’evento di danno (ossia il risultato dell’effettiva alterazione) costituisce circostanza aggravante dell’illecito, che tale si è già perfezionato al momento del compimento di un mero tentativo di alterazione di una gara. Alla luce di tali premesse, l’attività di indagine posta in essere dalla Procura Federale ha effettivamente consentito di acquisire agli atti una serie di elementi probatori, desumibili dal decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Catanzaro in data 11 maggio 2015 e dalle ordinanze di convalida e di applicazione delle misure cautelari personali emesse, consistenti nelle attività di P.G. espletate, nelle intercettazioni di comunicazioni telefoniche e nelle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dinanzi all’Autorità Giudiziaria penale e in sede di audizioni dinanzi alla Procura Federale da parte dei tesserati, che, a giudizio di questa Corte, nel loro complesso depongono per la sussistenza delle responsabilità ascritte a carico del sig. Gerolino. In particolare, con riferimento alla partita Cremonese – Pro Patria del 15.12.2014, terminata con il punteggio di 3-1, elementi significativi del coinvolgimento del Gerolino in attività dirette ad alterare lo svolgimento ed il risultato della suddetta gara, anche al fine di consentire a soggetti non tesserati di effettuare scommesse dall’esito sicuro, possono trarsi dalle dichiarazioni in ordine alla compartecipazione alla combine del calciatore rese dal De Pasquale Francesco nelle audizioni del 7 maggio 2015 e del 1° giugno 2015 dinanzi alla Procura Federale, nonché dal Direttore Sportivo del Pro Patria, Tricarico, nell’audizione del 6 luglio 2015, in ordine alla prestazione sicuramente negativa del Gerolino, ma, soprattutto, da tre telefonate intercorse il giorno successivo alla partita, 16 dicembre 2014, due delle quali tra l’Ulizio Mauro e l’Ulizio Andrea ed una tra l’Ulizio Mauro e direttamente il Gerolino, contrariamente a quanto sostiene quest’ultimo, ancorchè anche essa destinata all’utenza portatile del figlio Andrea. Nela dettaglio, con la prima di dette telefonate, delle ore 13.25 (allegato 737 dell’informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM – riprodotta a pag. 306 dell’atto di deferimento 4.11.2015 della Procura Federale), Mauro Ulizio riferisce al figlio Andrea di essere in procinto di recarsi a Genova per incassare anche nell’interesse del figlio; con la seconda (allegato 741 dell’informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM – descritta alla fine di pag. 281 ed all’inizio di pag. 282 dell’atto di deferimento 4.11.2015 della Procura Federale), di rientro da Genova, Mauro Ulizio intende comunicare al figlio Andrea di essere in ritardo e di non poterlo raggiungere, come concordato in precedenza, presso l’abitazione che il figlio condivide con i compagni di squadra, Gerolino e Melillo: a detta comunicazione, effettuata dal padre, come le altre, sull’utenza mobile del figlio, risponde però non Andrea Ulizio ma, occorre sottolineare, direttamente Adolfo Gerolino, con il quale Mauro Ulizio concorda un nuovo e diverso appuntamento nei pressi di un grande albergo ubicato nelle vicinanze del casello di Lainate. Con la terza telefonata, delle ore 20.52 (riprodotta a pag. 307 dell’atto di deferimento 4.11.2015 della Procura Federale), effettuata pochissimo tempo dopo tale incontro, Andrea Ulizio riferisce al padre che mancano cinquecento a tutti e due, Mauro Ulizio riconosce di aver sbagliato ed il figlio rinvia alla prossima volta la soluzione del problema dell’ammanco rilevato. Orbene, ritiene la Corte che dal complesso sistematico di queste significative circostanze – e non solo dunque, di certo, dall’errore compiuto dal Gerolino in occasione del retropassaggio che ha poi comunque comportato la segnatura di una delle reti della Cremonese – delle quali peraltro agli atti del procedimento non è dato trovare alcuna plausibile spiegazione logica alternativa rispetto a quella che depone per una compartecipazione del calciatore alla combine finalizzata all’alterazione della gara del 15.12.2015, emergano elementi di prova a sicuro sostegno del compimento da parte del Gerolino di attività a supporto dell’illecito sportivo contestato e ravvisato dalla decisione impugnata. Quanto alla gara Torres – Pro Patria dell’11.01.2015, conclusasi con il risultato di 4 a 0, anche in tal caso, sussiste la responsabilità ascritta al calciatore: prova se ne trae, ancora una volta, dalle dichiarazioni rese dal De Pasquale Francesco nelle audizioni del 7 maggio 2015 e del 1° giugno 2015 dinanzi alla Procura Federale, nonché dalla telefonata intercorsa il giorno 9 gennaio 2015 tra Mauro Ulizio ed il figlio Andrea alla quale però prende parte direttamente il Gerolino (allegato 882 dell’informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM – descritta alla fine di pag. 374 dell’atto di deferimento 4.11.2015 della Procura Federale), su richiesta del Mauro Ulizio, il quale comunica al Gerolino che per spiegargli quello che aveva deciso di fare gli avrebbe inviato un messaggio su un’altra utenza telefonica reputata evidentemente sicura e destinata quindi allo scambio di informazioni compromettenti tra i due, nonché dalla telefonata del giorno dopo la partita in questione (allegato 962 dell’informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM – descritta a pag. 392 dell’atto di deferimento 4.11.2015 della Procura Federale), nella quale il Gerolino, sempre intervenendo in una conversazione tra Mauro Ulizio ed il figlio, chiede al Mauro Ulizio se fosse tutto a posto e se fosse contento, ricevendo dall’Ulizio padre una risposta positiva unitamente alla precisazione che stavolta l’ho fatto per voi in quanto ve lo meritate. Tale ultima conversazione tra il Gerolino ed il Mauro Ulizio si chiude significativamente con la rassicurazione resa dal secondo al primo che l’indomani pomeriggio si sarebbero incontrati per la restituzione del prestito di 100 euro che Mauro Ulizio aveva in quella stessa conversazione suggerito al figlio Andrea di chiedere a Gerolino, ma soprattutto per la dazione del resto, evidentemente per tale dovendosi intendere la quota parte di denaro spettante al Gerolino per il contributo offerto nell’attività di alterazione della gara in esame. Il tutto va inquadrato e trova logica collocazione nell’ambito delle più esplicite conversazioni telefoniche tra Mauro Ulizio e Marcello Solazzo nelle quali si parla, in relazione alla partita in esame, della necessità di fare recuperare le spese ai ragazzi, da identificarsi nei calciatori facenti parte della combine, tra i quali, per quanto qui rileva, il Gerolino e, nel linguaggio in codice adottato nelle conversazioni telefoniche tra i sodali della combine, spesso qualificati quali operai impiegati presso le concessionarie ai quali viene riconosciuto dall’Ulizio Mauro il merito di pervenire al risultato di ottenere proprio la macchina da loro voluta ossia quella giusta. Per quanto riguarda infine la gara Pro Patria – Pavia del 17.01.2015, conclusasi con il risultato di 2 a 3 e con due espulsioni per la Pro Patria, la compartecipazione del Gerolino all’attività di alterazione della partita, alla quale egli prende parte per tutta la prima frazione di gioco e per 5 minuti circa della seconda, nonostante le non ottimali condizioni fisiche, emerge non soltanto, come per le altre gare di cui si è detto, dalle dichiarazioni rese dal De Pasquale Francesco nelle audizioni del 7 maggio 2015 e del 1 giugno 2015 dinanzi alla Procura Federale e dalle captazioni telefoniche, delle quali subito si dirà, che pure sussistono ed apportano elementi probatori significativi a carico del Gerolino, ma dai fatti accaduti il giorno stesso e quello successivo alla partita Pro Patria – Pavia, allorchè la componente sana dello spogliatoio della Pro Patria, rappresentata in particolare dal capitano Serafini, e lo stesso allenatore, si schieravano apertamente, tra gli altri, contro il Gerolino. Dalle conversazioni intercorse tra Ulizio padre e figlio (allegato 1114 dell’informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM – riportata ed in parte trascritta a pag. 435-436 dell’atto di deferimento 4.11.2015 della Procura Federale), si evince chiaramente e significativamente del terrore di entrambi che la situazione degenerasse e sfuggisse loro di mano (sputtanandosi tutto), in occasione dell’aspro confronto intercorso, tra il primo ed il secondo tempo della gara, tra l’allenatore ed i giocatori del Pro Patria, tra i quali il Gerolino, evento che il giorno successivo alla partita veniva riferito anche a Mauro Ulizio dal Presidente Vavassori, evidentemente reso edotto della gravità della situazione venutasi a creare e della ormai percepita regia occulta del Mauro Ulizio, coinvolgente tra gli altri il Gerolino, finalizzata al boicottaggio delle partite della Pro Patria. Dalla intercettazione della telefonata delle ore 11.10 del 17 gennaio 2015 tra Mauro Ulizio e Adolfo Gerolino (allegato 1081 dell’informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM – riportata a pag. 461 dell’atto di deferimento 4.11.2015 della Procura Federale) si evince, inoltre, come il giorno stesso della partita l’Ulizio intendesse insistentemente (appena 20 minuti prima l’Ulizio aveva chiamato anche Vincenzo Melillo, terzo coinquilino, sempre per lo stesso motivo) recarsi presso l’abitazione che il Gerolino condivideva con Andrea Ulizio apparentemente per ritirare una valigia del figlio. A tal fine, nella citata conversazione, i due si accordano per un appuntamento di li a 10/15 minuti, a casa o presso il bar posto nelle vicinanze di quest’ultima. Anche in ragione dell’esplicito contenuto della conversazione tra Mauro Ulizio e Marcello Solazzo, captata alle ore 10.47 dello stesso 17 gennaio 2015 durante un tentativo di chiamata (allegato 1075 dell’informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM – riportata a pag. 459 dell’atto di deferimento 4.11.2015 della Procura Federale), nella quale al Solazzo che riferisce all’Ulizio che avrebbe portato al figlio Andrea in regalo cinquemila l’Ulizio dichiara invece di preferire che vengano dati diecimila euro a Gerolino, emerge come la ragione per la quale Mauro Ulizio intendeva insistentemente incontrare il Gerolino prima della partita in questione fosse quella di consegnargli tale somma di denaro. In sede di audizione del 4 luglio 2015, il Gerolino ha dichiarato al riguardo alla Procura Federale che l’incontro con il Mauro Ulizio non c’è poi stato e che egli ha portato al campo la valigia di Andrea Ulizio, consegnandola al padre a fine partita. La spiegazione del fatto che il Mauro Ulizio volesse parlare esclusivamente con il Gerolino del ritiro della valigia del figlio Andrea, secondo quanto dichiarato in audizione dallo stesso Gerolino, sarebbe da individuarsi nel fatto che Andrea Ulizio avrebbe delegato personalmente lo stesso Gerolino a consegnare le valige al padre, così che solo il Gerolino, in conclusione, avrebbe saputo quale valigia consegnargli. Orbene, ritiene la Corte che la spiegazione fornita dal Gerolino sia poco credibile, ben potendo una valigia identificarsi con facilità per le sue fattezze esterne o per il suo contenuto, così che alla consegna del bagaglio all’Ulizio avrebbe potuto facilmente attendere, in assenza di Andrea Ulizio, anche il Melillo e non necessariamente il Gerolino. Quanto al fatto che l’incontro di quest’ultimo con il Mauro Ulizio non vi sarebbe stato, non emerge dall’attività di captazione agli atti che l’appuntamento come sopra fissato sia poi stato posticipato o disdetto, sicché non v’è riscontro alla dichiarazione del Gerolino della consegna del bagaglio presso il campo ed a fine partita. La circostanza della consegna del denaro da Mauro Ulizio ad Adolfo Gerolino deve dunque ritenersi come realmente avvenuta. Il coinvolgimento nell’illecito sportivo in esame del Gerolino, e la preoccupazione di quest’ultimo a seguito della presa di posizione del capitano del Pro Patria Serafini e del precipitare degli eventi, si evincono, inoltre, dall’urgenza con la quale il Gerolino stesso chiede a Mauro Ulizio di incontrarsi, all’uopo effettuando egli la telefonata delle ore 19.31 del 17 gennaio 2015 (allegato 1106 dell’informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM – riportata a pag. 462 dell’atto di deferimento 4.11.2015 della Procura Federale). Ad escludere, ancora una volta, l’attendibilità della spiegazione fornita dal Gerolino in sede di audizione presso la Procura Federale, ossia che si trattava di discutere della questione della rescissione del contratto che lo legava alla Pro Patria, è la circostanza che, in detta telefonata, di un tale argomento, ovviamente affrontabile apertamente, in realtà non si parla mai, mentre è lo stesso Gerolino a svicolare la domanda dell’Ulizio (“Eh … ma che è successo?”), rispondendo evasivamente ma significativamente (“capito? … No ehm … che deve succedere direttò … dobbiamo parlare da vicino …”) di voler affrontare la conversazione con la dovuta riservatezza, subito colta dall’Ulizio che, ancora una volta, suggerisce all’interlocutore di utilizzare l’altra utenza telefonica ritenuta sicura (“Chiamami sull’altro numero …”) e ricevendone assenso dal Gerolino (“Si? Va bene dai ciao …”). In conclusione ed alla luce di tutto quanto precede, la Corte ritiene che il TFN abbia correttamente giudicato Gerolino Adolfo responsabile dei tre illeciti sportivi aggravati (per effettiva alterazione del risultato e pluralità di illeciti) al medesimo ascritti: il reclamo è quindi accoglibile solo limitatamente alla domanda di applicazione di una sanzione minore e comunque minima ritenuta di giustizia, sanzione che questa Corte ritiene congruo stabilire nella squalifica di anni 4 e nell’ammenda di € 50.000,00, così calcolata: squalifica di 3 anni e 6 mesi per l’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Cremonese – Pro Patria, oltre alla citata ammenda + 3 mesi in continuazione aggravata per la gara Pro Patria – Pavia + 3 mesi in continuazione aggravata per la gara Torres – Pro Patria. ii) Avverso la statuizione di prime cure, ha proposto tempestivo reclamo il calciatore Vincenzo Melillo, sollecitando, in riforma della gravata decisione, in via principale il proscioglimento da ogni addebito, in via subordinata l’esclusione dell’aggravante con derubricazione della contestazione da illecito sportivo ad omessa denuncia, ed in via ulteriormente gradata l’applicazione della sanzione minima in relazione a tale meno rilevante violazione. L’atto d’appello risulta confezionato in maniera disomogenea e non coordinata con le avanzate istanze, trattando la materia relativa alla principale richiesta solo successivamente a quella concernente le conclusioni svolte in via subordinata. Ciò detto, riordinando l’impugnazione, va premesso che la responsabilità del calciatore viene limitata alla gara Cremonese - Pro Patria del 15.12.2014, terminata con il risultato di 3 a 1, ed è motivata con: “le discutibili prestazioni in campo dei tre calciatori (Andrea Ulizio, Vincenzo Melillo ed Adolfo Gerolino n.d.r.), confermate dalle dichiarazioni del Direttore Sportivo del Pro Patria”. Tuttavia, passando all’individuazione delle singole condotte illecite, la decisione impugnata valuta, in realtà soltanto la posizione di due atleti, riferendo degli errori tecnici del Gerolino e dell’“ingenua, anzi assurda” espulsione dell’Ulizio, senza mai nominare il reclamante Melillo, il quale viene indirettamente considerato unicamente in punto di definizione della responsabilità oggettiva della soc. Pro Patria, allorquando viene pronunciata “con riferimento agli addebiti mossi” ai tre calciatori. Orbene, ritiene la Corte che tali risultanze processuali, unitamente a quanto si specificherà appresso, non possano condurre alla conferma della declaratoria di responsabilità. Ed infatti, se è vero che la decisione richiama la conversazione fra Francesco De Pasquale e Mauro Ulizio, nella quale quest’ultimo assume di poter influenzare le prestazioni agonistiche di numerosi calciatori facendo anche il nome del Melillo, tale accenno si mostra insufficiente ad affermarne il coinvolgimento del medesimo nella consumazione dell’illecito, in mancanza di altri fondanti riscontri, e non a caso altri atleti, a loro volta nominati nel corso della medesima conversazione (La Morte, Arati, Anderson), pur avendo partecipato alla partita Cremonese – Pro Patria, nemmeno sono stati deferiti. E’ realistico, pertanto, che si tratti di millantazione dell’Ulizio onde convincere il proprio interlocutore che la realizzazione del disegno fraudolento poteva ritenersi certa. Neanche la coabitazione del Melillo nel medesimo appartamento con i compagni di squadra Ulizio e Gerolino offre elementi di colpevolezza per il primo, risultando ex actis che lo stesso Melillo faceva vita a sé, non partecipando alle cene ed alle riunioni organizzate dal Mauro Ulizio, alle quali, viceversa, erano invitati e presenti i suoi colleghi. Il reclamo proposto dal calciatore Melillo va pertanto accolto, dovendosi pronunciare il suo proscioglimento per insufficienza di prove concludenti. iii) L’avv. Vincenzo Nucifora, nel suo reclamo, con riferimento all’illecito sportivo di cui è stato riconosciuto responsabile in relazione alla gara Monza – Torres del 17.12.2014, lamenta l’erroneità della decisione impugnata del TFN per avere essa totalmente pretermesso il materiale probatorio offerto in primo grado dal reclamante stesso ed in particolare la lettura alternativa, plausibile e perfettamente confacente al dato letterale dei quattro colloqui telefonici intercettati (costituenti l’unico elemento di prova a carico del Nucifora, ancorchè il relativo contenuto, secondo il reclamante, non si presenti serio, preciso e concordante) proposta dal Nucifora stesso, ossia che tutti detti colloqui, il cui linguaggio è non già criptico ma ispirato a opportuna riservatezza, fossero in realtà riferiti alle trattative per la cessione del calciatore Virdis, nonchè le dichiarazioni confessorie del sig. Maurizio Antonio Pagniello che, pur essendo stato ritenuto dal TFN soggetto in generale pienamente attendibile, nel caso di specie non sono state valorizzate come dovuto, laddove il Pagniello attesta di non conoscere l’avv. Nucifora e di attribuire l’iniziativa volta alla combine della predetta gara Monza – Torres esclusivamente al sig. Mauro Ulizio. Con riferimento alla responsabilità ascritta all’avv. Nucifora dalla decisione impugnata per violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. in relazione alla gara Torres – Pro Patria dell’11.01.2015, il reclamante si duole, altresì, del fatto che non esiste agli atti un solo elemento in grado di dimostrare che egli avesse la pur pallida contezza di un illecito sportivo relativo alla gara in questione, atteso che dall’unica intercettazione telefonica tra l’Ulizio Mauro ed il Nucifora, su cui si fonda la decisione del TFN, non emergono indizi di prova gravi, precisi e concordanti dai quali poter desumere la conoscenza da parte del D.S. della Torres di comportamenti illeciti interessanti la riferita partita con la Pro Patria. L’avv. Nucifora contesta, infine, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla quantificazione delle sanzioni irrogate dal TFN, e conclude affinché questa Corte: in via principale, lo prosciolga da ogni addebito; in via subordinata, derubrichi gli illeciti contestati in violazione dell’art. 1-bis del C.G.S. ovvero in omessa denuncia per quanto concerne l’illecito sportivo contestato; in via di estremo subordine, riduca la sanzione tenendo conto del minimo edittale previsto dalla normativa previgente il C.U. n. 06/A del 7.7.2015, delle circostanze attenuanti generiche, nonché della continuazione sull’omessa denuncia in materia di scommesse sanzionata dal TFN con C.U. n. 17/TFN del 20.8.2015 ed afferente al medesimo procedimento. Il reclamo è infondato nel merito e merita parziale accoglimento solo limitatamente alla domanda proposta in via di estremo subordine volta alla riduzione della sanzione inflitta. Non sussistono infatti dubbi, ad avviso della Corte, sulla sussistenza delle responsabilità che la decisione impugnata attribuisce all’avv. Nucifora a titolo di illecito sportivo, con riferimento alla gara Monza – Torres del 17.12.2014, nonchè di omessa denuncia di illecito sportivo, con riferimento alla gara Torres – Pro Patria dell’11.01.2015. E ciò in quanto non appare minimamente verosimile che il contenuto dei colloqui telefonici intercettati tra l’Ulizio ed il Nucifora possa essere alternativamente letto, nei termini proposti dal reclamante, e cioè in realtà riferito a contatti finalizzati al trasferimento del calciatore Virdis che si asserisce fossero, all’epoca dei fatti, in corso ed affidati nell’interesse della Torres al duo Ulizio - Nucifora. Premesso che il linguaggio utilizzato nei colloqui telefonici captati può essere in taluni casi non criptico, di certo esso difficilmente appare ispirato ad esigenze di effettiva riservatezza, viepiù se tali esigenze fossero realmente riferite, come si vorrebbe accreditare da parte del reclamante, alla vicenda dell’eventuale trasferimento di un calciatore. Non merita, poi, particolare approfondimento la questione relativa all’iniziativa della combine della partita Monza – Torres, ossia se essa sia stata effettivamente assunta dall’Ulizio, come il Nucifora sostiene richiamando la dichiarazione del Pagniello, soffermandosi altresì sulla circostanza delle due diverse cene nelle quali reiterati tentativi di accordo illecito furono posti in essere, o piuttosto dal Nucifora, come ha ritenuto la decisione impugnata, giacché, come si è già avuto occasione di chiarire esaminando il reclamo del calciatore Gerolino, la responsabilità per illecito sportivo consegue al solo compimento da parte di uno dei soggetti di cui all’art. 1-bis, commi 1 e 5, del C.G.S., di qualsivoglia atto (di ideazione, di impulso, esecutivo, di compartecipazione attiva o passiva, etc.) diretto ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara. La circostanza del ruolo svolto nella combine può dunque assumere rilievo ai fini della commisurazione del grado di responsabilità nell’illecito sportivo e della valutazione della gravità della relativa sanzione, ma non incide sul perfezionamento della fattispecie prevista dall’art. 7, comma 1, del C.G.S., trattandosi di illecito a consumazione anticipata. La Corte ritiene che la compartecipazione dell’avv. Nucifora all’illecito sportivo in questione risulti provata, anche in base alla propria consolidata giurisprudenza più volte citata (C.G.F., 19 agosto 2011, C.U. n. 47/CGF del 19 settembre 2011), considerato l’elevato numero delle telefonate intercorse nella giornata del 16.12.2014 tra il Nucifora e l’Ulizio, la concitazione che le ha caratterizzate e l’insolito orario di svolgimento (anche a ridosso della mezzanotte) in particolare dell’ultima di tali conversazioni, circostanze, queste, che, anche solo sul piano logico, già di per sé appaiono in nessun modo compatibili con la conduzione di meri contatti finalizzati al tentativo di ottenere il trasferimento di un calciatore. La frenesia nel chiudere l’affare oggetto dei contatti telefonici captati tra il pomeriggio e la notte del 16.12.2014 e la necessità di procedere al pagamento del relativo corrispettivo la mattina stessa del giorno successivo, ossia quello della partita in esame, come si rileva da una delle telefonate tra i due sodali (all. 777 telefonata del 16.12.2014 ore 22.10 progr. 3167 da Ulizio Mauro a Nucifora), appaiono elementi tanto logici e coerenti con il tentativo di combinare l’illecito sportivo contestato dalla Procura Federale ed addebitato dal TFN all’avv. Nucifora quanto, per converso, incredibili e fantasiosi se riferiti alla tesi del trasferimento del calciatore Virdis propugnata dallo stesso Nucifora. Laddove poi si consideri il contenuto della telefonata tra l’Ulizio ed il Carluccio (all. 779 dell’informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM riprodotta a pagg. 335-336 dell’atto di deferimento della Procura Federale) di poco precedente quella che il primo avrebbe fatto verso mezzanotte al Nucifora per riferire l’esito negativo dei serrati tentativi di convincere il Presidente del Monza ed il contenuto di quest’ultima conversazione, appare chiaro ed inequivocabile che tali tentativi non hanno mai avuto ad oggetto il trasferimento del calciatore Virdis ma unicamente la combine della gara Monza – Torres del 17.12.2014. Con la prima di tali telefonate, infatti, il Carluccio chiede all’Ulizio se il motivo della mancata definizione fosse “perché si cacano addosso?”, ricevendone conferma positiva dall’Ulizio. Con la seconda, l’Ulizio chiarisce al Nucifora che, sopraggiunta infruttuosamente la notte tra il 16 ed il 17 dicembre, è ormai inutile perdere altro tempo con i dirigenti del Monza “anche perché loro … non lo so adesso hanno chiesto di andare via, dente avvelenato quindi magari saranno sai anche … l’ultima partita della morte per … per essere, essere … essere anche osannati quando vanno via capito? ….”, riferendosi chiaramente al desiderio dei calciatori che lasceranno la squadra del Monza di mettersi in luce in tale ultima occasione. Motivazioni, queste, del diniego alla prosecuzione dei contatti tra l’Ulizio e la dirigenza del Monza che, ancora una volta, nulla hanno a che vedere con le trattative per un eventuale trasferimento del Virdis. Con riferimento alla responsabilità ascritta all’avv. Nucifora dalla decisione impugnata per violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. in relazione alla gara Torres – Pro Patria dell’11.01.2015, occorre innanzi tutto ricordare come agli atti del procedimento sussistono le prove della combine della gara in questione e che le stesse hanno portato in primo grado al riconoscimento della responsabilità per illecito sportivo a carico di numerosi soggetti, tra i quali, per quanto qui rileva, gli odierni reclamanti Andrea Ulizio e Adolfo Gerolino. Contrariamente a quanto sostenuto dall’avv. Nucifora, poi, la decisione impugnata del TFN ha ravvisato, sulla base dei contenuti dell’intercettazione telefonica intercorsa tra l’Ulizio Mauro ed il reclamante, del tutto correttamente, ad avviso di questa Corte, sufficienti elementi di prova non della conoscenza da parte del D.S. della Torres di pregressi fatti illeciti interessanti la riferita partita con la Pro Patria, come il reclamante assume, quanto della sollecitazione da parte dell’Ulizio a prendervi parte. In tal senso, chiaramente ed inequivocabilmente depone la nota captazione telefonica (all. 870 dell’informativa di reato Prot. 200/2015/Mob/SCO_A/RM – riportata a pag. 366 dell’atto di deferimento 4.11.2015 della Procura Federale): “domenica come … com’è la situazione?” chiede l’Ulizio al Nucifora e quest’ultimo “… come a Monza … alla morte … noi siamo messi in una situazione disperata … alla morte …”, esplicitamente facendo poi riferimento alla posizione di quintultima in classifica della Torres, i cui calciatori erano quindi determinatissimi a fare punti. Significativamente poi alla domanda finale dell’Ulizio “quindi non … non facciamo niente …”, il Nucifora così concludeva “… io no … ma io neanche ci starò alla partita, io oggi chiudo …”, alludendo alla volontà di lasciare l’incarico di D.S. della Torres. A tale telefonata seguiva quella dell’Ulizio al sodale Carluccio, al quale il primo riferiva dell’esito negativo del tentativo di coinvolgere nella combine della gara Torres – Pro Patria anche il Nucifora, essendo quest’ultimo in procinto di dimettersi e concludendo in termini ancora una volta molto significativi (“capito? Quindi … niente … dobbiamo cercare di farla così come ti ho detto io … scusa cerchiamo di farla ..”) nel senso di procedere nell’illecito sportivo nei termini già previsti. Ne consegue che il Nucifora, anche se non è stato parte dell’illecito sportivo in questione, di cui infatti al medesimo mai è stata contestata la responsabilità, e nemmeno ne ha probabilmente conosciuto gli esatti termini realizzativi, ciò nonostante ha avuto contezza della volontà dell’Ulizio di combinare illecitamente la partita all’atto del tentativo di quest’ultimo di coinvolgerlo nella sua qualità di D.S. della Torres. Pur non aderendovi, pertanto, il Nucifora ha tuttavia omesso di denunciare un tale tentativo di coinvolgimento nell’illecito, come era suo specifico dovere fare e tanto basta per confermare la sua responsabilità ai sensi dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. In accoglimento della domanda subordinata di riduzione della sanzione inflitta, la Corte pertanto così determina le sanzioni a carico del Nucifora Vincenzo: per l’illecito sportivo relativo alla gara Monza – Torres inibizione di anni 3 ed ammenda di € 50.000,00; per la omessa denuncia dell’illecito sportivo relativo alla gara Torres – Pro Patria ammenda di € 10.000,00. iv) Il calciatore Andrea Ulizio, deferito e poi sanzionato come innanzi, ha reclamato avverso la pronuncia di condanna, denunciando che la relativa motivazione sarebbe viziata da colpevoli omissioni e da erronee indicazioni, causate da una ricostruzione erronea e fuorviante delle circostanze di fatto, eccependo altresì che la decisione avrebbe inammissibilmente invertito l’onere probatorio, in quanto la prospettazione accusatoria sarebbe rimasta priva di validi elementi di prova, sicchè, sostanzialmente, il reclamante sarebbe stato condannato in quanto “non poteva non sapere quello che faceva suo padre factotum Maurizio Mauro”. Osserva, anzitutto, la Corte che siffatta letterale formulazione del gravame (“factotum”) conferma il ruolo decisivo del Mauro Ulizio, vero deus ex machina dell’intera vicenda quale dirigente occulto della Pro Patria, pertanto a giusta ragione definito dal TFN “principale attore della squallida storia ed organizzatore della combine”. Passando ai motivi di gravame, sopra riassunti, ritiene il Giudicante che, contrariamente a quanto eccepito in reclamo, sono agli atti insuperabili elementi di prova in ordine alla colpevolezza del ricorrente. In proposito, costituiscono decisivo elemento di prova le numerose telefonate innanzi dettagliatamente esaminate nella motivazione riguardante il calciatore Gerolino (qui non riprodotte per evitare inutili ripetizioni), intervenute fra il Mauro Ulizio ed il proprio figlio Andrea, il cui cellulare è costantemente utilizzato, anche dal padre, nelle numerose iniziative volte ad alterare i risultati delle partite disputate dalla Pro Patria. Inoltre, l’indubbio ruolo rivestito dal Mauro Ulizio, come sopra riconosciuto dalla difesa dello stesso figlio, consente di convenire con la decisione di prime cure laddove la stessa, a proposito della gara Cremonese - Pro Patria del 15.12.2014, lo definisce “sprovvisto del benché minimo scrupolo, anche paterno, avendo spregiudicatamente coinvolto nel proprio progetto illecito il figlio Andrea”. Siffatto punto dell’impugnata decisione non è stato specificamente gravato dal reclamante, sicchè la sua responsabilità appare indubbia ed è comunque confermata dalle telefonate scambiate fra padre e figlio. Nel corso di tali comunicazioni, il secondo riferisce al primo in ordine alla mancanza di un qualcosa numericamente indicato, conseguendo, in risposta, pieno consenso da parte del genitore: tali conversazioni, pur utilizzando un linguaggio criptico, possono venir considerate soltanto quale riferimento al “prezzo” dell’illecito. Per quanto riguarda la gara Torres - Pro Patria dell’11.01.2015, terminata con il punteggio di 4 a 0 in favore della società ospitante, la responsabilità del giovane Ulizio non può che venir confermata in quanto, anzitutto, ancora una volta la relativa statuizione non risulta specificamente gravata con l’atto d’appello, limitato soltanto a contestazioni generiche, inidonee ad escludere la responsabilità dell’odierno reclamante nella consumazione della condotta fraudolenta. Peraltro, in aggiunta a tale emergenza processuale, la partecipazione dei calciatori, fra i quali l’Andrea Ulizio, alla consumazione dell’illecito (senza la cui collaborazione, ovviamente, nessun risultato potrebbe venir alterato) risulta dall’intercettazione della telefonata intercorsa fra Mauro Ulizio e Sollazzo Marcello (calciatore svincolato) nella quale il riferimento agli atleti emerge chiaramente dalle parole: “sono i raga… i…i… quelli che lavorano li alla Società….concessionaria”. Non è revocabile in dubbio che il ricordato riferimento non possa che riguardare una società di calcio ed i calciatori per la stessa tesserati fra i quali, appunto, l’odierno reclamante e l’Adolfo Gerolino. Altrettanto deve affermarsi relativamente alla partita Pro Patria – Pavia del 17.01.2015, terminata 2 a 3 in favore degli ospiti, dal momento che la partecipazione dell’Andrea Ulizio alla combine risulta da una telefonata con il padre, debitamente intercettata, dalla quale affiora il consapevole concorso del figlio nell’alterazione del risultato della gara in combutta con il collega Gerolino (pure deferito e sanzionato), espressamente nominato nel corso della conversazione. In conseguenza della sicura partecipazione del reclamante alla realizzazione degli illeciti contestati, la Corte è chiamata a determinare la relativa sanzione, come richiede il proposto gravame. Sanzione che questa Corte ritiene congruo stabilire nella squalifica di anni 4 e nell’ammenda di € 50.000,00, così calcolata: squalifica di 3 anni e 6 mesi per l’illecito sportivo aggravato relativo alla gara Cremonese – Pro Patria, oltre alla citata ammenda + 3 mesi in continuazione aggravata per la gara Pro Patria – Pavia + 3 mesi in continuazione aggravata per la gara Torres – Pro Patria. v) Giova preliminarmente ricordare che l’Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. (in prosieguo anche solo Pro Patria) è stata sanzionata con la penalizzazione di 7 punti in classifica in relazione a tre gare: Cremonese – Pro Patria, Torres – Pro Patria e Pro Patria – Pavia a titolo di responsabilità oggettiva con l’aggravante ex art. 7.6 C.G.S. per la prima e terza gara, di responsabilità oggettiva e presunta, sempre con l’aggravante ex art. 7.6 C.G.S., per la seconda. L’impugnazione della società è diretta a conseguire in via principale il proscioglimento da tutti i capi d’incolpazione nell’ipotesi proscioglimento dei propri tesserati ed in via subordinata, qualora tale responsabilità fosse ritenuta provata, ad ottenere contenuto trattamento sanzionatorio, con l’esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7.6 C.G.S.. La ricorrente, di conseguenza, non contesta il principio della responsabilità oggettiva, ritenendola applicabile alla vicenda di specie per l’ipotesi di condanna dei propri tesserati, e quindi il ricorso è motivato soltanto in relazione alla richiesta subordinata, sollecitandone l’accoglimento in virtù del principio di proporzionalità della pena ex art. 7.4 C.G.S. alla gravità del tipo di responsabilità addebitatale. A sostegno dell’indubbio potere di graduazione della sanzione attribuito agli Organi della Giustizia Sportiva, la reclamante richiama numerosi precedenti di questa Corte, chiedendo che di tale potere venga effettuata corretta applicazione, osservando, a tali fini riduttivi, che le azioni compiute dal Mauro Ulizio – formalmente estraneo alla società - costituiscono un unico disegno criminoso, compiutosi tra il 15 dicembre 2014 ed il 17 gennaio 2015, e che a questo punto l’ex Presidente della Pro Patria, Pietro Vavassori era intervenuto allontanando tutte le persone sospette, fra le quali il principale organizzatore degli illeciti. La società reclamante, inoltre, invoca, quale circostanza attenuante, l’adozione di particolari iniziative, costituite dal Codice ex D.Lgs. 231/2001 e dal Meccanismo antifrode, deducendo che tale attività costituisce puntuale applicazione dello Statuto Federale laddove, all’art. 7, comma V, invita le società ad adottare “modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire il compimento di atti contrari ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto”. Osserva, la stessa reclamante, che le condotte spontaneamente da essa assunte nel rispetto dei principi appena riprodotti, meritano adeguata valutazione, con conseguente alleggerimento delle sanzioni inflitte. Ritiene la Corte che tali argomentazioni, confortate dalle risultanze processuali, debbano venir apprezzate in relazione al giudizio di gravità e, quindi, alla rideterminazione della pena, da infliggersi secondo i criteri appresso precisati. Ad avviso del Giudicante la pronuncia di prime cure è condivisibile laddove ha considerato quale pena base quella di 2 (due) punti di classifica per ogni illecito, cui avrebbe dovuto aggiungersi, secondo le valutazioni di questa Corte, l’ammenda di € 10.000,00 per le aggravanti contestate (sul punto tuttavia non c’è doglianza incidentale della Procura Federale) e non già due ulteriori punti di penalizzazione per ogni illecito, poi ridotti, una prima volta, per il risultato sfavorevole alla società e, una seconda volta, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del C.G.S.. Tale sanzione, tuttavia, deve venir mitigata riducendola ad 1 (uno) solo punto – sempre per ogni gara – in considerazione delle circostanze attenuanti costituite dalla richiamata adozione da parte della reclamante, senza alcun obbligo in proposito, del Codice antifrode e del Modello di gestione ex D.Lgs. 231/01. Inoltre, anche l’immediato allontanamento dei responsabili non appena percepitane l’attività illecita, concorre, quale circostanza attenuante, alla riduzione della pena. In virtù di tali apprezzamenti, la Corte esclude la responsabilità presunta in virtù della non cumulabilità con quella oggettiva in virtù del recente insegnamento impartito dalle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni con decisione n. 4/2016 secondo la quale “dalla pluralità di illeciti attribuibili a diverso titolo a soggetti appartenenti al medesimo sodalizio, non discende anche una pluralità di illeciti commessi dalla società, ma un solo illecito con una sola responsabilità”. Conclusivamente, in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla Aurora Pro Patria 1898 s.r.l., la Corte, considerate le attenuanti, riduce la sanzione alla penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontare nella s.s. 2015-2016. vi) Il reclamo, infine, della SEF Torres 1903 s.r.l. (in prosieguo anche solo Torres) è diretto a conseguire, in via principale, l’annullamento della penalizzazione di complessivi 4 punti irrogati dal Tribunale Federale Nazionale, di cui 3 punti inflitti dalla decisione impugnata per responsabilità oggettiva aggravata per l’illecito relativo alla gara Monza – Torres ed 1 punto per responsabilità presunta per l’illecito relativo alla gara Torres – Pro Patria, nonchè dell’ammenda di € 10.000,00 per responsabilità oggettiva per la violazione dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. in relazione all’illecito sportivo della gara Torres Pro Patria. La Società contesta che l’illecito sportivo e l’omessa denuncia ascritti alla responsabilità dell’avv. Nucifora, già D.S. della Torres, siano idoneamente supportati da seri ed oggettivi riscontri probatori. In particolare, la Torres si duole del fatto che la decisione impugnata non abbia tenuto in debita considerazione la lettura alternativa offerta dall’avv. Nucifora in merito ai contenuti delle intercettazioni telefoniche, privilegiando un’interpretazione sommaria delle stesse, sulle quali soltanto si è basato il giudizio di responsabilità del tesserato Nucifora espresso dall’Organo di giustizia di primo grado e, conseguentemente, la sanzione irrogata a carico della Società. In via subordinata, qualora la responsabilità del Nucifora fosse confermata, la Società chiede un più mite trattamento sanzionatorio, tenuto conto in particolare della tenuità e della continuazione dei fatti in contestazione con quelli già sanzionati, a carico della Società, con la decisione di questa Corte di cui al C.U. 17/CFA del 28.8.2015. Per quanto sopra detto esaminando e giudicando il reclamo dell’avv. Nucifora, le responsabilità tanto dell’illecito sportivo relativo alla gara Monza – Torres che dell’omessa denuncia relativa alla gara Torres – Pro Patria sono state anche in questa sede confermate a carico dell’ex D.S. della Torres. E tuttavia, va accolta la domanda di annullamento delle sanzioni inflitte dalla decisione impugnata, limitatamente alla penalizzazione di 1 punto inflitta dal Tribunale Federale Nazionale a titolo di responsabilità presunta per l’illecito relativo alla gara Torres – Pro Patria, in ossequio alla ricordata decisione n. 4/2016 delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni; va considerato, inoltre, che l’ammenda per responsabilità oggettiva per la violazione da parte del Nucifora dell’art. 7, comma 7, del C.G.S. in relazione all’illecito sportivo della medesima gara Torres - Pro Patria, può ritenersi assorbita nella ammenda di € 10.000,00, che viene inflitta alla Torres unitamente alla penalizzazione di 2 punti da scontarsi in classifica nella Stagione Sportiva 2015/2016, a titolo di responsabilità oggettiva aggravata per l’illecito sportivo relativo alla gara Monza – Torres di cui si è reso responsabile il Nucifora. V) Il dispositivo. Per questi motivi, le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello: (i) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Gerolino Adolfo ridetermina la sanzione nella squalifica per anni 4 e nell’ammenda di € 50.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo; (ii) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Nucifora Vincenzo ridetermina la sanzione nella squalifica per anni 3 e nell’ammenda di € 60.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo; (iii) in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Melillo Vincenzo annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo; (iv) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Ulizio Andrea ridetermina la sanzione nella squalifica per anni 4 e nell’ammenda di € 50.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo; (v) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Aurora Pro Patria 1919 S.r.l. di Varese riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2015/2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo. (vi) in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società SEF Torres 1903 S.r.l. di Sassari riduce la sanzione alla penalizzazione di punti 2 da scontarsi in classifica nella Stagione Sportiva 2015/2016 e all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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