F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/MESSINA DEL 21.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 22.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO F.C. CASERTANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CASERTANA/MESSINA DEL 21.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 97/DIV del 22.12.2015) La ricorrente propone reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Casertana/Messina del 21.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 97/DIV del 22.12.2015) per indebita presenza all'inizio della gara nel recinto di gioco di persone non autorizzate che fraudolentemente tentavano di accreditarsi come autorizzate. La ricorrente, evidenzia la non proporzionalità della sanzione ad essa comminata rispetto ai fatti verificatisi e all'entità dell'infrazione contestata, anche in virtù della non sussistenza di episodi di intolleranza, indisciplina o mancanza di riguardo nei confronti del rappresentante della Lega Pro, Procura Federale, Terna arbitrale e tesserati della squadra ospite. Chiede infine l'annullamento dell'ammenda di € 1.500,00 o, in via subordinata, una congrua riduzione della sanzione pecuniaria. La Corte, letto il ricorso ed udita la parte, pone in evidenza la sussistenza dei divieti in ordine alla presenza, nel recinto di gioco, di persone non autorizzate e pertanto ritiene la ricorrente responsabile dei fatti verificatisi. Ad ogni modo, ritiene, vista l'insussistenza di casi di indisciplina o disturbo, la sanzione irrogata eccessiva. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Casertana S.r.l. di Caserta riduce la sanzione dell’ammenda ad € 750,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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