F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI ANDREA SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it
2. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ROSSI ANDREA SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015)
La U.S. Salernitana 1919 S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015 con la quale, in riferimento alla gara tra U.S. Salernitana e Cagliari del 24.12.2015, ha comminato la squalifica per 4 giornate effettive di gara al calciatore Rossi Andrea “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (quinta sanzione); per avere, al 39° del secondo tempo, a 2 gioco fermo, spinto energicamente un calciatore avversario e tentato, successivamente, di colpirlo con un pugno”. A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione ha proposto ricorso deducendo alcuni motivi. In particolare la ricorrente ha sostenuto la erroneità della qualificazione dei fatti contestati e la eccessività della sanzione. Secondo la U.S. Salernitana il comportamento del calciatore avrebbe avuto natura non violenta e si sarebbe trattato di un comportamento antisportivo. Inoltre, a dire della ricorrente, vi sarebbe stata una forte provocazione da parte di giocatore avversario della quale il calciatore sarebbe stato destinatario nell’occasione. Ne conseguirebbe che la sanzione inflittagli risulterebbe eccessiva e sproporzionata in relazione ai fatti contestati. Il ricorso appare parzialmente fondato in considerazione della provocazione subita dal calciatore della U.S. Salernitana. Il ricorso deve essere pertanto parzialmente accolto riducendo la sanzione da 4 giornate a 3 giornate per il calciatore Rossi Andrea. Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Rossi Andrea a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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