F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO U.S. SALERNITANA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA SALERNITANA/CAGLIARI CALCIO DEL 24.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 59 del 24.12.2015) infliggeva al calciatore Sciaudone Daniele della U.S. Salernitana 1919 la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara per la sua condotta nella partita Salernitana/Cagliari del 24.12.2015. Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la U.S Salernitana 1919 S.r.l ritenendo la sanzione eccessiva e chiedendone la riduzione. E ciò perché il giocatore del Cagliari Melchiorri Federico aggrediva lo Sciaudone colpendolo all’altezza dello zigomo/naso, senza procurargli alcun danno, con un movimento dell’avambraccio in avanti e diretto al viso. In risposta, Sciaudone tentava di colpire con un pugno al viso il suddetto numero nove del Cagliari, Melchiorri, che schivava il colpo. Lo Sciaudone, pertanto, è stato aggredito con una gomitata in viso dall’avversario ed ha quindi reagito senza colpirlo. Inequivocabile è da ritenersi la provocazione e la circostanza che l’incolpato non ha tenuto un comportamento violento. Si è trattato quindi di un mero tentativo che ha costituito un atteggiamento reattivo ad un grave torto subito e certificato dagli organi presenti. Il ricorso va accolto in relazione alla doglianza concernente l’entità della sanzione. Dallo svolgersi dei fatti, così come rapportati, non si può non riconoscere al ricorrente l’attenuante della provocazione. Resta il comportamento dell’incolpato, definito dalla difesa come “tentativo”di violenza: cioè atti idonei diretti in modo non equivoco (art.56 c.p.) a sferrare un pugno. Tale condotta non può restare impunita in quanto contrasta con i principi ed i doveri cui devono attenersi tutti i soggetti nell’ambito dell’attività sportiva. In virtù della concessione dell’attenuante della provocazione e del fatto che la violenza non si è consumata, si riduce la sanzione a 2 giornate di squalifica. 3 Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Salernitana 1919 S.r.l. di Salerno riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Sciaudone Daniele a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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