F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GEIJO PAZOS ALEXANDRE SEGUITO GARA BRESCIA/TERNANA DEL 27.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 28.12.2015)
F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 061/CSA del 15 Gennaio 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 121/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it
4. RICORSO BRESCIA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GEIJO PAZOS ALEXANDRE SEGUITO GARA BRESCIA/TERNANA DEL 27.12.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 60 del 28.12.2015)
La società Brescia Calcio S.p.A. proponeva reclamo avverso la pronuncia del Primo Giudice, che all’esito del referto arbitrale della gara Brescia/Ternana disputata il 27.12.2015, aveva inflitto 2 giornate di squalifica al suo calciatore Geijo Pazos Alexandre, sostenendo l’eccessiva afflittività della sanzione, a fronte di un comportamento del medesimo ritenuto non particolarmente grave. Ritiene la Corte di non condividere le ragioni del reclamo, che per l’effetto, reputa infondato. Le circostanze poste dal Giudice Sportivo a base del proprio provvedimento sono tutte assistite da fonte privilegiata di prova che non può essere scolpita da diverse valutazioni. Ed invero, in primo luogo, vi è l’espulsione del calciatore e nonostante la gravità o meno del comportamento che ha determinato la decisione arbitrale, la stessa non può essere sindacata dalla Giustizia domestica. All’espulsione, che già di per sé comporta un’adeguata sanzione, si aggiunge l’ulteriore autonomo comportamento del calciatore, posto in essere mentre lasciava il terreno di gioco. Risulta dal rapporto del quarto Ufficiale che detto calciatore proferiva espressioni decisamente poco urbane ed oltretutto, poneva in essere un comportamento che non può essere tollerato perché devesi ritenere l’estrinsecazione di un atteggiamento palesemente minaccioso. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Brescia Calcio S.p.a. di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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