F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. BIANCONI NIKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/LUCCHESE DEL 27.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. BIANCONI NIKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/LUCCHESE DEL 27.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016) Il Giudice di prime cure, visto il rapporto dell’assistente arbitrale, allegato al referto del Direttore di gara, ha inflitto la sanzione in quanto, durante lo svolgimento della gara di Lega Pro, Girone B, Ancona/Lucchese del 27.2.2016 (3-0), al minuto 10° del secondo tempo, il calciatore della Lucchese, Bianconi Niko (maglia n. 20), veniva espulso perché (rapporto dell’assistente) “ … a gioco fermo in prossimità della bandierina d’angolo, a voce alta offendeva la mia persona con frasi tipo (sei una testa di c…, datti una svegliata c……)”. Il reclamante sig. Bianconi Niko lamenta che de bandierina d’angolo, ove avrebbe udito le frasi offensive pronunciate dal reclamante, che presso l’area tecnica della panchina, ove avrebbe udito nella medesima circostanza temporale la frase che sarebbe stata pronunciata a suo dire dal direttore tecnico sig. Galli Giovanni. Ritiene, dunque, improbabile che, nella medesima circostanza temporale, egli abbia potuto udire distintamente entrambe le frasi che l’assistente stesso riferisce essere state pronunciate contestualmente a notevole distanza l’una dall’altra. In ogni caso, poi, secondo il reclamante difetterebbe la pro Da ultimo, il sig. Bianconi evidenzia come la sanzione a lui comminata appaia eccessiva in relazione alla natura e alla gravi Sotto tale profilo, il ricorrente richiama alcune decisioni della giustizia sportiva adottate in relazioni a condotte ben più gravi rispetto a quella contestata. Chiede quindi in riforma della decisione 5 impugnata, di annullare e, in denegata ipotesi, di ridurre la sanzione inflitta. All’esito della camera di consiglio svoltasi in data 8.3.2016 questa Corte Sportiva di Appello Nazionale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Il ricorso non può trovare accoglimento. Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio, connotate dalla nota fede privilegiata, emerge come, nel caso di specie, la condotta del calciatore della società Lucchese, sig. Bianconi Niko sia senza dubbio meritevole di censura e sanzione. Inconferente l’assunto difensivo in ordine all’asserito posizionamento dell’Assistente dell’arbitro, e alla sua improbabile percezione di quanto udito, anche laddove si consideri il contesto dei luoghi di cui trattasi (vicino alla bandierina), da un lato, e il fatto della contemporaneità di quanto segnalato (10° del st), con altra segnalazione relativa al DS della Lucchese sig. Galli Giovanni. Le circostanze di tempo (stesso minuto) e di luogo (bandierina – panchina) non impediscono in alcun modo la percezione esatta di frasi peraltro assai brevi come quelle di cui trattasi. Pur, infine, considerando il frangente di concitazione agonistica offerto, in via difensiva, a titolo di attenuante dal ricorrente, l’espressione nel caso di specie utilizzata non può che essere qualificata, a fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, come offensiva nei confronti dell’Assistente di gara. Pertanto, non può essere accolta neppure la richiesta subordinata di riduzione della sanzione, non trattandosi di frase meramente irriguardosa. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Bianconi Niko. Dispone addebitarsi la tassa reclamo
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