F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO SIG. GALLI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.3.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/LUCCHESE DEL 27.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094/CSA del 08 Marzo 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 123/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO SIG. GALLI GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 15.3.2016 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA ANCONA/LUCCHESE DEL 27.2.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 138/DIV del 1°.03.2016) Il Giudice di prime cure visto il rapporto dell’assistente arbitrale, allegato al referto del Direttore di gara, ha inflitto la sanzione di cui si è detto, in quanto, durante lo svolgimento della partita di Lega Pro, Girone B, Ancona/Lucchese del 27.2.2016 (3-0), al minuto 10° del secondo tempo, il sig. Galli Giovanni veniva allontanato perché (rapporto dell’assistente) “… a gioco fermo usciva dall’area tecnica e a voce alta protestava contro il mio operato con frasi del tipo (bravi, bravi, non ci state capendo un c… c….)….”. Il reclamante sig. Giovanni Galli lamenta che dette frasi non sono state da lui proferite. Evidenzia, inoltre, che l’assistente al 10’ minuto del secondo tempo si trovava nei pressi della bandierina d’angolo, ove sarebbe stato asseritamente insultato dal giocatore Bianconi. Ritiene, quindi, improbabile che, nella medesima circostanza temporale, egli abbia potuto udire distintamente una frase che sarebbe stata pronunciata all’altezza dell’area tecnica (qualche decina di metri) dal reclamante, anche perché in quel momento l’assistente era intento ad osservare un giocatore che si stava riscaldando a bordo campo, trovandosi pertanto con le spalle girate alla panchina visto che guardava la bandierina d’angolo. Prosegue, il reclamante, deducendo che la frase di cui trattasi, così come riportata dall’assistente, smentisce già essa stessa che fosse a lui diretta, in quanto “al plurale”. Ed allora, anche ammesso che il sig. Giovanni Galli abbia pronunciato quella frase, la stessa non poteva riferirsi all’assistente, perché, altrimenti, avrebbe fatto riferimento all’operato del medesimo. Al più, la frase potrebbe essere stata rivolta ai propri giocatori quale sprone a prendere le contromisure alla squadra avversaria. Evidenzia, ancora, il reclamante, che i termini a lui ascritti non appartengono al suo lessico e, che egli, nella sua specchiata carriera di calciatore prima e dirigente poi ha sempre mantenuto un atteggiamento di collaborazione e di rispetto nei confronti dell’arbitro, e che la sola ipotesi che egli abbia pronunciato tale frase è all’evidenza, lesiva della sua immagine e reputazione sportiva. Chiede, quindi, il ricorrente in riforma della decisione impugnata, annullare e in denegata ipotesi, ridurre la sanzione inflitta. All’esito della camera di consiglio svoltasi in data 8.3.2016 questa Corte Sportiva di Appello 6 Nazionale ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Il ricorso non può trovare accoglimento. Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio, connotate dalla nota fede privilegiata, emerge come, nel caso di specie, la condotta del dirigente sig. Giovanni Galli meriti sanzione. Inconferente l’assunto difensivo in ordine all’asserito posizionamento dell’Assistente dell’arbitro, e alla sua improbabile percezione di quanto udito, anche laddove si consideri il contesto dei luoghi di cui trattasi (vicino alla bandierina), da un lato, e il fatto della contemporaneità di quanto segnalato (10° del st), con altra segnalazione relativa al DS della Lucchese sig. Galli Giovanni. Ciò, ad ogni buon conto, non ha impedito all’assistente di udire la frase proferita dall’incolpato (“… a gioco fermo usciva dall’area tecnica e a voce alta protestava….). Le circostanze di tempo (stesso minuto) e di luogo (bandierina – panchina) non impediscono in alcun modo la percezione esatta di frasi peraltro assai brevi come quelle di cui trattasi. Ai fini sportivo-disciplinari che qui si rilevano la condotta nell’occasione tenuta dal DS deve essere qualificata quale offensiva nei confronti degli Ufficiali di gara, e non già meramente irriguardosa. Pertanto, pur volendo considerare l’espressione, nell’occasione, utilizzata quale uno sfogo in relazione all’andamento della gara, non appare possibile alcuna riduzione della sanzione inflitta, correttamente determinata, anche nella sua misura, dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Galli Giovanni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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