F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.4.2016 INFLITTA AL SIG. SALOMONE CESARE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/CASERTANA DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 21.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO CASERTANA F.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE A TUTTO IL 30.4.2016 INFLITTA AL SIG. SALOMONE CESARE SEGUITO GARA MARTINA FRANCA/CASERTANA DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 148/DIV del 21.3.2016) La società Casertana F.C. S.r.l., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n. 148/DIV del 21.03.2016, con la quale è stata inflitta al sig. Salomone Cesare (Dirigente accompagnatore ufficiale), la punizione sportiva dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 30.04.2016. Il provvedimento trova causa nel «comportamento reiteratamente offensivo verso l’arbitro al termine della gara». Si legge, a tal proposito, nel referto di gara: «… a fine gara venivo avvicinato dal Dir. Acc. Uff. Salomone Cesare che mi proferiva frasi e parole offensive nei miei confronti e della classe arbitrale tipo… vergognati, invece di menare a noi vi dovrebbero menare a voi, fai schifo, buffone, sei indecente, ma chi ti manda in giro…. ». La società reclamante, giudicando sproporzionata - rispetto ai fatti verificatisi - la sanzione inflitta al proprio dirigente, lamenta che dette frasi mai sono state proferite all’indirizzo dell’arbitro o della classe arbitrale. Deduce la ricorrente che il sig. Salomone, all’atto del ritiro dei documenti di riconoscimento e alla presenza dell’osservatore arbitrale, ha detto testualmente: «i protagonisti sono i calciatori non voi», frase, questa, si legge in ricorso, pronunciata a fine di una gara pareggiata al 91° e con tre calciatori espulsi nel secondo tempo, tutti per doppia ammonizione. Dopo aver evidenziato la correttezza e il rispetto dei regolamenti da parte del dirigente Salomone (mai subito sanzioni) la società reclamante ritiene che la sanzione deve essere coerente con quelle inflitte per casi analoghi, principio questo affermato più volte dalla Corte Sportiva D’Appello Nazionale. Alla luce di quanto sopra esposto la società ricorrente chiede una congrua riduzione dell’inibizione inflitta al proprio tesserato. All’esito della pubblica udienza e della camera di consiglio svoltasi in data 8 aprile 2016, la Corte ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi. Il reclamo può trovare solo parziale accoglimento. Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio emerge come il dirigente di cui trattasi abbia tenuto, nell’occasione, un comportamento contrario ai doveri del proprio ruolo e, comunque, da quelli richiesti dall’ordinamento federale. Il direttore di gara ha certificato che il dirigente di cui trattasi ha utilizzato le seguenti 2 espressioni: «… vergognati, invece di menare a noi vi dovrebbero menare a voi, fai schifo, buffone, sei indecente, ma chi ti manda in giro ...». Tale atteggiamento, senza dubbio meritevole di censura e sanzione, deve essere stigmatizzato con fermezza e, ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, deve essere qualificato quale irriguardoso e offensivo nei confronti del direttore di gara. Tuttavia, una valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda, anche in considerazione del contesto di (unicità di) tempo e di luogo della condotta medesima, nonché del momento di concitazione agonistica nel quale il dirigente ha pronunciato l’espressione oggetto di censura, conduce a ritenere che il dirigente si sia lasciato andare ad uno sfogo, con il quale abbia voluto esprimere, con toni eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti delle decisioni dell’arbitro. Pertanto, anche considerato che non risultano precedenti specifici in capo al dirigente, questo Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta una mitigazione della sanzione allo stesso inflitta, che si reputa congruo rideterminare nella misura di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Casertana F.C. S.r.l. di Caserta riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Salomone Cesare fino a tutto il 21.4.2016. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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