F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. CALCIO DRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ISCHIA MICHELE SEGUITO GARA UNION RIPA LA FENADORA/DRO DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO U.S.D. CALCIO DRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ISCHIA MICHELE SEGUITO GARA UNION RIPA LA FENADORA/DRO DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016) Con riferimento alla gara Union Ripa La fenadora/Calcio Dro, valida per il Campionato Serie D – Girone C – disputatasi il 20.3.2016, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, visto il rapporto del direttore di gara, ha inflitto al calciatore Ischia Michele (tesserato Dro) la punizione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate effettive di gara. Questa la motivazione: «… somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’arbitro espressione gravemente ingiuriosa …». Avverso il suddetto provvedimento del G.S.N., pubblicato sul Com. Uff. n. 122 del 23.03.2016, la società U.S.D. Calcio Dro, come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo. La società reclamante ritiene sproporzionata, rispetto ai fatti verificatisi, la sanzione inflitta al proprio calciatore. Lamenta, in particolare, l’errata qualificazione della condotta contestata e la mancata valutazione delle circostanze attenuanti. Secondo la prospettazione difensiva la parola utilizzata, seppur sgradevole e da stigmatizzare, non può essere qualificata come gravemente ingiuriosa, essendo ormai il termine nell’uso comune e nel linguaggio quotidiano. Anzi, deduce la reclamante, il termine di cui trattasi è spesso impiegato non contro qualcuno, ma contro qualcosa, un impedimento o un imprevisto. E in tal senso, l’espressione usata dal calciatore non era, a dire sempre della reclamante, rivolta all’arbitro, bensì a se stesso ed alla situazione in essere. Si tratterebbe, in altri termini, di una semplice espressione di disappunto per ciò che era accaduto. Lo stato di tensione agonistico-emotiva, prosegue la reclamante, ha portato il calciatore all’utilizzo automatico, ma non voluto, dell’espressione stessa, senza alcun intento offensivo. Ciò si evincerebbe dallo stesso referto di gara, nel quale non è segnalato alcun gesto di rabbia o risentimento (con “… tono moderato…”, dice il direttore di gara). Evidenzia, ancora, la società reclamante, che il giocatore di cui trattasi, uscendo dal campo, ha tenuto un atteggiamento pacato, non violento, non ostruzionistico, né intimidatorio o minaccioso. Richiama, da ultimo, la ricorrente alcune decisioni di questa Corte in ordine a fattispecie del tutto analoghe (Com. Uff. n. 35/CSA del 28.10.2015 – Com. Uff. n. 78/CSA del 16.02.2016). Alla luce di quanto sopra esposto la società ricorrente chiede in via principale di annullare la decisione del Giudice Sportivo e, in via subordinata, ridurre la squalifica inflitta. Il ricorso merita parziale accoglimento, per i seguenti motivi. Si legge nel referto ufficiale di gara: «ho espulso il n. 5 Ischia Michele per doppia ammonizione la prima al … (omissis) … a seguito della notifica del provvedimento per due volte mi rivolgeva una parola “v……”, non urlata ma con tono moderato di voce, comunque ben scandito ...”. Ai fini 3 sportivo-disciplinari che qui rilevano la condotta nell’occasione tenuta dal calciatore di cui trattasi deve essere censurata con fermezza ed è, senza dubbio, quantomeno gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Tuttavia, a prescindere dalla sua generale ed astratta qualificazione, la valutazione complessiva degli elementi che connotano la vicenda, come precisati dal dettagliato referto di gara, induce, nel caso di specie, questa Corte a ritenere che il calciatore si sia lasciato andare ad uno sfogo, con il quale, più che offendere il direttore di gara, abbia voluto esprimere, con toni, di certo, come detto, eccessivi e irrispettosi, disappunto nei confronti della decisione dell’arbitro. Pertanto, alla luce delle predette considerazioni e nella prospettiva di rendere la sanzione più aderente all’effettivo disvalore della condotta, questa Corte ritiene di dover rimodulare la misura della sanzione inflitta, nei termini di cui al dispositivo. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società U.S.D. Calcio Dro di Dro (Trento) riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Ischia Michele a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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