F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO S.E.F. TORRES 1903AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL KAMCH ANOUAR SEGUITO GARA ASTREA/S.E.F. TORRES 1903 DEL 12.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO S.E.F. TORRES 1903AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. EL KAMCH ANOUAR SEGUITO GARA ASTREA/S.E.F. TORRES 1903 DEL 12.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016) Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in relazione alla gara Astrea/Torres disputatasi il 20.03.2016, ha irrogato la squalifica per 3 giornate di gara al tesserato El Kamch Anouar della S.E.F. Torres 1093 “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”. Reclama tempestivamente la stessa S.E.F. Torres sollecitando, in via principale l’annullamento della squalifica per estraneità dell’atleta al fatto per il quale è stato sanzionato, ed in via subordinata per la riduzione della squalifica. A parere della Corte il reclamo può essere solo parzialmente accolto. La prima censura si rivela, anzitutto, inammissibile in difetto di motivazione, essendo insufficiente ad integrarla la sola affermazione di parte in ordine all’estraneità del calciatore al fatto da cui si è originata la sanzione. Del resto, la partecipazione dell’atleta squalificato alla vicenda viene confermata dal rapporto arbitrale che, oltre a costituire, come da consolidato principio, fonte privilegiata di prova, non viene contestato dal reclamo. Appare viceversa fondato il ricorso in relazione alla giurisprudenza di questa Corte, laddove sollecita la riduzione della squalifica: la sanzionata “manata sul collo senza procurare danni fisici inferta dal calciatore ad un avversario” appare inidonea a costituire condotta violenta, sia per le mancate conseguenze per come certificate dal rapporto arbitrale, sia per l’inidoneità del mezzo a provocarle. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società S.E.F. Torres di Sassari riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. El Kamch Anouar a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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