F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. SAMUELE SALVADORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VALDINIEVOLE MONTECATINI/GAVORRANO DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO CALC. SAMUELE SALVADORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA VALDINIEVOLE MONTECATINI/GAVORRANO DEL 20.3.2016 (Delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016) Il Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 122 del 23.3.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornata effettive di gara al calciatore Samuele Salvadori. Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Valdinievole Montecatrini/Gavorrano disputata il 20.3.2016, il Samuele Salvadori, veniva espulso per un intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario a gioco in svolgimento, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressione offensiva all’indirizzo del Direttor di gara. Avverso tale provvedimento il calciatore Samuele Salvadori ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 24.3.2016, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.4.2016, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calc. Samuele Salvadori dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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