F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VAGHI STEFANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15, CREMONESE/CAGLIARI DEL 20.03.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 97/Campionati Giovanili del 23.03.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 108/CSA del 08 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 124/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 5. RICORSO U.S. CREMONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VAGHI STEFANO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 15, CREMONESE/CAGLIARI DEL 20.03.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. - Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 97/Campionati Giovanili del 23.03.2016) Con reclamo ritualmente proposto la U.S. Cremonese S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 97 del 23.3.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, ha inflitto al Calciatore Vaghi Stefano la squalifica per 3 gare effettive perché “al termine della gara, insultava e minacciava l'Arbitro che stava salendo in auto per lasciare lo stadio”. Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la sussistenza della condotta antidisciplinare addebitata al Vaghi Stefano come risultante dal referto di gara. Ha, quindi, concluso chiedendo la riduzione della squalifica. Alla seduta dell’8.4.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – IIIa Sezione – nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è privo di fondamento in considerazione della normativa di cui all'art. 35, 1.1 del C.G.S., alla quale questa Corte si riporta. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società U.S. Cremonese di Cremona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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