F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, GUALDO CASACASTALDA/GUBBIO 1910 DEL 2.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 4.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 1. RICORSO DELLA A.S.D. GUALDO CASACASTALDA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, GUALDO CASACASTALDA/GUBBIO 1910 DEL 2.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 82 del 4.4.2016) Con reclamo ritualmente proposto la A.S.D. Gualdo Casacastalda ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 82 del 4.4.2016) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha inflitto l'ammenda di € 1.500,00,“Per la presenza indebita di persone non autorizzate e non presenti in distinta, per l'intera durata della gara (Juniones Nazionale Gualdo Casacastalda/Gubbio del 2.4.2016), nell'area antistante gli spogliatoi. Per avere, al 31° del secondo tempo ed al 35° del secondo tempo, propri sostenitori lanciato n. 2 sassi di dimensione di circa 4 cm all'indirizzo di un A.A. Senza tuttavia riuscire a colpirlo. Per avere propri sostenitori, per tutta la durata della gara, lanciato ripetutamente petardi e fumogeni all'interno del recinto di gioco. Nella circostanza, inoltre, rivolgevano espressioni offensive ed irriguardose all'indirizzo di un A.A. Sanzione così determinata in considerazione della oggettiva idoneità del materiale pirotecnico utilizzato e degli oggetti lanciati a cagionare danni alla integrità fisica dei presenti.”. Con i motivi scritti la reclamante ha richiesto l'annullamento e/o revoca del provvedimento disciplinare impugnato per errata/carente motivazione in violazione dell'art. 34 C.G.S. ed errata lettura del referto dell'Assistente Sig. Crostella Marco da parte del Giudice Sportivo. A tal uopo ha eccepito che “il lancio di petardi e fumogeni e l'indirizzo di frasi ingiuriose e cori offensivi” era stato posto in essere dai sostenitori del Gubbio. In relazione alla indebita presenza di persone non autorizzate, non inserite in distinta, eccepiva che ciò era stato determinato dal fatto che le stesse erano sostenitori di altre Società le cui gare dovevano disputarsi o erano in corso nel medesimo impianto sportivo gestito da altra Società del tutto avulsa da essa reclamante. Adduceva, infine, il mancato riconoscimento di attenuanti previste dall'art. 13.2, comma 1, C.G.S.. Concludeva, pertanto, chiedendo la non punibilità per le condotte poste in essere dalla società Gubbio e, in ordine all'ammenda inflittale, la revoca o l'annullamento per carenza di motivazione in violazione dell'art. 34 C.G.S.; in subordine, convertire, ex art. 18.1 C.G.S., l'ammenda in ammonizione; chiedeva, inoltre, l'audizione degli Ufficiali di gara. Alla seduta del 22.4.2016, tenutasi davanti alla Corte Sportiva D'Appello Nazionale – IIIa Sezione – era presente il difensore della reclamante, il quale, previa produzione di documenti 2 attestanti la contemporaneità di altre gare nell'impianto sportivo, illustrava i motivi scritti concludendo in conformità. Il reclamo è parzialmente infondato come da dispositivo. Osserva, all'uopo, questa Corte che il rilievo relativo alle condotte realizzate dai sostenitori del Gubbio trova puntuale conferma nel referto dell'Assistente Sig. Crostella Marco. Per quanto, poi, attiene alla indebita presenza di persone non inserite in distinta, questa Corte rileva che la gestione della gara era in capo alla reclamante, con onere di osservare e far osservare ogni disposizione in merito. È, però, pur vero che le richiamate persone non inserite in distinta sostavano in maniera tranquilla e senza recare problemi, come da referto arbitrale. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Gualdo Casacastalda di Gualdo Tadino (Perugia), riduce la sanzione dell’ammenda a € 800,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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