F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL G.S.D. RAPALLOBOGLIASCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONVISSUTO ANTONINO SEGUITO GARA LIGORNA 1922/ RAPALLOBOGLIASCO DEL 3.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 6.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 2. RICORSO DEL G.S.D. RAPALLOBOGLIASCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BONVISSUTO ANTONINO SEGUITO GARA LIGORNA 1922/ RAPALLOBOGLIASCO DEL 3.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 6.4.2016) Con reclamo proposto nei termini e forme regolamentari, il G.S.D. Rapallobogliasco ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, pubblicato sul Com. Uff. n. 127 del 6.4.2016, con il quale, in relazione all’incontro Ligorna/Rapallobogliasco del Girone D, disputatosi il 3.4.2016, il calciatore Antonino Bonvissuto è stato squalificato per 3 giornate effettive di gara “per avere a gioco fermo colpito con una manata al volto un calciatore avversario”. La reclamante eccepisce che il comportamento sanzionato sarebbe stato causato dal calciatore Balla della Ligorna, il quale avrebbe ripetutamente offeso il collega Russo del Rapallo, provocando fra loro un alterco, mentre il Bonvissuto si sarebbe limitato ad intervenire per allontanare i due contendenti, casualmente attingendo l’atleta avversario. Da questa ricostruzione deriverebbe, secondo l’assunto dell’appellante, l’eccessività della squalifica in quanto la condotta sanzionata non presenterebbe gli “estremi della violenza o cattiveria”. Osserva la Corte che la prospettazione dei fatti formulata in ricorso non trova alcun conforto negli atti ufficiali, ed in particolare nel rapporto arbitrale, nel quale si legge di un contrasto tra più giocatori, due dei quali - il Bonvissuto ed il Balla - contemporaneamente espulsi per essersi reciprocamente colpiti al volto. Il referto, infatti, nulla riferisce in ordine all’asserita provocazione e nemmeno del conseguente alterco fra due calciatori che avrebbe provocato l’intervento pacificatore (così in reclamo) del Bonvissuto, poi sanzionato. La Corte, di conseguenza, non può che giudicare sulla base del rapporto arbitrale, costituente fonte privilegiata di prova, escludendo la ricostruzione della vicenda per come proposta nell’impugnazione: questa insuperabile situazione probatoria conduce alla conferma del provvedimento gravato dal momento che, secondo costante giurisprudenza di questa stessa Corte, va considerata violenta anche la condotta astrattamente idonea a provocare pregiudizi sugli avversari, quale quella tenuta nella fattispecie dal calciatore sanzionato. Quest’ultimo, infatti, avendo colpito al volto un avversario mentre la palla non era in gioco, ha evidentemente agito con quell’intenzione di ledere che costituisce ipotesi di condotta violenta. Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società G.S.D. Rapallobogliasco di Rapallo (Genova) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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