F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’ASCOLI PICCHIO F.C 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ADDAE BRIGHT SEGUITO GARA TRAPANI/ASCOLI PICCHIO DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 17.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 3. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’ASCOLI PICCHIO F.C 1898 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ADDAE BRIGHT SEGUITO GARA TRAPANI/ASCOLI PICCHIO DEL 16.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 99 del 17.4.2016) Con decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, pubblicata sul Com. Uff. n. 99 del 17.4.2016, in relazione alla gara Trapani/Ascoli del precedente giorno 16, è stata inflitta al tesserato della Ascoli Picchio F.C. 1998, Addae Bright, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere al 40° del secondo tempo, a gioco fermo, colpito volontariamente un avversario, che si trovava a terra, con un calcio ad un ginocchio”. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società Ascoli Picchio eccependo l’eccessività della squalifica in quanto l’episodio sanzionato doveva considerarsi come realizzato in fase conclusiva di un’azione di gioco, sia pure dopo il fischio arbitrale, che tuttavia non sarebbe giunto in tempo perché l’atleta punito arrestasse la sua corsa ed evitasse di colpire (involontariamente) l’avversario. Di conseguenza, la reclamante assume che la vicenda non individuerebbe un colpo inferto “a gioco fermo”, così integrando condotta violenta, ma, difettando la volontarietà del gesto, in conformità ad invocati precedenti giurisprudenziali, andrebbe ricondotto sotto la previsione dell’art. 19, comma 4, lett. a), e qualificato come condotta antisportiva. Sulla base di queste considerazioni, la ricorrente ha sollecitato la riduzione della sanzione inflitta. Il reclamo veniva discusso innanzi la Corte nella seduta del 22.4.2016, presente il difensore dell’Ascoli, che illustrava oralmente le argomentazioni già proposte per iscritto. La Corte, proprio per effettuare esauriente verifica del motivo di gravame sollevato a proposito della non volontarietà del colpo inferto all’avversario dall’atleta squalificato, provvedeva ad interrogare l’arbitro della gara, il quale precisava senza incertezze di aver valutato l’intenzionalità del gesto così come refertato. Alla luce di questa insuperabile precisazione, il reclamo non può essere accolto: il comportamento tenuto dal calciatore Addae non può che venir ricondotto nell’ambito della condotta violenta sanzionata, ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b), nella misura minima di 3 giornate effettive di gara. Per questi motivi, la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio F.C. 1898 di Ascoli Piceno. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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