F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S. GIANA ERMINIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; 4 – AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE AL SIG. MANDELLI DAVIDE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/ALESSANDRIA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 12.4.2016)

F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 118/CSA del 22 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 125/CSA del 05 Maggio 2016 e su www.figc.it 4. RICORSO DELL’A.S. GIANA ERMINIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: - SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; 4 - AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE AL SIG. MANDELLI DAVIDE SEGUITO GARA GIANA ERMINIO/ALESSANDRIA DEL 10.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 160/DIV del 12.4.2016) Con decisione del 12.4.2016, Com. Uff. n. 160/DIV, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Calcio Professionistico, in riferimento alla gara svoltasi il 10.4.2016 tra la società Giana Erminio e l’Alessandria, campionato Lega Pro Girone “ A “, infliggeva al medico della società Giana, Mandelli Davide la squalifica per 4 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 1.000,00 “ per comportamento offensivo avverso un tesserato della squadra avversaria e di istigazione alla violenza verso un tesserato della propria squadra”. Contro tale decisione presentava reclamo la società Giana Erminio, la quale sosteneva che la sanzione per istigazione alla violenza appariva spropositata essendo riferita ad un medico la cui deontologia professionale, ed il giuramento di Ippocrate pronunciato, imponevano al contrario di prestare ogni assistenza a chiunque ne avesse avuto bisogno, così che le espressioni usate dal Mandelli dovevano essere ritenute solo il frutto di un moto di irritazione. Si richiedeva, quindi, la riduzione sia della squalifica che dell’ammenda. Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. L’episodio in questione, infatti, è avvenuto nel corso dell’incontro, allorchè, al 40° del primo tempo, con la squadra A.S. Giana in inferiorità numerica in seguito alla espulsione di un suo giocatore ed in svantaggio per una rete a zero, un calciatore dell’Alessandria commetteva un fallo ai danni di un giocatore della A.S. Giana; subito dopo il fallo l’autore di esso si chinava verso l’avversario, probabilmente per invitarlo a rialzarsi. A questo punto il Mandelli pronunziava l’espressione ascrittagli e sanzionata dal Giudice Sportivo. Non si pone, quindi, in discussione il merito della vicenda, che risulta conforme a quanto segnalato dal commissario di campo, essendo l’episodio sfuggito al direttore di gara, ma solamente il peso del suo disvalore e, di conseguenza, l’appropriatezza della sanzione irrogata. Da questo punto di vista, allora, appare ragionevole ritenere che non si sia trattato, in realtà, di una vera e propria istigazione a commettere un atto violento, cosa che contrasterebbe non soltanto con la posizione di dirigente sportivo del Mandelli, ma addirittura con la sua figura professionale di medico, quanto di una espressione di stizza determinata anche dallo sfavorevole svolgimento della gara. La frase di cui si discute appare, in sostanza, non il reale e serio invito a commettere un atto illecito non solo sul piano sportivo, ma addirittura tale da costituire un reato, ma piuttosto una sorta di imprecazione indirizzata ad un esponente della squadra avversaria in quel momento vittoriosa sulla propria. Deve, di conseguenza, ritenersi che il comportamento del Mandelli, sicuramente censurabile, integri un atteggiamento offensivo ed antisportivo, piuttosto che di istigazione alla violenza, di modo che risulta conforme a criteri di giustizia e più adeguata alla gravità dell’episodio, in accoglimento delle richieste defensionali, la riduzione della squa1ifica da 4 a 3 giornate effettive di gara, e dell’ammenda da € 1.000,00 a € 500,00. Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Giana Erminio S.r.l. di Gorgonzola (Milano) riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara e la sanzione dell’ammenda a € 500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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